Decreto del 16 ottobre 2008 Ministero dell'Interno
Modifica della competenza territoriale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e di Caserta
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, a tenore del quale al Ministro dell'interno compete l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
Visto il proprio decreto in data 6 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con cui sono state individuate le sedi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e sono state delimitate le relative circoscrizioni territoriali;
Considerato che il flusso delle istanze di protezione internazionale si presenta nelle circoscrizioni di competenza della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma particolarmente intenso rispetto a quello ricadente nella competenza della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;
Ritenuto di dover procedere ad una migliore e più equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e di Caserta;
Art. 1.
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale del 6 marzo 2008 citato in premessa, ai sensi del quale la competenza a conoscere delle istanze di protezione internazionale presentate nelle regioni Abruzzo e Marche è attribuita alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, tale competenza è attribuita alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
2. In conseguenza della modifica introdotta per effetto della disposizione di cui al comma 1, l'attuale assetto complessivo delle competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale risulta come di seguito indicato:
1) Gorizia - regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige;
2) Milano - regione Lombardia;
3) Torino - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna;
4) Roma - regioni Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
5) Caserta - regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche;
6) Foggia - province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
7) Bari - province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
8) Crotone - regioni Calabria e Basilicata;
9) Trapani - province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed Enna;
10) Siracusa - province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania.
1. Le istanze pendenti dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma presentate nelle regioni Abruzzo e Marche, per le quali non sia stata ancora effettuata la convocazione dell'interessato alla data di pubblicazione del presente decreto, sono trasmesse per competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 11, foglio n. 116
Giovedì, 16 Ottobre 2008