Convenzione del 7 settembre 1956
Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù
Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù.
Covenzione del 7 settembre 1956
Preambolo
Gli Stati partecipanti al presente Accordo,
considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita;
coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la fede nella dignità
e nel valore
della persona umana;
considerando che la dichiarazione universale dei diritti dell.Uomo, proclamata
dall’.Assemblea generale un
ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto
in schiavitù e
che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma;
riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre
1926 concernente la
schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi
progressi su
questo cammino;
tenendo conto della convenzione del 1934 sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione
internazionale
del lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio;
riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche
analoghe alla schiavitù
non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo;
avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un
accordo addizionale
destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la
schiavitù, la
tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù;
hanno convenuto quanto segue:
PARTE 1 - ISTITUZIONI E PRATICHE ANALOGHE ALLA SCHIAVITÙ
Articolo 1
Ogni Stato Partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti,
tutte le misure
attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l.abolizione completa
l’abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no
considerate nella definizione
di schiavitù di cui all.articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926,
concernente
la schiavitù:
a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è
obbligato a fornire, a
garanzia d.un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora
l’equo valore di
questi servizi non sia destinato all.estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia
determinata
oppure la loro natura non sia definita;
b) la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall.uso o
da un accordo
a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso,
determinati servizi
senza poter mutare il proprio stato;
c) ogni istituzione o pratica secondo la quale:
i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio
mediante compenso
in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi
altra
persona o altro gruppo di persone;
ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un
terzo mediante
compenso o altrimenti;
iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un.altra persona;
d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di
diciotto anni sia,
dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento,
perchè ne adoperi
la persona o il lavoro.
Articolo 2
Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all.articolo 1, lettera c, gli Stati
partecipanti si
obbligano a stabilire, ove occorra, un.età minima adeguata per il matrimonio, a
promuovere l.impiego
d.una procedura che permetta all.uno e all.altro dei futuri coniugi la libera espressione del
loro consenso
al matrimonio davanti a un.autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la
registrazione dei
matrimoni.
PARTE II - TRATTA DEGLI SCHIAVI
Articolo 3
1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il
mezzo, o la
complicità in tali atti costituirà un.infrazione penale della legge degli Stati partecipanti
all.Accordo e le
persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.
2.
a) Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli
aeromobili autorizzati
a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o
colpevoli
di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.
b) Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti,
aerodromi e
coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.
3. Gli Stati partecipanti all.Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d.assicurare il
coordinamento
pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e
s.informeranno
scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d.infrazione di
questo genere di
cui abbiano conoscenza.
Articolo 4
Ogni schiavo che si rifugi a bordo d.una nave d.uno Stato Partecipante al presente
Accordo sarà libero
ipso facto.
PARTE III - SCHIAVITÙ E ISTITUZIONI PRATICHE ANALOGHE ALLA SCHIAVITÙ
Articolo 5
In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano
affatto abolite
o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di
condizione
servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo,
oppure la complicità
in tali atti, costituirà un.infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all.Accordo e le
persone
riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena.
Articolo 6
1. L.inschiavimento o l.istigazione d.una persona ad alienare la propria libertà, o quella di
persona a lei
subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un.infrazione penale della legge degli
Stati partecipanti
al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò
varrà parimente
per la partecipazione a un.intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.
2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell.articolo 1, le
disposizioni del numero
1 del presente articolo s.applicheranno parimente all.istigazione d.una persona a mettersi,
o a mettere
una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un.istituzione o pratica
menzionata
nell.articolo l; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il
tentativo e la
complicità.
PARTE IV DEFINIZIONI
Articolo 7
Ai fini del presente Accordo:
a) La .schiavitù. come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo
stato o la
condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni
di essi, e lo
.schiavo. è l.individuo che ha tale stato o condizione;
b) la .persona di condizione servile. è quella posta nello stato o nella condizione risultante
da
un.istituzione o pratica menzionata nell.articolo 1 del presente Accordo;
c) la .tratta degli schiavi. designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di
persona per
inschiavirla; ogni atto d.acquisto d.uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di
cessione mediante
vendita o baratto d.una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni
atto di commercio
o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.
PARTE V - COOPERAZIONE FRA GLI STATI PARTECIPANTI E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
Articolo 8
1. Gli Stati partecipanti all.Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a
cooperare con
l.Organizzazione delle Nazioni Unite nell.applicazione delle disposizioni che precedono.
2. Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di
ogni legge,
regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni
del presente
Accordo.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio
economico e sociale le
informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per
ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la
schiavitù, la
tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell.Accordo.
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.
Articolo 10
Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all.Accordo relativa alla interpretazione o
all.applicazione
dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una
delle parti in
conflitto, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro
mezzo di composizione.
1. Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri
delle Nazioni
Unite o d.una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati
firmatari e gli
strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite, che ne
informerà gli Stati firmatari e aderenti.
2. Dopo il 1° luglio 1957, l.Accordo sarà aperto all.adesione di ogni Stato Membro delle
Nazioni Unite
o d.una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l.Assemblea generale delle
Nazioni Unite
inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d.uno strumento formale presso
il Segretario
generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.
Articolo 12
1. Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e
altri territori
non metropolitani che uno Stato Partecipante rappresenti nell.ambito internazionale; la
parte interessata
dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma,
della ratificazione
o dell.adesione all.Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s.applicherà ipso facto
per
effetto della firma, ratificazione o adesione.
2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non
metropolitano occorra
un precedente consenso di questo, la parte s.adoprerà per ottenere, nel termine di dodici
mesi dal giorno
dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che
l.abbia, lo
notificherà al Segretario generale. L.Accordo s.applicherà al territorio o ai territori designati
nella notificazione,
dal giorno in cui il Segretario generale l.avrà ricevuta.
3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate
informeranno il Segretario
generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le
relazioni
internazionali, i quali non abbiano consentito all.applicazione del presente Accordo.
Articolo 13
1. L.Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.
2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del
deposito dello strumento
di ratificazione o d.adesione dello Stato stesso o della notificazione d.applicazione a tale
territorio.
Articolo 14
1. L.applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui
il primo
comincerà il giorno dell.entrata in vigore dello stesso conformemente all.articolo 13
paragrafo 1.
2. Ogni Stato Partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del
decorso di ciascun
periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questo informerà della
stessa e
del giorno in cui l.ha ricevuta le altre parti.
3. La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.
4. Se, conformemente alle disposizioni dell.articolo 12, il presente Accordo sarà reso
applicabile a un
territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso,
notificare successivamente
e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l.Accordo è disdetto per
quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà
giunta al Segretario
generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l.ha ricevuta le altre parti.
Articolo 15
Il presente Accordo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
ugualmente fede, sarà
depositato nell.archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne
stenderà delle copie
certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all.Accordo e a ogni altro Stato
Membro
delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il
presente Accordo
nei giorni indicati accanto alle loro firme.
Fatto nell.Ufficio europeo delle Nazioni Unite, a Ginevra, il sette settembre
millenovecentocinquantasei.
Venerdì, 7 Settembre 1956