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Trattato n. 16382 del 6 dicembre 2006 Consiglio dell’Unione Europea

Trattato di PRUM - Riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Trattato di PRUM - Riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Trattato tra il Regno del Belgio,la Repubblica Federale di Germania,Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,il Granducato di Lussemburgo,il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale

Le Alti Parti contraenti del presente trattato, Stati membri dell’Unione europea, Considerando che è importante, in uno spazio di libera circolazione delle persone, che gli Stati membri dell’Unione europea rafforzino la loro cooperazione al fine di lottare più efficacemente contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Desiderose di svolgere un ruolo pionieristico allo scopo di raggiungere, nell’ambito del miglioramento della cooperazione in Europa e fatte salve le disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, un livello il più alto possibile in materia di cooperazione, in primo luogo attraverso un miglior scambio di informazioni, con particolare riguardo ai settori connessi con la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale e di consentire a tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea di partecipare a questa cooperazione,

Desiderose di trasferire le disposizioni del presente trattato nel quadro giuridico dell’Unione europea allo scopo di giungere ad un miglioramento dello scambio di informazioni all’interno di tutta l’Unione europea, in particolare nei settori riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, nonché di creare le basi giuridiche e le premesse tecniche necessarie,

Nel rispetto dei diritti fondamentali come previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati interessati, in particolare nella consapevolezza del fatto che la trasmissione dei dati a carattere personale a un’altra Parte contraente presuppone un adeguato livello di protezione dei dati da parte della Parte contraente destinataria,

Considerando l’opportunità - fatto salvo il diritto nazionale attualmente vigente nei Paesi interessati – di mantenere e di prevedere un controllo giudiziario adeguato delle misure previste dal presente trattato,

Disposte ad a completare il presente trattato con altri accordi che consentano una consultazione automatizzata dei dati in altre banche dati ad hoc per quanto ciò sia necessario e proporzionato in relazione ai fini dell’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Aspetti generali

Articolo 1

Principi


(1) Con il presente trattato, le Parti contraenti mirano ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra loro e, in particolare, lo scambio di informazioni.

(2) Tale cooperazione non interferisce con il diritto dell’Unione europea e resta aperta all’adesione di ogni Stato membro dell’Unione europea sulla base delle disposizioni del presente trattato.

(3) La cooperazione nell’ambito del presente trattato si prefigge di sviluppare delle iniziative che favoriscano la cooperazione europea nei settori descritti dal presente trattato.

(4) Entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente trattato, sarà presentata una iniziativa in previsione della trascrizione delle disposizioni del presente trattato nell’ambito giuridico dell’Unione europea sulla base di una valutazione dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’attuazione del presente trattato, di concerto con la Commissione europea o su proposta della Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

(5) Le Parti contraenti informano regolarmente e congiuntamente il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sull’evoluzione della cooperazione.

Capitolo 2

Profili DNA, dati dattiloscopici e altri dati

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi DNA


(1) Le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali. Il trattamento dei dati registrati negli schedari sulla base del presente trattato verrà effettuato, fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, in conformità con il diritto nazionale applicabile al processo di trattamento in questione.

(2) Allo scopo di attuare il presente trattato, le parti contraenti garantiscono che siano disponibili i dati indicizzati, che si riferiscono al contenuto degli schedari nazionali di analisi DNA di cui al paragrafo 1, 1a frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA* provenienti dalla parte non codante del DNA ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere nessun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.

(3) All’atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente stabilisce gli schedari nazionali di analisi DNA cui vengono applicati gli articoli dal 2 al 6, nonché le condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1.

* Per la Repubblica Federale di Germania i profili DNA sulla base del presente accordo si chiamano Identifizierungsmuster (modelli di identificazione DNA)

Articolo 3

Consultazione automatizzata dei profili DNA


(1) Le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui all’articolo 6, ad accedere, allo scopo di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi DNA, e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei profili DNA. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.

(2) Se, nell’ambito di una consultazione automatizzata, si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e un profilo DNA registrato nello schedario della Parte contraente destinataria, il punto di contatto nazionale che ha avviato la consultazione viene informato per via automatizzata dell’esistenza di una concordanza e del riferimento. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 4

Comparazione automatizzata dei profili DNA


(1) Le Parti contraenti comparano, tramite i loro punti di contatto nazionali e di comune accordo, i profili DNA delle loro tracce aperte con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi DNA allo scopo di perseguire delle violazioni penali. La trasmissione e la comparazione vengono effettuate in maniera automatizzata. La trasmissione volta a comparare i profili DNA delle tracce aperte avviene solamente nei casi in cui una tale trasmissione sia prevista dal diritto nazionale della Parte contraente richiedente.

