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Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Convezione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo 26 novembre 1987

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, viste le disposizioni della Convezione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, rammentando che, ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;

costatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell’articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;

convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 2

Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica.

Art. 3

Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell’applicazione della presente Convenzione.

Capitolo II

Art. 4

1 Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.

2 I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.

3 Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

4 I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell’esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.

Art. 5

1 I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.

Laddove un membro debba essere eletto al Comitato relativamente ad uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Assemblea Consultativa inviterà il Parlamento di quello Stato a proporre tre candidati, di cui almeno due debbano essere suoi cittadini. L’elezione dal Comitato dei Ministri avverrà dopo la consultazione con la Parte interessata.

2 La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

3 I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi possono essere rieletti due volte. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espietamento della prima elezione.

4 Per assicurare che, per quanto possibile, la metà dei membri del Comitato siano rinnovati ogni due anni, il Comitato dei Ministri può decidere, prima di procedere a qualsiasi elezione successiva, che la scadenza o le scadenze di incarico di uno o più membri che devono essere eletti sarà di un periodo diverso da quattro anni, ma non superiore ai sei e non inferiore ai due anni.

5 Nei casi in cui si tratti più di una scadenza di incarico ed il Comitato dei Ministri applichi il paragrafo precedente, l’assegnazione delle scadenze di incarico sarà effettuata attraverso l’estrazione a sorte da parte del Segretario Generale, immediatamente dopo le elezioni

Art. 6

1 Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2.

2 Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

3 Il Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Capitolo III

Art. 7

1 Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all’articolo 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.

2 I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l’assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti

Art. 8

1 Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento i luoghi di cui all’articolo 2.

2 Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo incarico:

a accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;

b tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;

c la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all’interno di detti luoghi;

d ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.

3 Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.

4 Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.

5 Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.

Art. 9

1 In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell’ambito di un’inchiesta in corso, connessa ad un reato penale grave.

2 A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

Art. 10

1 Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest’ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.

2 Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

Art. 11

1 Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.

2 Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest’ultima lo richieda.

3 Ciò nonostante, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

Art. 12

Soggetto alle regole di confidenzialità dell’Articolo 11, il Comitato ogni anno sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto generale sulle sue attività che sarà trasmesso all’Assemblea Consultativa e ad ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che è parte della Convenzione, e reso pubblico.

Art. 13

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all’obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’adempimento delle loro funzioni

Art. 14

1 I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata ai termini dell’articolo 8 paragrafo I.

2 Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l’esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d’indipendenza, d’imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.

3 Una parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

Capitolo IV

Art. 15

Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l’indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.

Art. 16

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all’articolo 7 paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell’annesso alla presente Convenzione.

Art. 17

1 La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.

2 Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo o agli oblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.

3 Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa ai termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1973.

Capitolo V

Art. 18

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.

Art. 19

1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all’articolo 18.

2 Per ogni Stato che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o accesso.

Art. 20

1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o accesso, indicare il territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente Convenzione.

2 Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.

3 Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte dei Segretario Generale, di detta notifica

Art. 21

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 22

1 Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, della notifica.

Art. 23

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri e non membri del Consiglio d’Europa parti della Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o accesso;

c la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20 della Convenzione stessa;

d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli articoli 8 e 10.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 1987, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

 

Venerdì, 11 Settembre 2009