Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999 (GU n. 302 del 27-12-1999 S.O. n.227)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
CAPO I - Disposizioni per agevolare lo
sviluppo dell'economia e dell'occupazione
Art. 49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio
dello Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6
della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli
iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di
maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al
comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581
miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in
lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri
previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri
derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in
lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote
contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995,
previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per
cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per
cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono
subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in
lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presenta legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le
quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,
ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di
attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato
dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono
rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni
figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se
non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al
padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette
disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi
della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di
cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186
miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture
e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari
nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti
interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Giovedì, 23 Dicembre 1999