(2) Se, durante la comparazione prevista dal paragrafo 1, una Parte contraente constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono a quelli contenuti nel proprio schedario di analisi DNA, essa comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell’altra Parte contraente i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati a carattere personale e (di altre informazioni)


In caso di constatazione di concordanza di profili DNA nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati a carattere personale concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene sulla base del diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo


(1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 3 e 4. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

(2) Un accordo attuativo ai sensi dell’articolo 44 disciplina i dettagli tecnici delle procedure descritte agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale genetico e trasmissione dei profili DNA


Se, nell’ambito di una procedura di inchiesta o di una procedura giudiziaria in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio della Parte contraente richiesta viene meno, quest’ultima concede la collaborazione giudiziaria prelevando e analizzando il materiale genetico di questa persona, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, quando:

1. la Parte contraente richiedente comunica lo scopo per cui si richiede tale procedura;

2. la Parte contraente richiedente presenta un’ordinanza o un atto di inchiesta, emesso dall’autorità competente, richiesto in base al proprio diritto nazionale, dal quale risulta che le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale genetico verrebbero unificate nell’ipotesi in cui la persona in questione si trovasse nel territorio della Parte contraente richiedente e

3. le condizioni preliminari al prelievo e all’analisi del materiale genetico, nonché alla trasmissione del profilo DNA ottenuto vengono unificate in base al diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 8

Dati dattiloscopici


Al fine dell’attuazione del presente trattato, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali. Questi dati indicizzati non contengono che dei dati dattiloscopici ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici


(1) Le Parti contraenti autorizzano il punto di contatto nazionale delle altri Parti contraenti, di cui all’articolo 11, ad accedere, allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica creati a tal fine e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei dati dattiloscopici. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.

(2) La definizione finale di un legame tra un dato dattiloscopico e un dato indicizzato della Parte contraente che gestisce lo schedario è realizzata dal punto di contatto nazionale della Parte che ha realizzato la consultazione sulla base dei dati indicizzati trasmessi in modo automatizzato e necessari ad una attribuzione univoca.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati a carattere personale, nonché di altre informazioni


In caso di constatazione della concordanza di dati indicizzati nell’ambito della procedura prevista all’articolo 9, la trasmissione di altri dati a carattere personale che si riferiscono ai dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base al diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo


(1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base all’articolo 9. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale che gli viene applicato.

(2) Un accordo attuativo ai sensi dell’articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura descritta all’articolo 9.

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati nei registri di immatricolazione dei veicoli.


(1) Allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, allo scopo di perseguire fatti penalmente punibili che rientrino, nel territorio della Parte contraente che effettua la consultazione, nella competenza dei Tribunali o dei Pubblici Ministeri ed allo scopo di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, menzionati al paragrafo 2, ad accedere ai dati seguenti nei registri nazionali dei veicoli e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata caso per caso:

1. i dati relativi ai proprietari o, secondo i casi, ai titolari, nonché

2. i dati relativi ai veicoli.

La consultazione deve avvenire utilizzando un numero completo di identificazione del veicolo o un numero completo di targa. La consultazione dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la consultazione.

(2) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per le richieste che le vengono indirizzate ai fini della trasmissione di dati prevista dal paragrafo 1. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicabile. Un accordo attuativo ai sensi dell’articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura.

Articolo 13

Trasmissione di dati a carattere non personale


Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici durante le manifestazioni di grande ampiezza a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente i dati a carattere non personale che possono essere necessari a tal fine, sia su richiesta sia su propria iniziativa e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale


(1) Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici durante le grandi manifestazioni a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente, sia su richiesta sia su propria iniziativa, i dati relativi a delle persone, quando condanne definitive o altri fatti giustifichino la presunzione che tali persone commetteranno delle violazioni penali nell’ambito di tali avvenimenti o che costituiranno un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, sempre che la trasmissione di tali dati sia consentita sulla base del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

(2) I dati a carattere personale possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l’evento dettagliatamente descritto in funzione del quale essi sono stati comunicati. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più esserlo. In ogni caso, i dati trasmessi sono cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale


Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 13 e 14. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.
Capitolo 3

Misure volte a prevenire i reati terroristici

Articolo 16


Trasmissione di informazioni al fine di prevenire i reati terroristici (1) Allo scopo di prevenire i reati terroristici, le Parti contraenti, in casi particolari, nel rispetto del diritto nazionale e senza esserne richiesti, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui al paragrafo 3, i dati a carattere personale e le informazioni di cui al paragrafo 2, per quanto necessario sempre che alcuni fatti giustifichino la presunzione che le persone interessate commetteranno dei reati quali quelli previsti, agli articoli da 1 a 3 incluso, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

(2) I dati e le informazioni da trasmettere comprendono i cognomi, nomi, data e luogo di nascita, nonché una descrizione dei fatti dai quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

(3) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio dei dati con i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti. Le competenze di ogni punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.

(4) L’autorità che trasmette i dati può, in base al diritto nazionale, fissare le condizioni relative all’utilizzo di tali dati e le informazioni da parte dell’autorità destinataria. Quest’ultima è soggetta a tali condizioni.

Articolo 17

Guardie armate a bordo di aeromobili

(1) Ogni Parte contraente decide in modo autonomo, in funzione della sua politica nazionale di sicurezza aerea, circa l’intervento di guardie armate a bordo di aeromobili registrati presso questa Parte contraente. L’intervento di queste guardie armate a bordo degli aeromobili avviene in conformità con la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale ed allegati, in particolare l’allegato 17, nonché con gli altri documenti relativi alla sua applicazione e tenendo conto dei poteri del comandante dell’aeromobile in base alla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963 relativa ai reati ed a talune altre azioni a bordo degli aeromobili, nonché in conformità con altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, nella misura in cui queste sono vincolanti per le rispettive Parti contraenti.

