Convenzione New York relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954
New York, 28 settembre 1954 (Legge 1 febbraio 1962, n. 306)
Convenzione relativa allo status degli apolidi.
New York, 28 settembre 1954 (Legge 1 febbraio 1962, n. 306)
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizione del termine "apolide"
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato
considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione. 2. Questa Convenzione non
sarà applicabile:
i) Alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di una assistenza da parte di un
organismo o di una istituzione delle Nazioni Unite oltre che l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, sia che esse beneficeranno della detta protezione o della detta assistenza;
ii) Alle persone considerate dalle autorità competenti del paese nel quale dette persone hanno
stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della nazionalità di
quel paese;
iii) Alle persone delle quali si avranno serie ragioni di ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l'umanità, a sensi di strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a quei
crimini;
b) che abbiano commesso un grave crimine di diritto comune fuori del paese di loro residenza prima
di esservi ammessi;
c) che si siano rese colpevoli di intrighi contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 2 Obblighi generali
Ogni apolide ha, riguardo al paese dove si trova, dei doveri che comportano particolarmente
l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti nonché alle misure prese per il mantenimento
dell'ordine pubblico.
CAPITOLO II - CONDIZIONE GIURIDICA
Articolo 12 Statuto personale
1. Lo statuto personale di ogni apolide sarà regolato dalla legge del paese del suo domicilio, o, in
mancanza di domicilio, dalla legge del paese di sua residenza.
2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dallo statuto personale, e
particolarmente quelli che risultano da matrimonio, saranno rispettati da ogni Stato contraente, sotto
riserva, all'occorrenza, dell'osservanza delle formalità previste dalla legislazione del detto Stato,
essendo inteso, tuttavia, che il diritto in questione deve essere di quelli che sarebbero stati
riconosciuti dalla legislazione del detto Stato se l'interessato non fosse divenuto apolide.
IMPIEGHI LUCRATIVI
Articolo 17 Professioni salariate
1. Gli Stati contraenti concorderanno ad ogni apolide residente regolarmente sul loro territorio un
trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di
quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne
l'esercizio di una attività professionale salariata.
2. Gli Stati contraenti esamineranno con benevolenza l'adozione di misure tendenti ad assimilare i
diritti di tutti gli apolidi per quanto concerne l'esercizio di professioni salariate a quelli dei loro
nazionali, e particolarmente per gli apolidi che sono entrati nel loro territorio in applicazione di un
programma di reclutamento della mano d'opera o di un piano di immigrazione.
Articolo 18 - Professioni non salariate
Gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un
trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di
quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale, per quanto concerne
l'esercizio di una professione non salariata nell'agricoltura, l'industria, rarti-gianato e il commercio,
come pure la creazione di società commerciali e industriali.
Articolo 19 Professioni liberali
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi residenti regolarmente sul suo territorio, che sono
titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e che sono desiderosi di
esercitare una professione liberale, un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un
trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli
stranieri in generale.
CAPITOLO IV - VANTAGGI SOCIALI
Articolo 26 Libertà di circolazione
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto
di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente con le riserve stabilite dalla
regolamentazione applicabile agli stranieri in generale, nelle stesse circostanze.
Articolo 27 Carte di identità
Gli Stati contraenti rilasceranno delle carte di identità ad ogni apolide che si trova sul loro territorio
e che non possiede un titolo di viaggio valido.
Articolo 28 Titolo di viaggio
1. Gli Stati contraenti rilasceranno agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio titoli di
viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori di questo territorio, a meno che impellenti
ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano.
Le disposizioni dell'annesso alla presente Convenzione si applicheranno a questi documenti.
Gli
Stati contraenti potranno rilasciare un tale titolo di viaggio ad ogni altro apolide che si trovi sul loro
territorio; daranno attenzione particolare ai casi di apolidi che si trovano sul loro territorio e che non
sono in grado di ottenere un titolo di viaggio dal paese di loro regolare residenza.
Articolo 31 Espulsione
1. Gli Stati contraenti non espelleranno un apolide che si trova regolarmente sul loro territorio che
per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2. L'espulsione di detto apolide non avrà luogo che in esecuzione di una decisione resa
conformemente alla procedura prevista dalla legge.
L'apolide dovrà, salvo se ragioni impellenti di
sicurezza nazionale vi si oppongono, essere ammesso a fornire prove tendenti a discolparsi, a
presentare un ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti una autorità competente o
davanti una o più persone particolarmente designate dall'autorità competente.
3. Gli Stati contraenti accorderanno ad un tale apolide un lasso di tempo ragionevole per
permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti
possono applicare, durante detto periodo, quelle misure di ordine interno che giudicheranno
opportune.
Martedì, 28 Settembre 1954