Direttiva del Consiglio 2003/110/CE del 25 novembre 2003
Relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
pubblicata in GUCE n. L 321 del 6 dicembre 2003
Il Consiglio dell’Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,
lettera b),
vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La mutua assistenza in materia di espulsione tiene conto dell’obiettivo comune di porre fine
al soggiorno illegale dei cittadini di paesi terzi tenuti a lasciare il territorio. Una
regolamentazione vincolante per tutti gli Stati membri contribuisce inoltre alla sicurezza
giuridica e all’armonizzazione delle procedure.
(2) Per porre fine al soggiorno di cittadini di paesi terzi assume sempre maggiore importanza
l’espulsione per via aerea. Nonostante gli sforzi degli Stati membri di ricorrere prioritariamente
a collegamenti aerei diretti, può rivelarsi necessario, per motivi economici o per un’offerta
insufficiente di voli diretti, utilizzare collegamenti aerei con scalo negli aeroporti di transito di
altri Stati membri.
(3) La raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla
cooperazione nell’attuazione delle misure di espulsione, e la decisione del comitato esecutivo,
del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di
cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10], vertono già sulla necessità di una
cooperazione tra Stati membri nel settore dei provvedimenti di espulsione di cittadini di paesi
terzi per via aerea.
(4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di misure
coercitive immediate nei confronti dei cittadini di paesi terzi espulsi renitenti, dovrebbe
rimanere impregiudicata.
(5) La convenzione del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti
compiuti a bordo di aeromobili (convenzione di Tokyo), in particolare per quanto riguarda
l’autorità del comandante di bordo e le questioni di responsabilità, dovrebbe rimanere
impregiudicata.
(6) Per quanto riguarda la notifica alle compagnie aeree dell’attuazione di provvedimenti di
espulsione con o senza scorta, si fa riferimento all’allegato 9 della convenzione internazionale
per l’aviazione civile (convenzione ICAO) del 7 dicembre 1994.
(7) Gli Stati membri devono attuare la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, garantiti in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967 e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. In conformità degli obblighi internazionali applicabili, il transito per via aerea non
dovrebbe essere richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire,
nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di
morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.
(8) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non
partecipa all’adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è
soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l’acquis di
Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce
la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che
non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di
uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma
dell’articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall’adozione
della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel
proprio diritto interno.
(10) Quanto alla Repubblica di Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce
uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra il Consiglio dell’Unione
europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, relativo all’associazione di detti due
Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, per quanto si
applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per
un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle
disposizioni dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C,
della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di
applicazione del suddetto accordo.
(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità
europea, questi Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e pertanto,
fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, non sono tenuti ad osservarla né ad applicarla.
(12) La presente direttiva costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso
altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003,
ha adottato la presente direttiva:
Art. 1
Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra autorità
competenti nell’ambito dell’espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di
transito degli Stati membri.
Art. 2
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) “cittadino di un paese terzo”, ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea, della Repubblica d’Islanda o del Regno di Norvegia;
b) “Stato membro richiedente”, lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un
cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell’aeroporto di un altro Stato membro;
c) “Stato membro richiesto” o “Stato membro di transito”, lo Stato membro nel cui aeroporto
deve aver luogo il transito;
d) “componenti della scorta”, ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di
accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all’assistenza medica
e gli interpreti;
e) “transito per via aerea”, il passaggio attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro
richiesto, del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta ai fini
dell’espulsione per via aerea.
Art. 3
1. Lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo per via aerea
esamina la possibilità di fare ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione.
2. Se lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo non può, per
motivi pratici ragionevoli, far ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione, può
richiedere il transito per via aerea attraverso un altro Stato membro. La richiesta di transito
per via aerea non è in linea di massima presentata se l’attuazione della misura di espulsione
rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.
3. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito
per via aerea se:
a) il cittadino di un paese terzo è imputato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato
membro richiesto, per reati gravi o è ricercato ai fini dell’esecuzione di una sentenza;
b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del paese di destinazione non è
fattibile;
c) il provvedimento di espulsione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato
membro richiesto;
d) per motivi pratici, l’assistenza richiesta non può essere fornita in un denominato momento;
e) il cittadino di un paese terzo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico,
la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro richiesto comunica quanto prima
allo Stato membro richiedente un termine il più prossimo possibile a quello richiesto in origine
entro il quale può fornire assistenza per il transito per via aerea, sempreché siano soddisfatte
le altre condizioni.