(2) Si intende per guardie armate a bordo degli aeromobili ai sensi del presente trattato i funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili.

(3) Le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l’attrezzatura di queste guardie.

(4) Prima dell’accompagnamento di un volo, l’ufficio nazionale di coordinamento competente della Parte contraente speditrice, di cui all’articolo 19, deve annunciare tale intervento per iscritto. L’informazione è notificata almeno tre giorni prima del volo in questione a destinazione o provenienza da un aeroporto di un’altra Parte contraente, all’ufficio nazionale di coordinamento competente dell’altra Parte contraente. In caso di pericolo imminente, la notifica viene fatta immediatamente, in linea di massima prima dell’atterraggio.

(5) La notifica scritta, trattata in maniera riservata dalle Parti contraenti, comprende le informazioni menzionate all’allegato 1 del presente trattato. Le Parti contraenti possono, tramite un accordo separato, modificare l’allegato 1.

Articolo 18

Porto d’armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti all’attrezzatura


(1) Le Parti contraenti rilasciano alle guardie armate destinate a bordo degli aeromobili delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un’autorizzazione generale di porto d’armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti l’attrezzatura per i voli con destinazione o provenienti dagli aeroporti delle Parti contraenti. Tale autorizzazione si estende al porto d’armi di ordinanza e di munizioni sia a bordo di aeromobili che, alle condizioni previste al paragrafo 2, nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico in un aeroporto della Parte contraente interessata.

(2) Il porto d’armi di ordinanza e di munizioni è soggetto alle seguenti condizioni: 1. l’uscita dell’aeromobile in un aeroporto con armi e munizioni o il soggiorno nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un’altra Parte contraente è autorizzato esclusivamente con l’accompagnamento di un rappresentante dell’autorità nazionale competente dell’altra Parte contraente interessata.



2. Immediatamente dopo la loro uscita dall’aeromobile, le armi di ordinanza e le munizioni portate sono depositate sotto scorta in un luogo da stabilire da parte delle autorità nazionali competenti, dove esse vengono immagazzinate in modo sicuro e sotto sorveglianza.

Articolo 19

Uffici nazionali di contatto e di coordinamento


Ogni Parte contraente designa un ufficio nazionale di contatto e di coordinamento per l’attuazione delle missioni di cui agli articoli 17 e 18.

Capitolo 4

Misure

relative alla lotta contro la migrazione illegale Articolo 20

Consulenti sui documenti falsi


(1) Sulla base delle valutazioni comuni della situazione e tenendo conto del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio dell’Unione europea del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, le Parti contraenti concordano sull’invio di consulenti sui documenti falsi nei Paesi considerati come Paesi di origine o di transito per l’immigrazione illegale.

(2) Sulla base del diritto nazionale, le Parti contraenti comunicano regolarmente gli elementi informativi relativi all’immigrazione illegale ottenuti grazie all’attività dei loro consulenti sui documenti falsi.

(3) Durante l’invio di consulenti sui documenti falsi, le Parti contraenti possono designare una Parte contraente coordinatrice per la realizzazione di misure concrete. Il coordinamento potrà altresì essere limitato nel tempo.

Articolo 21

Missioni dei consulenti sui documenti falsi


I consulenti sui documenti falsi inviati dalle Parti contraenti adempiono, in particolare, alle seguenti missioni:

1. consulenza e formazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari delle Parti contraenti sulla questione dei visti e dei passaporti, in particolar modo per quanto riguarda il riconoscimento di documenti falsificati o contraffatti, nonché sulla frode documentale e l’immigrazione illegale;

2. consulenza e formazione di società di trasporto in materia di obblighi derivanti per le stesse dalla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 e dell’allegato 9 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale, nonché in materia di riconoscimento di documenti falsificati o contraffati così come sulle relative disposizioni riguardanti l’ingresso;

3. consulenza e formazione delle autorità e istituzioni del Paese ospite competente per i controlli di polizia alle frontiere.

Non vengono pregiudicate le competenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari né quelle delle autorità preposte ai controlli di frontiera di polizia delle Parti contraenti.

Articolo 22

Uffici nazionali di contatto e di coordinamento


Le Parti contraenti designano gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento che fungono da interlocutori per le concertazioni sull’invio di consulenti sui documenti falsi, nonché per la pianificazione, l’attuazione, l’accompagnamento e la verifica di misure di consulenza e di formazione.

Articolo 23

Sostegno durante le misure di allontanamento


(1) Le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento tenendo conto della decisione 2004/573/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri e della direttiva 2003/110/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. Si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilità di parteciparvi. Durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull’accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza.

(2) Una parte contraente può allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un’altra Parte contraente nella misura in cui ciò risulti necessario. La Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l’allontanamento, decide sull’attuazione dell’allontanamento. Stabilisce nella sua decisione le modalità dell’allontanamento e applica, nella misura in cui ciò risulti necessario, i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare.

