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Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 - Nuove regole per il trasporto di denaro

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. (GU n. 291 del 13-12-2008 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;


E m a n a il seguente decreto legislativo:



Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;
b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
c) denaro contante: 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;
d) finanziamento del terrorismo: le attivita' definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' pubblicato nel supplemento ordinari alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- L'art. 3 del decreto-legge 28 giugno1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186, e abrogato dall'art. 13, lettera a) del presente decreto, recava:
«Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari».
- La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 1991, n. L 166.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 15 maggio 1997, n. 111.
- Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
- La direttiva 2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario.
- L'art. 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, cosi' recita:
Art. 15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa, salva la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorita' competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1089/2005 e le autorita' di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonche' le autorita' competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione; d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettivita' dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 19.».

Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, cosi' recita:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti; ».
- L'art. 2, commi 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto).
- 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.».

 

Venerdì, 19 Dicembre 2008