Decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
b. si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;
c. salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato 1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.
Dichiarazione di volontà 1. la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c. certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza.
(...)
1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna 1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. 3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b. certificato di cittadinanza italiana;
c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d. documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:
a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b. documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita. 3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. 2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza 1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
1. (...)
2. (...)
3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. (...)
1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Certificazione della condizione d'apolidia
1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza in Italia;
c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Martedì, 12 Ottobre 1993