(3) Le Parti contraenti designano dei punti di contatti nazionali per la pianificazione e l’esecuzione delle misure di allontanamento. Gli esperti si incontrano regolarmente all’interno del gruppo di lavoro al fine di:

1. valutare i risultati delle azioni precedenti e tenerne conto durante la pianificazione e l’attuazione di ulteriori misure di allontanamento;

2. esaminare tutti gli eventuali problemi connessi con il transito di cui al paragrafo 2 ed elaborare delle soluzioni a tal fine.

Capitolo 5

Altre forme di cooperazione

Articolo 24

Forme di interventi comuni


(1) Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti che devono essere designate dalle Parti contraenti possono, al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici nonché per prevenire i reati penali, costituire delle pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all’interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche, designati dalle Parti contraenti, (qui di seguito denominati "i funzionari") partecipano agli interventi nel territorio di un’altra Parte contraente.

(2) Ogni Parte contraente, in quanto Stato di accoglienza, può, in conformità al suo diritto nazionale e con l’assenso dello Stato che promuove l’invio, affidare a dei funzionari di altre Parti contraenti, nel quadro di forme comuni di intervento, delle competenze di autorità pubblica o ammettere, per quanto il diritto dello Stato di accoglienza lo consenta, che dei funzionari di altre Parti contraenti esercitino le loro competenze di pubblica autorità secondo il diritto dello Stato che promuove l’invio. Le competenze di pubblica autorità non possono a tal fine essere esercitate se non unicamente sotto il comando e, in via generale, alla presenza di funzionari dello Stato di accoglienza. I funzionari dell’altra Parte contraente sono a tal fine sottoposti al diritto nazionale dello Stato di accoglienza. I loro atti sono ascrivibili allo Stato di accoglienza.

(3) I funzionari che partecipano ad interventi comuni di altre Parti contraenti sono vincolati alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato di accoglienza.

(4) Un accordo di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 disciplina gli aspetti pratici della cooperazione.

Articolo 25

Misure in caso di pericolo imminente


(1) In una situazione di emergenza, i funzionari di una Parte contraente possono attraversare senza una preventiva autorizzazione dell’altra Parte contraente la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio di quest’altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di quest’ultima, e misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l’integrità fisica delle persone.

(2) Vi è situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1 quando il fatto di aspettare l’intervento dei funzionari dello Stato di accoglienza o il collocamento sotto comando ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, rischia di favorire l’insorgenza del pericolo.

(3) I funzionari che intervengono avvisano immediatamente lo Stato di accoglienza. Quest’ultimo accusa ricezione di tale informazione ed è tenuto a prendere immediatamente le misure che sono necessarie per scongiurare il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. I funzionari partecipanti possono agire nel territorio dello Stato di accoglienza solo fino a quando quest’ultimo abbia adottato le misure necessarie. I funzionari partecipanti devono rispettare le istruzioni dello Stato di accoglienza.

(4) Le Parti contraenti concludono un accordo separato sulle autorità da avvisare senza indugio in base al paragrafo 3. I funzionari partecipanti sono vincolati dalle disposizioni del presente articolo e dal diritto della Parte contraente nel territorio della quale essi agiscono.

(5) Le misure adottate dai funzionari partecipanti sono ascrivibili alla responsabilità dello Stato di accoglienza.

Articolo 26

Assistenza durante eventi di vaste proporzioni, di catastrofi e di incidenti gravi


Le autorità competenti delle Parti contraenti si assistono reciprocamente nel rispetto del loro diritto nazionale durante manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni, in occasione di catastrofi, nonché di incidenti gravi:

1. informandosi reciprocamente, quanto prima, su tali eventi che abbiano implicazioni transfrontaliere e comunicandosi tra loro le relative informazioni importanti;

2. adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio durante situazioni che abbiano implicazioni transfrontaliere;

3. prestando assistenza, nella misura del possibile, su richiesta della Parte contraente nel territorio della quale la situazione si verifica, attraverso l’invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri, nonché attraverso la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell’attrezzatura. Non vengono pregiudicati gli accordi internazionali delle Parti contraenti relativi all’assistenza reciproca in caso di catastrofi, compresi gli incidenti gravi.

Articolo 27

Cooperazione su richiesta


(1) Nell’ambito delle loro competenze e in conformità con il loro diritto nazionale, le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca su richiesta.

(2) Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in base all’articolo 39, paragrafo 1, 1 frase della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, in particolare attraverso:

1. verifiche dell’identità di proprietari e detentori, nonché di conducenti di veicoli stradali, di imbarcazioni e navi o aeromobili, sempre che tale azione non sia già prevista dall’articolo 12,

2. informazioni riguardanti le patenti, i permessi nautici e autorizzazioni simili,

3. verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza,

4. verifiche riguardanti i titoli di soggiorno,

5. verifiche sull’identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altre attrezzature di telecomunicazione, nella misura in cui queste sono accessibili pubblicamente,

6. verifiche d’identità,

7. inchieste sulla provenienza di oggetti quali armi, veicoli a motore o imbarcazioni e navi (domande relative al canale di vendita),

8. elementi informativi provenienti dalla raccolta di dati e di documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente,

9. segnalazioni urgenti relative alle armi e agli esplosivi, nonché segnalazioni riguardanti la contraffazione di mezzi di pagamento e di bolli,

10. informazioni relative all’attuazione pratica di misure di osservazione transfrontaliere, di inseguimento transfrontaliero e di consegne sorvegliate, e

11. notifica della disponibilità di una persona a rilasciare dichiarazioni.

