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Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (G.U nr. 40 del 16 febbraio 2008)

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(G.U nr. 40 del 16 febbraio 2008)
Aggiornato al 17.02.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 , ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.
Art. 3.
Autorità competenti

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Art. 4.
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;

2. Le Commissioni territoriali sono fissate «nel numero massimo di venti.». Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.».

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un «rappresentante designato dall'ACNUR»
Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.»

«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 5.
Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

Capo II
Principi fondamentali e garanzie

Art. 6.
Accesso alla procedura

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. 3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

Art. 7.
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

Art. 8.
Criteri applicabili all'esame delle domande

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, nè escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.
La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
Art. 9.
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 10.
Garanzie per i richiedenti asilo

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale. 3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11.
Obblighi del richiedente asilo

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. 4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

((3.  Le  notificazioni  degli  atti  e   dei   provvedimenti   del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale sono validamente  effettuate  nell'ultimo  domicilio  comunicato  dal richiedente ai sensi del comma 2 e  dell'articolo 5,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.))

((3-bis. Salvo quanto  previsto  ai  commi  3-ter e  3-quater,  le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per  il riconoscimento della protezione internazionale  all'ultimo  domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio  postale  secondo  le  disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.  In caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o  comunicato  ai  sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui  risulta l'impossibilita' della notificazione.))

((3-ter. Quando il richiedente e' accolto o trattenuto nei centri o nelle  strutture  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del   decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e  i  provvedimenti  del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale sono notificati, in forma di documento informatico  sottoscritto  con firma digitale o di copia  informatica  per  immagine  del  documento cartaceo, mediante posta elettronica  certificata  all'indirizzo  del responsabile del centro o  della  struttura,  il  quale  ne  cura  la consegna   al   destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.
Dell'avvenuta  notificazione  il  responsabile  del  centro  o  della struttura da' immediata comunicazione alla  Commissione  territoriale mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  contenente  la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la  consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilita' dello stesso, il responsabile del centro o  della  struttura  ne  da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante  posta elettronica certificata. La notificazione  si  intende  eseguita  nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata  di  cui al periodo precedente diviene  disponibile  nella  casella  di  posta  elettronica certificata della Commissione territoriale.))

((3-quater. Le notificazioni degli atti  e  dei  provvedimenti  del procedimento possono altresi' eseguirsi, a  mezzo  posta  elettronica certificata, all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  tal fine  indicato  dal  richiedente.  L'atto  o  il   provvedimento   e' notificato nelle forme del  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non e' consegnabile per causa  imputabile  al  destinatario,  la  comunicazione  si   intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica  della Commissione territoriale  diviene  disponibile  l'avviso  di  mancata consegna a norma dell'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.))

((3-quinquies. Quando la notificazione e'  eseguita  ai  sensi  dei commi 3-bis, secondo periodo,  3-ter,  quarto  periodo,  e  3-quater, terzo periodo, copia dell'atto  notificato  e'  reso  disponibile  al richiedente presso la Commissione territoriale.))

((3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente  e' informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso  modo  si  procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni  ad un  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata.   Al   momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture  di  cui  all'articolo  5, comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  il richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o  della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di  allontanamento  ingiustificato  o  di sottrazione alla misura del trattenimento, le  notificazioni  saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.))

((3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della  struttura  e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge))

Art. 12.
Colloquio personale

 ((1.   Le   Commissioni   territoriali    dispongono    l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.))

«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.».

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benchè regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

Art. 13.
Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

Art. 14.
Verbale del colloquio personale

((1. Il  colloquio  e'  videoregistrato  con  mezzi audiovisivi  e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici  di riconoscimento vocale.  Della  trascrizione  del  colloquio  e'  data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile  e  in  ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed  apporta  le correzioni    necessarie,    tenuto    conto    delle    osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali e', in ogni  caso,  dato atto in calce al verbale di trascrizione. 

2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal  presidente  o dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il colloquio e dall'interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni, in un apposito archivio informatico del Ministero  dell'interno,  con modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita'  e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in lingua italiana.   

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di trascrizione  sono  resi  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  in conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e' consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione. 

6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l'identita'   e   le dichiarazioni dei richiedenti. 

7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per  motivi tecnici,  dell'audizione  e'   redatto   verbale   sottoscritto   dal richiedente e si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni del presente articolo. Del motivo  per  cui  il  colloquio  non  puo' essere videoregistrato e'  dato  atto  nel  verbale.  Il  rifiuto  di sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le  motivazioni  di  tale rifiuto sono registrati  nel  verbale  stesso  e  non  ostano  a  che l'autorita' decidente adotti una decisione. 

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,   con   decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi Ministeri. Il provvedimento e'  adottato  sentito,  limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la protezione dei dati personali.))

Art. 15.
Formazione delle commissioni territoriali e del personale

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perchè il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

Art. 16.
Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Art. 17.
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonchè all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonchè agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19.
Garanzie per i minori non accompagnati

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, nè all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
Art. 20.
Casi di accoglienza

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, nè sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21.
Casi di trattenimento

1. è disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 22.
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.

Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.
Art. 23.
Ritiro della domanda

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 24.
Ruolo dell'ACNUR

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

Art. 25.
Raccolta di informazioni su singoli casi

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Capo III
Procedure di primo grado

Art. 26.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 27.
Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.
Art. 28.
Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Art. 29.
Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Art. 30.
Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 31.
Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
Art. 32.
Decisione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale

4. La decisione di cui al comma 1,  lettere  b)  e  b-bis),  ed  il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29  comportano alla  scadenza  del  termine  per  l'impugnazione  l'obbligo  per  il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo  che  gli  sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad  altro  titolo.  A  tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((salvo gli effetti dell'articolo  35-bis,  commi  3  e 4)).
Capo IV
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

Art. 33.
Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.

((3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione della protezione internazionale con le modalita' di cui  all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.))
Art. 34.
Rinuncia agli status riconosciuti

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status. Capo V
Procedure di impugnazione
Art. 35.
Impugnazione

1.  Avverso  la  decisione  della  Commissione  territoriale  e  la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'  ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui  l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status  di  rifugiato  e  sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

2.  Le  controversie  di  cui  al   comma   1   sono   disciplinate ((dall'articolo 35-bis))

2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi ((dell'articolo 35-bis,  commi 4 e 13)), sono tempestivamente trasmessi dalle  medesime  Commissioni territoriali o nazionali al  questore  del  luogo  di  domicilio  del ricorrente,  risultante  agli  atti  della   Commissione,   per   gli adempimenti conseguenti.

Art. 35-bis
(( (Delle controversie in materia di riconoscimento della  protezione internazionale) )). 


((1.  Le  controversie  aventi  ad   oggetto   l'impugnazione   dei provvedimenti  previsti  dall'articolo  35,   sono   regolate   dalle disposizioni di cui agli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto   dal   presente articolo. 

2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita' giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18 agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'.


3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso viene proposto: 
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di  cui all'articolo  14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti  dei  soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 

4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d), l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo'   essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui  al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro entro  i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e' impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3 quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza  cautelare  ai  sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione sussidiaria.

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Lunedì, 28 Gennaio 2008