Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007 G.U.n. 2 del 03 gennaio 2008
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene, entro il 30 novembre dell'anno precedente, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorche' in fase di avanzata predisposizione, non e' stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;
Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2008, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle quote stabilite per l'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, che prevede una quota complessiva di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-bis del testo unico sull'immigrazione, nella quale viene confermato che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria stagionale per l'anno 2008, come segnalato dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo tecnico, risulta essere analogo a quello dell'anno 2007;
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:
Tunisia,
Albania,
Marocco,
Moldavia
ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Roma, 8 novembre 2007
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 33
Giovedì, 3 Gennaio 2008