(3) Qualora l’autorità richiesta non sia competente per il trattamento della domanda, trasmetterà la domanda all’autorità competente. L’autorità richiesta informa l’autorità richiedente di detta trasmissione e dell’autorità competente per il trattamento della domanda. L’autorità competente tratta la domanda e trasmette il risultato all’autorità richiedente.

Capitolo 6

Disposizioni generali

Articolo 28

Utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura


(1) I funzionari di una Parte contraente che si trovano, nell’ambito di un intervento comune, nel territorio di un’altra Parte contraente possono indossare la loro divisa nazionale. Possono portare le loro armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura ammessi in base al diritto nazionale dello Stato di invio. Ogni Parte contraente può vietare il porto di alcune armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura da parte dei funzionari dello Stato d’invio.

(2) Le armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura enunciati all’allegato 2 possono essere utilizzati solo in caso di legittima difesa propria o altrui. L’agente dello Stato di accoglienza, preposto all’intervento, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale, l’utilizzo di armi, di munizioni e di oggetti di attrezzatura che oltrepassano l’ambito della 1a frase. L’utilizzo delle armi di ordinanza, delle munizioni e degli oggetti di attrezzatura è soggetto al diritto dello Stato di accoglienza. Le autorità competenti si scambiano informazioni reciproche su armi di ordinanza, munizioni ed oggetti di attrezzatura rispettivamente autorizzati, nonché sulle condizioni che disciplinano il loro utilizzo.

(3) Le Parti contraenti possono, tramite accordo separato, modificare l’allegato 2.

(4) Se i funzionari di una delle Parti contraenti utilizzano veicoli a motore nell’ambito delle misure adottate, in base al presente trattato, nel territorio di un’altra Parte contraente, questi sono soggetti alle stesse regole di circolazione come i funzionari dello Stato di accoglienza, compreso l’uso delle prerogative di pubblica autorità in materia di impiego dei dispositivi sonori o luminosi e riguardanti l’osservanza delle regole della circolazione.

(5) Un accordo di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 disciplina gli aspetti pratici dell’utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura.

(6) L’articolo 18 non viene pregiudicato.

Articolo 29

Protezione e assistenza


Le Parti contraenti sono obbligate a prestare ai funzionari inviati dall’altra Parte contraente nell’esercizio della loro funzione la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 30

Regolamentazione generale in materia di responsabilità


In materia di responsabilità nell’ambito del presente trattato, l’articolo 43 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990, è applicabile mutatis mutandis. La 1a frase non si applica agli articoli 17 e 18.

Articolo 31

Posizione giuridica dei funzionari nei confronti del diritto penale


I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un’altra Parte contraente sono assimilati ai funzionari dell’altra Parte contraente per quanto attiene ai reati penali che commettono o che vengono commessi contro di loro, tranne le disposizioni contrarie contenute in un altro accordo in vigore per le Parti contraenti.

Articolo 32

Relazione di servizio


I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un’altra Parte contraente restano soggetti alle disposizioni in vigore nel loro Paese per quanto attiene alla relazione di servizio, soprattutto in materia disciplinare.

Capitolo 7

Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

Articolo 33



(1) Ai sensi del presente trattato, si intende per:

1. "Trattamento di dati a carattere personale": ogni azione o successione di azioni, con o senza l’ausilio di procedure automatiche, che si riferiscono a dati a carattere personale quali il prelievo, lo stoccaggio, l’organizzazione, la conservazione, l’adeguamento o la modifica, la lettura, la ricerca, la consultazione, l’utilizzo, la comunicazione tramite trasmissione, la diffusione o ogni altra forma di messa a disposizione, la combinazione o la messa in relazione, nonché il criptaggio, la cancellazione o la distruzione di dati; ai sensi del presente trattato, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una concordanza;

2. "Consultazione automatizzata": l’accesso diretto ad una banca dati automatizzata di un’altra autorità e in modo tale che la consultazione avvenga interamente per via automatizzata;

3. "Caratterizzazione": l’apposizione di un identificativo sui dati a carattere personale registrati, senza cercare di limitare il loro trattamento futuro.

4. "Criptaggio": la caratterizzazione di dati personali registrati, al fine di limitare il loro trattamento futuro.

(2) Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base al presente trattato, sempre che i capitoli precedenti non contengano disposizioni contrarie.

Articolo 34

Livello di protezione dei dati


(1) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi nell’ambito del presente trattato, ogni Parte contraente garantisce nel proprio diritto nazionale un livello di protezione dei dati corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati personali, nonché del protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione n.° R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri relativa all’utilizzo di dati personali nel settore di polizia del 17 settembre 1987 e ciò anche quando i dati non vengono trattati in maniera automatizzata.

