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Legge n.555 del 13 giugno 1912 (GU n. 153 del 30/06/1912)

Cittadinanza italiana

ABROGATA

Art. 1. – E’ cittadino per nascita:

1. il figlio di padre cittadino;
2. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (2);
3. chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno].

Art.2. – Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

[E’ a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità] (3).

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l’anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell’articolo 279 del codice civile.

Art. 3 – Lo straniero nato nel [Regno] o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1. se presta servizio militare nel [Regno] o accetta un impiego dello Stato;
2. se, compiuto il [21°] anno, risiede nel [Regno] e dichiara entro il [22°] anno di eleggere la cittadinanza italiana (4);
3. se risiede nel [Regno] da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n.2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l’avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art.4. (5) – la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato;

1. allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;
2. allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel [Regno];
3. allo straniero che risieda da due anni nel [Regno] ed abbia reso notevoli servigi all’Italia [od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana] (6);
4. dopo sei mesi di residenza, a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

E’ in facoltà del Governo di concedere in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 e 4 del presente articolo.

Art. 5. – Il decreto [ reale] di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al [Re e di osservare lo Statuto] e le altre leggi dello Stato.

Art.6. – [La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all’Italia servigi di eccezionale importanza] (7).

Art. 7. – Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi (8).

Art. 8. – Perde la cittadinanza:

1. chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza;
2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento dalla residenza all’estero;

3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9. – Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1. se presti servizio militare nel [Regno] o accetti un impiego dello Stato;
2. se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
3. dopo due anni di residenza nel [Regno] se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.2 e 3 se l’ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

E’ ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel [Regno], in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10. (9) – [La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine].

[La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi (10). In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto].

Art. 11.- [Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito; ma può recuperarla secondo le disposizioni dell’articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comunque con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell’articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la maglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria].

Art. 12. (12) – I figli minori no emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all’estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita divenuto cittadino può entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13. – l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e le formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

• Chiunque risieda nel [Regno] e non abbia la cittadinanza italiana né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15. – E’ equiparato al territori del [Regno], per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

Art. 16. – Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono essere fatte all’ufficiale di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, ad un [regio] agente diplomatico o consolare all’estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del [Re* ad altri pubblici ufficiali.

Art. 17. – Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 e 15 del codice civile, l’articolo 36 della legge sull’emigrazione 31 gennaio 1901, n.23 la Legge 17 maggio 1906, n.217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti, riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al [Regno].

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18. – Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell’articolo 4.

Art. 19. – Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all’entrata in vigore di questa.

Ma coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l’anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che , potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

Art. 20. – Il Governo stabilirà con decreto [reale], udito il parere del Consiglio di stato, le norme per l’applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

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NOTE

La legge n.55/1912 è qui riportata nel testo emendato, in vigore al momento della sua abrogazione.

1. Tra parentesi quadra[….] le norme modificate o abrogate, i riferimenti al soppresso ordinamento monarchico e le sentenze della corte Costituzionale.
2. I nn. 1 e 2 dell’articolo 1 furono modificati dall’articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n.123, riportata di seguito. Il n.1 fu dichiarato incostituzionale con sentenza n.30 del 28 gennaio 1983, della Corte Costituzionale.
3. Dichiarato incostituzionale con sentenza del 28 gennaio 1983, n.30 della Corte Costituzionale.
4. Modificato in 18° e 19° dalla legge 3 ottobre 1977, n.753.
5. Modificato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n..1997 (G.U. 19 dicembre 1934, n.297)

Il testo originario dell’articolo 4 era il seguente:

"La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1) allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;

2) allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3) allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4) dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per un beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione."

6. Il periodo tra parentesi era da ritenersi abrogato dall’articolo 1 e seg, della Legge 21 aprile 1983, n.123.
7. Abrogato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n.1997.
8. I doppi cittadini considerati da questa norma non erano tenuti a optare per una sola cittadinanza retta dalla legge n. 123/1983 articolo 5. Questa norma disciplinava una ipotesi di doppia cittadinanza diversa da quella retta dall’articolo 7 della Legge n. 555/1912. La prima cittadinanza derivava all’interessato iure sanguinis da uno dei genitori; la seconda dall’essere nato in uno Stato che gliene l’aveva attribuita iure soli.
9. L’articolo doveva considerarsi abrogato a seguito della legge 19 maggio 1975, n.151, della Legge n. 123/1983 e della sentenza della Corte costituzionale n. 87/1975. Rimaneva in vigore l’ultima parte del terzo comma, applicabile soltanto alla donna che aveva rinunziato alla cittadinanza italiana avendone acquisito per matrimonio una straniera.
10. Questa disposizione era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte costituzionale (G.U. 23 aprile 1975, n.108).
11. L’articolo 11 era abrogato per effetto dell’articolo 143 ter della legge n.151 del 1975 e degli articoli 1 e 4 della legge n.123/1983.
12. L'articolo 12 era da ritenersi abrogato dall'articolo 5 della legge n 123/1983

 

Giovedì, 13 Giugno 1912