Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti Umani del 4 novembre 1950 CEDU
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, emendata dal Protocollo n. 11
Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n . 14 (STCE n . 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle d isposizioni del Protocollo n. 3 (STE n. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n. 5 (STE n. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n. 8 (STE n.118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990.
Esso comprendeva inoltre i l testo del Protocollo n. 2 (STE n. 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai sudde tti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 (STE n. 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n. 9 (STE n. 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, e ra stato abrogato e il Protocollo n. 10 (STE n. 146) era divenuto senza oggetto.
Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet www.conventions.coe.int.
Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzione.
Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione.
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998
Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa,
considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’As¬semblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applica¬zione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salva¬guar¬dia e lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costitui¬scono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si appellano;
risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di pre¬minenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia col¬lettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizio¬ne i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.
Titolo I – Diritti e libertà
Articolo 2 – Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten¬zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro¬nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri¬vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona le¬galmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre¬zione.
Articolo 3 – Divieto di tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degra¬danti.
Articolo 4 – Divieto di schiavitù e lavori forzati
1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condi¬zioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di li¬bertà condizionata; b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro ser¬vizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale com¬¬petente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un prov¬ve¬dimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’ese¬cuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giu¬di¬ziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’au¬torità competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la pro¬pa¬gazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per im¬pe¬dirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lin¬gua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi¬rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla le¬galità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposi¬zioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 – Diritto ad un processo equo
1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragione¬vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’or¬dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi¬gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali cir¬costanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col¬pevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com¬pren¬sibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa ele¬vata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua di¬fesa;
c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratui¬tamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giusti¬zia;
d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convoca¬zione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te¬sti¬moni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.
Articolo 7 – Nessuna pena senza legge
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una per¬sona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu com¬messa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi¬cilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi¬sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 – Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza inge¬renza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizza¬zione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sot¬toposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza na¬zionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote¬zione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associa¬zione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società demo¬cratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’eserci¬zio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’ammi¬nistrazione dello Stato.
Articolo 12 – Diritto al matrimonio
Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia se¬condo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.
Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, an¬che quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14 – Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di co¬lore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio¬nale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Articolo 15 – Deroga in caso di emergenze
1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (para¬grafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vi¬gore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 – Restrizione all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stra¬nieri.
Articolo 17 – Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come im¬plicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o com¬piere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella pre¬sente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18 – Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti
Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e li¬bertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.
Titolo II – Corte europea dei diritti dell’uomo
Articolo 19 – Istituzione della Corte
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.
Articolo 20 – Numero dei giudici
La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti con¬traenti.
Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio delle funzioni
1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requi¬siti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di ri¬conosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompa¬tibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.
Articolo 22 – Elezione dei giudici
1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.
2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.
Articolo 23 – Durata del mandato
1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tutta¬via, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente do¬po la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata me¬diante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediata¬mente dopo l’elezione.
5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato ri¬mane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tutta¬via ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
Articolo 24 – Revoca
Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici de¬cidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.
Articolo 25 – Cancelleria e referendari
La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.
Articolo 26 – Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presi¬denti: possono essere rieletti;
b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
d. adotta il regolamento della Corte;
e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 – Comitati, sezioni e sezione allargata
1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è im¬possi¬¬bilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presi¬denti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regola¬mento della Corte. Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.
Articolo 28 – Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.
Articolo 29 – Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito
1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo 28, una sezione si pro¬nuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.
2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali pre¬sentati in virtù dell’articolo 33.
3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla rice¬vibilità viene adottata separatamente.
Articolo 30 – Trasferimento di competenza alla sezione allargata
Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedente¬mente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.
Articolo 31 – Poteri della sezione allargata
La sezione allargata:
a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 al¬lorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e
b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.
Articolo 32 – Competenza della Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpre¬tazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.
Articolo 33 – Cause interstatali
Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta viola¬zione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 – Ricorsi individuali
La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organiz¬zazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non im¬pedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.
Articolo 35 – Criteri di ricevibilità
1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale gene¬ralmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione in¬terna definitiva.
2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:
a. è anonimo, o
b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di com¬posizione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’arti¬colo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Conven¬zione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può pro¬cedere in tal senso in ogni fase della procedura.
Articolo 36 – Intervento di terzi
1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.
2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.
Articolo 37 – Cancellazione dei ricorsi dal ruolo
1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ri¬corso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:
a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
b. la controversia sia stata risolta; o
c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato conti¬nuare l’esame del ricorso.
La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.
2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38 – Esame del caso e procedura di composizione amichevole
1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:
a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati in¬teressati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;
b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una com¬po¬sizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.
Articolo 39 – Conclusione di una composizione amichevole
In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adot¬tata.
Articolo 40 – Udienze pubbliche ed accesso ai documenti
1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in cir¬costanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il pre¬sidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 – Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro¬tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.
Articolo 42 – Sentenze delle sezioni
Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.
Articolo 43 – Rinvio alla sezione allargata
1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sen¬tenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Con¬venzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.
Articolo 44 – Sentenze definitive
1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allar¬gata; o
b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della cau¬sa alla sezione allargata; o
c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio for¬mu¬lata in applicazione dell’articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.
Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
Articolo 47 – Pareri
1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. 2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.
Articolo 49 – Motivazione dei pareri
1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giu¬dici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.
Articolo 51 – Privilegi e immunità dei giudici
I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immu¬nità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.
Titolo III – Disposizioni diverse
Articolo 52 – Richieste del Segretario generale
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.
Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri confe¬riti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.
Articolo 55 – Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’ap¬plicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 56 – Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Eu¬ropa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al pa¬ra¬grafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in deter¬minati territori di cui as¬sicura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate te¬nendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previ¬sti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di pri¬vati come pre¬visto dall’articolo 34 della Convenzione.
Articolo 57 – Riserve
1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare di¬sposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vi¬gore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.
Articolo 58 – Denuncia
1. Un’Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Con¬traenti.
2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente inte¬res¬sata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo ef¬fetto.
3. Con la medesima riserva cessa d’esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere membro del Consiglio d’Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei prece¬denti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applica¬bile in base all’articolo 56.
Articolo 59 – Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952
Legge 4 agosto 1955, n. 848
IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963
VI Protocollo addizionale relativo all'abolizione della pena di morte alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983
VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Sabato, 4 Novembre 1950