(2) La trasmissione di dati personali prevista nel presente trattato potrà essere avviata quando le disposizioni del presente capitolo sono state recepite dal diritto nazionale nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 43 constata a seguito di decisione se queste condizioni sono soddisfatte.

Articolo 35

Finalità di utilizzo
(1) La Parte contraente destinataria può trattare i dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi in base al presente trattato; il trattamento per altri scopi è ammesso unicamente previa autorizzazione della Parte contraente che gestisce i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente destinataria. L’autorizzazione può essere rilasciata sempre che il diritto nazionale della Parte contraente che gestisce i dati consenta questo trattamento per altri fini.

(2) Il trattamento dei dati, trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9, a cura della Parte contraente che effettua la consultazione o la comparazione dei dati è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

1. determinare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici comparati;

2. predisporre e introdurre una domanda di collaborazione amministrativa o giudiziaria in base al diritto nazionale in caso di concordanza dei dati;

3. protocollare in conformità all’articolo 39.

La Parte contraente che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9 solamente se tale trattamento è necessario per realizzare una comparazione, per rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollare in conformità all’articolo 39. Al termine del raffronto o della risposta informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per le finalità menzionate nella 1a frase, numeri 1 e 3, non sia necessario.

(3) I dati trasmessi in base all’articolo 12 possono essere utilizzati dalla Parte contraente che gestisce lo schedario esclusivamente se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollarla ai sensi dell’articolo 39. A conclusione della risposta automatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per la protocollazione ai sensi dell’articolo 39 non sia necessario. La Parte contraente richiedente non può che utilizzare i dati, ottenuti nell’ambito della risposta, ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Articolo 36

Autorità competenti
I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità e dai tribunali competenti per la missione effettuata nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 35. In particolare, la comunicazione dei dati trasmessi ad altre autorità può aver luogo solo previa autorizzazione della Parte contraente che ha trasmesso i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente di destinazione.

Articolo 37

Esattezza, aggiornamento e durata della memorizzazione dei dati


(1) Le Parti contraenti sono tenute a controllare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali. Se risulta, d’ufficio o in seguito ad una comunicazione della persona interessata, che dati inesatti o quelli che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi sono stati forniti, la Parte contraente destinataria o le Parti contraenti destinatarie devono esserne informate quanto prima. Queste sono tenute a procedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati. Inoltre, i dati personali devono essere corretti se risultano inesatti. Se l’autorità destinataria dispone di indizi che facciano presumere che i dati trasmessi siano viziati da errore o che debbano essere cancellati, essa ne informa subito l’autorità che li ha trasmessi.

(2) I dati di cui si contesta l’esattezza da parte della persona interessata e per i quali non è possibile verificare se siano corretti o inesatti, devono, su richiesta della persona interessata, essere contrassegnati in base al diritto nazionale delle Parti contraenti. Nel caso in cui sia stato posto il contrassegno, questo può essere tolto in base al diritto nazionale solo su consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell’autorità indipendente competente in materia di controllo per la protezione dei dati.

(3) I dati personali trasmessi devono essere cancellati qualora non avessero dovuto essere trasmessi o ricevuti. I dati legalmente trasmessi e ricevuti devono essere cancellati:

1. se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dei dati personali sono stati trasmessi senza che vi sia stata alcuna richiesta, l’autorità destinataria è tenuta ad esaminare subito se essi siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;

2. al termine di un periodo massimo previsto per la conservazione dei dati dal diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati, quando l’autorità che trasmette i dati ha indicato all’autorità destinataria questo termine massimo all’atto della trasmissione.

Si procede al criptaggio, invece che alla cancellazione, in virtù del diritto nazionale quando vi sono motivi per ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe interessi della persona interessata meritevoli di protezione. Alcuni dati criptati possono essere utilizzati o trasmessi solo ai fini per i quali la cancellazione non è avvenuta.

Articolo 38

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati


(1) L’autorità destinataria e l’autorità che trasmette i dati sono obbligate a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.

(2) Un accordo esecutivo ai sensi dell’articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura di consultazione automatizzata e garantisce che:

1. delle misure per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati siano prese in accordo con lo stato dell’arte attuale, garantendo soprattutto la riservatezza e l’integrità dei dati,

2. durante l’utilizzo di reti accessibili pubblicamente, si utilizzino procedure di criptaggio e di autenticazione riconosciute dall’autorità competente a tal fine, e

3. l’ammissibilità delle consultazioni in base all’articolo 39, paragrafi 2, 4 e 5 possa essere controllata.

Articolo 39

Documentazione e aggiornamento, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata


(1) Ogni Parte contraente garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali vengano documentate dall’autorità richiedente e dall’autorità che gestisce lo schedario, ai fini del controllo dell’ammissibilità della trasmissione. La documentazione comprende le seguenti indicazioni:

1. il motivo che ha prodotto la trasmissione,

2. i dati trasmessi,

3. la data della trasmissione, e

4. la denominazione o il riferimento dell’autorità richiedente e dell’autorità che gestisce lo schedario.

