Ordinanza del 1 giugno 2009 Presidente del Consiglio dei Ministri
Disposizioni urgenti di protezione civile
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;
Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento del predetto stato di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, con cui è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione Veneto;
Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Veneto, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;
Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà hanno determinato una situazione di grave allarme sociale con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonchè una altrettanto grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario e di incolumità per gli stessi residenti nei campi;
Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio, finalizzati al rapido superamento dell’emergenza, rimandando ad organi all’uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata l’esigenza di attivare, in analogia a quanto già positivamente sperimentato in relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed in conformità con le linee guida emanate dal Ministro dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 18 luglio 2008, tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l’accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l’incertezza sulla identità sulla provenienza anagrafica, al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;
Acquisita l’intesa della regione Veneto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Art. 1.
1. Il prefetto di Venezia è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al definitivo superamento dello stato di emergenza nel territorio della regione Veneto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, e provvede all’espletamento delle iniziative previste dall’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 in data 30 maggio 2008.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato - prefetto di Venezia provvede con i poteri ed ai sensi della sopra citata ordinanza del 30 maggio 2008, come integrata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764.
1. Per l’avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori risorse da destinare all’attuazione del presente provvedimento, il commissario delegato per il superamento dell’emergenza nomadi nel territorio della regione Veneto si avvale di un primo stanziamento di euro 1.000.000,00 da trasferire su apposita contabilità speciale, all’uopo istituita ed al medesimo intestata, a valere sul fondo previsto dall’art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3751 del 1° aprile 2009.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2009
Lunedì, 1 Giugno 2009