Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 Agosto 1999
(G.U. n. 258 del 03-11-1999 - Suppl. Ord. n. 190)
(G.U. n. 258 del 03-11-1999 - Suppl. Ord. n. 190)
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
DPR 394/1999
Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
- Articolo 28 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
- Articolo 30-quinquies - Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l’impiego
- Articolo 37 - Iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE
- Articolo 52 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
- Articolo 55 - Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
Martedì, 31 Agosto 1999