(2) Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per la comparazione automatizzata in base all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

1. la consultazione o la comparazione automatizzate possono essere realizzate solamente da funzionari dei punti di contatto nazionali che hanno una particolare abilitazione a tal fine. Su richiesta, la lista dei funzionari abilitati alla consultazione o alla comparazione automatizzate è messa a disposizione delle autorità di sorveglianza di cui al paragrafo 5, nonché a quelle delle altre Parti contraenti.

2. Ogni Parte contraente garantisce che l’autorità che gestisce lo schedario e l’autorità richiedente trascriva ogni trasmissione e ogni ricezione di dati in un registro di aggiornamento, compresa l’informazione riguardante l’esistenza o meno di una concordanza. L’aggiornamento comprende le seguenti informazioni:

a) i dati trasmessi,

b) la data e l’ora precise della trasmissione, e

c) la denominazione o il riferimento dell’autorità richiedente e dell’autorità che gestisce lo schedario.

L’autorità richiedente aggiorna altresì la motivazione della richiesta o della trasmissione, nonché il riferimento dell’operatore che ha effettuato la consultazione, nonché dell’operatore da cui proviene la richiesta o la trasmissione.

(3) Su richiesta, l’autorità che effettua l’aggiornamento informa immediatamente le autorità competenti in materia di controllo e di protezione dei dati della Parte contraente interessata sui dati aggiornati, entro e non oltre le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta. I dati aggiornati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

1. il controllo della protezione dei dati;

2. la garanzia della sicurezza dei dati.

(4) I dati aggiornati devono essere protetti da idonee disposizioni contro ogni utilizzo che differisca dai fini di cui sopra e contro ogni altro abuso e devono essere conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati aggiornati devono essere cancellati immediatamente.

(5) Il controllo giuridico della trasmissione o della ricezione di dati personali è di competenza delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo sulla protezione dei dati delle rispettive Parti contraenti. Ogni persona può, in base al diritto nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, tali autorità, nonché le autorità competenti in materia di aggiornamento, devono anche effettuare dei controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, con l’ausilio dei fascicoli che sono stati alla base delle consultazioni. I risultati di tali attività di controllo devono essere conservati per diciotto mesi in vista di un controllo da parte delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo per la protezione dei dati. Allo scadere di tale termine, gli stessi devono essere cancellati immediatamente. Ad ogni autorità competente in materia di controllo per la protezione dei dati può essere richiesto da parte della autorità indipendente di controllo della protezione dei dati di un’altra Parte contraente di esercitare tali competenze in conformità al diritto nazionale. Le autorità indipendenti competenti in materia di controllo della protezione dei dati delle Parti contraenti sovrintendono alla necessaria cooperazione reciproca al fine di adempiere ai loro compiti di controllo, soprattutto tramite lo scambio di informazioni.

Articolo 40

Diritto delle persone interessate a essere informate e indennizzate


(1) Su richiesta, la persona interessata, dopo aver provato la sua identità, deve nel rispetto del diritto nazionale essere informata senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, dall’autorità competente, in base al diritto nazionale, sui dati trattati che la riguardano, sulla loro origine, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento nonché sulla base giuridica che disciplina il trattamento. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far correggere i dati viziati da errori o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Le Parti contraenti assicurano inoltre che la persona interessata possa, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, rivolgersi, tramite ricorso, ad un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1° della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e ad ogni altra autorità indipendente di controllo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che abbia la possibilità di far valere, per via giudiziaria, il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione. Il diritto nazionale dello Stato in cui essa fa valere i suoi diritti disciplina i dettagli della procedura per la realizzazione di tali diritti, nonché le motivazioni connesse con la restrizione del diritto ad essere informati.

(2) Se un’autorità di una Parte contraente ha trasmesso, in virtù del presente trattato, dei dati personali, l’autorità destinataria dell’altra Parte contraente non può invocare il fatto che i dati trasmessi siano stati inesatti per scaricarsi la responsabilità che le spetta in conformità al proprio diritto nazionale nei confronti della persona lesa. Se la Parte destinataria è tenuta alla riparazione in ragione dell’utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, la Parte che li ha trasmessi rimborsa integralmente alla Parte destinataria le somme da lei versate per la riparazione.

Articolo 41

Informazioni su richiesta delle Parti contraenti


La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che ha trasmesso i dati del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato così ottenuto.

Capitolo 8

Disposizioni applicative e disposizioni conclusive

Articolo 42

Dichiarazioni


(1) Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente designa, in una dichiarazione allo Stato depositario, le autorità competenti per l’applicazione del presente trattato.

Devono essere designati:

1. i punti di contatto nazionali per l’analisi DNA di cui all’articolo 6, paragrafo 1°,

2. i punti di contatto nazionali per i dati dattiloscopici di cui all’articolo 11, paragrafo 1°,

3. i punti di contatto nazionali per i dati del registro di immatricolazione dei veicoli, di cui all’articolo 12, paragrafo 2,

4. i punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni durante le manifestazioni di vasta portata di cui all’articolo 15,

5. i punti di contatto nazionali per le informazioni relative alla prevenzione di reati terroristici, di cui all’articolo 16 , paragrafo 3,

6. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per le guardie armate di cui all’articolo 19,

7. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per gli esperti in documenti falsi, di cui all’articolo 22,

8. i punti di contatto nazionali per la pianificazione e l’attuazione delle misure di allontanamento, di cui all’articolo 23, paragrafo 3,

9. le autorità e i funzionari di cui agli articoli da 24 a 27.