5. I permessi per il transito per via aerea che sono già stati rilasciati possono essere ritirati
dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi del paragrafo 3
che giustificano un rifiuto del transito.
6. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro
richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito per via
aerea ai sensi dei paragrafi 3 o 5 oppure l’impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere
al transito.
Art. 4
1. La richiesta di transito per via aerea con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è presentata per iscritto dallo Stato membro richiedente. Essa
deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due
giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza debitamente motivati, detto termine
può essere più breve.
2. Lo Stato membro richiesto comunica entro due giorni la decisione allo Stato membro
richiedente. Questo termine può essere prorogato, in casi debitamente giustificati, fino ad un
massimo di quarantotto ore. Il transito per via aerea non è avviato in mancanza di
autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto.
In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro richiesto entro il termine di cui al
primo comma, le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello
Stato membro richiedente.
Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bi- o multilaterali, che le
operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro
richiedente.
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese di cui al terzo comma. La
Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e intese.
3. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto sono
trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito per via
aerea, conformemente all’allegato.
Le misure necessarie ai fini dell’aggiornamento e dell’adeguamento della richiesta di transito
quali stabilite nell’allegato, nonché le modalità di trasmissione della stessa sono adottate in
conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
4. Per quanto concerne eventuali richieste di transito, lo Stato membro richiedente comunica
allo Stato membro richiesto i dati di cui nell’allegato.
5. Gli Stati membri nominano ciascuno un’autorità centrale alla quale sono trasmesse le
richieste di cui al paragrafo 1.
Le autorità centrali nominano, per tutti gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto
accessibili per tutta la durata delle operazioni di transito.
Art. 5
1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le
operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile.
Le operazioni di transito si effettuano entro ventiquattro ore al massimo.
2. Fatte salve reciproche consultazioni con lo Stato membro richiedente, entro il limite dei
mezzi disponibili e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali, lo Stato membro richiesto
fornisce tutte le misure di sostegno necessarie, dall’atterraggio e dall’apertura delle porte
dell’aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tuttavia, nel caso di cui alla
lettera b), non sono richieste consultazioni reciproche.
Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:
a) il cittadino di un paese terzo è atteso all’aeromobile e accompagnato nella zona
aeroportuale di transito, in particolare fino al volo di connessione;
b) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della
scorta;
c) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;
d) la presa in consegna, la conservazione e l’inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in
caso di espulsione senza scorta;
e) nei casi di transito senza scorta la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e
dell’ora di partenza del cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro
interessato;
f) la comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi nel
caso del transito del cittadino di un paese terzo.
3. Lo Stato membro richiesto ha facoltà, in conformità del suo diritto interno:
a) di collocare e di alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza;
b) di utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo del cittadino di un
paese terzo di opporsi al transito.
4. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare
che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l’assistenza fornita ai sensi dei
paragrafi 1 e 2, lo Stato membro richiesto può, su richiesta di e in consultazione con lo Stato
membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle
operazioni di transito.
In tali casi, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.
5. Il tipo e la portata dell’assistenza di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono decisi dalle autorità
competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.
6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), sono a carico dello Stato
membro richiedente.
Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello
Stato membro richiedente.
Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle
spese di cui al secondo comma.
Art. 6
1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un
paese terzo qualora:
a) il permesso di transito per via aerea a norma dell’articolo 3, paragrafi 3 o 5 sia stato
rifiutato o ritirato;
b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro
richiesto durante il transito;
c) l’espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro paese di transito o nel paese di
destinazione o l’imbarco sul volo di connessione siano falliti, oppure
d) il transito per via aerea non sia possibile per un altro motivo.
2. Lo Stato membro richiesto presta assistenza per la riammissione del cittadino di un paese
terzo nello Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di
ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.
Art. 7
1. Nell’attuazione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati
all’autodifesa. Inoltre, in assenza di funzionari dello Stato membro di transito preposti
all’applicazione della legge, o che forniscono assistenza agli stessi, i componenti della scorta
possono prendere misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e
grave, al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o
a terzi o arrechi danni a beni.
I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro
richiesto.
2. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta non portano armi e
indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa
l’autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato membro di transito o, ove d’applicazione, la
notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro richiesto.
Art. 8
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra
relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo e di libertà
fondamentali, nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Art. 9
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2005. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 11
La decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti
contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex
(98)10)] è abrogata.
Art. 12
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Art. 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Tremonti
Martedì, 25 Novembre 2003