(2) Le dichiarazioni fatte in base al 1° paragrafo possono essere modificate in ogni momento da una dichiarazione indirizzata al depositario. La modifica produrrà i suoi effetti a partire dalla data di ricezione da parte del depositario.

Articolo 43

Comitato dei Ministri


(1) Le Parti contraenti istituiscono un Comitato composto di Ministri delle Parti contraenti. Tale Comitato dei Ministri adotta le decisioni necessarie per la trasposizione e l’applicazione del presente trattato. Le decisioni del Comitato dei Ministri sono prese all’unanimità da tutte le Parti contraenti.

(2) Al fine di sostenere il Comitato dei Ministri, un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti, controlla la trasposizione e l’interpretazione del presente trattato e stabilisce, ove occorra, di integrarlo e di svilupparlo. Il gruppo di lavoro comune è convocato su richiesta di una Parte contraente.

Articolo 44

Accordi attuativi


Sulla base e nell’ambito del presente trattato, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concludere degli accordi riguardanti l’attuazione del presente trattato a livello delle amministrazioni.

Articolo 45


Campo di applicazione territoriale


Le disposizioni del presente trattato sono applicabili nel territorio delle Parti contraenti. Per il Regno dei Paesi Bassi, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio del Regno situato in Europa. Per la Repubblica francese, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio della Repubblica situato in Europa.
Articolo 46

Spese


Ogni Parte contraente si fa carico dei costi derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione del presente trattato. In casi particolari, le Parti contraenti interessate possono concordare un regolamento in deroga.

Articolo 47

Rapporto con altri accordi bilaterali o multilaterali


(1) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili solamente nella misura in cui risultano compatibili con il diritto dell’Unione europea. Se l’Unione europea stabilirà in futuro dei regolamenti riguardanti il settore di applicazione del presente trattato, il diritto dell’Unione europea prevarrà sulle relative disposizioni del presente trattato quanto alla loro applicazione. Le Parti contraenti possono modificare o sostituire le disposizioni del presente trattato in funzione delle nuove disposizioni previste in materia dal diritto dell’Unione europea

(2) Il presente trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi contenuti negli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. Le Parti contraenti sono libere di applicare nelle loro relazioni reciproche gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. In caso di incompatibilità con i diritti o gli obblighi derivanti da detti accordi, prevarranno le disposizioni del presente trattato.

Articolo 48

Ratifica, accettazione, approvazione


Il presente trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario. Durante il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, potrà essere redatta una dichiarazione riguardante il campo di applicazione geografico.

Articolo 49

Depositario


(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente trattato. (2) Il depositario notifica subito alle altri Parti contraenti le ratifiche, accettazioni, approvazioni, adesioni, riserve e denunce, nonché ogni altra dichiarazione in relazione al presente trattato.

(3) Il depositario assicura la registrazione del presente trattato presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in base all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 50

Entrata in vigore

(1) Il presente trattato entra in vigore tra le Parti contraenti che lo hanno ratificato 90 giorni dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Per le altre Parti contraenti, il presente trattato entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(2) Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore.

Articolo 51

Adesione


(1) Ogni Stato membro dell’Unione europea può aderire al presente trattato. All’atto dell’adesione, gli accordi attuativi conclusi fino a quella data in base all’articolo 44 e gli altri accordi relativi al presente trattato diventeranno anch’essi vincolanti per gli Stati aderenti.

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. In caso di adesione, una dichiarazione relativa al campo di applicazione territoriale può essere redatta in occasione del deposito degli strumenti di adesione.

(3) Il presente trattato entra in vigore, per ogni Stato aderente, 90 giorni dopo il deposito dello strumento di adesione, al più presto alla data di entrata in vigore del trattato in conformità all’articolo 50.

Articolo 52

Denuncia


(1) Il presente trattato è concluso per una durata indeterminata.

(2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato tramite notifica indirizzata al depositario per via diplomatica. Tale denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Fatto a Prüm, il 27 maggio 2005, in un’unica copia nelle lingue tedesco, spagnolo, francese e olandese, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede. L’originale sarà depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato firmatario e a ogni Stato aderente

Trattato

relativo

all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,

in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale


Informazioni necessarie in base all’articolo 17, paragrafo 5, per la notifica scritta

1. Tempo d’intervento che descrive la durata prevista del soggiorno

2. Dati dei voli (compresi numeri e orari)

3. Numero dei membri della squadra di guardie armate a bordo degli aeromobili

4. Cognome e nome di tutte le persone con l’indicazione del nome del capo squadra

5. Numeri dei passaporti

6. Marca, tipo e numero di serie delle armi

7. Quantità e tipo di munizioni

8. Oggetti di attrezzatura portati dalla squadra che servono per assolvere le missioni.

 

Mercoledì, 6 Dicembre 2006