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Direttiva del Consiglio 2003/110/CE del 25 novembre 2003

Relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

pubblicata in GUCE n. L 321 del 6 dicembre 2003

Il Consiglio dell’Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b),
vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

(1) La mutua assistenza in materia di espulsione tiene conto dell’obiettivo comune di porre fine al soggiorno illegale dei cittadini di paesi terzi tenuti a lasciare il territorio. Una regolamentazione vincolante per tutti gli Stati membri contribuisce inoltre alla sicurezza giuridica e all’armonizzazione delle procedure.

(2) Per porre fine al soggiorno di cittadini di paesi terzi assume sempre maggiore importanza l’espulsione per via aerea. Nonostante gli sforzi degli Stati membri di ricorrere prioritariamente a collegamenti aerei diretti, può rivelarsi necessario, per motivi economici o per un’offerta insufficiente di voli diretti, utilizzare collegamenti aerei con scalo negli aeroporti di transito di altri Stati membri.

(3) La raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell’attuazione delle misure di espulsione, e la decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10], vertono già sulla necessità di una cooperazione tra Stati membri nel settore dei provvedimenti di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea.

(4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di misure coercitive immediate nei confronti dei cittadini di paesi terzi espulsi renitenti, dovrebbe rimanere impregiudicata.

(5) La convenzione del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (convenzione di Tokyo), in particolare per quanto riguarda l’autorità del comandante di bordo e le questioni di responsabilità, dovrebbe rimanere impregiudicata.

(6) Per quanto riguarda la notifica alle compagnie aeree dell’attuazione di provvedimenti di espulsione con o senza scorta, si fa riferimento all’allegato 9 della convenzione internazionale per l’aviazione civile (convenzione ICAO) del 7 dicembre 1994.

(7) Gli Stati membri devono attuare la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, garantiti in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In conformità degli obblighi internazionali applicabili, il transito per via aerea non dovrebbe essere richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.

(8) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall’adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.

(10) Quanto alla Repubblica di Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, relativo all’associazione di detti due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e pertanto, fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, non sono tenuti ad osservarla né ad applicarla. (12) La presente direttiva costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, ha adottato la presente direttiva:

Art. 1

Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra autorità competenti nell’ambito dell’espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di transito degli Stati membri.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) “cittadino di un paese terzo”, ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, della Repubblica d’Islanda o del Regno di Norvegia;

b) “Stato membro richiedente”, lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell’aeroporto di un altro Stato membro;

c) “Stato membro richiesto” o “Stato membro di transito”, lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;

d) “componenti della scorta”, ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all’assistenza medica e gli interpreti;

e) “transito per via aerea”, il passaggio attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell’espulsione per via aerea.

Art. 3

1. Lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo per via aerea esamina la possibilità di fare ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione. 2. Se lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo non può, per motivi pratici ragionevoli, far ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione, può richiedere il transito per via aerea attraverso un altro Stato membro. La richiesta di transito per via aerea non è in linea di massima presentata se l’attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito per via aerea se:

a) il cittadino di un paese terzo è imputato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, per reati gravi o è ricercato ai fini dell’esecuzione di una sentenza;

b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del paese di destinazione non è fattibile;

c) il provvedimento di espulsione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto;

d) per motivi pratici, l’assistenza richiesta non può essere fornita in un denominato momento; e) il cittadino di un paese terzo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro richiesto comunica quanto prima allo Stato membro richiedente un termine il più prossimo possibile a quello richiesto in origine entro il quale può fornire assistenza per il transito per via aerea, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

5. I permessi per il transito per via aerea che sono già stati rilasciati possono essere ritirati dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi del paragrafo 3 che giustificano un rifiuto del transito.

6. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito per via aerea ai sensi dei paragrafi 3 o 5 oppure l’impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito.

Art. 4

1. La richiesta di transito per via aerea con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è presentata per iscritto dallo Stato membro richiedente. Essa deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza debitamente motivati, detto termine può essere più breve.

2. Lo Stato membro richiesto comunica entro due giorni la decisione allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato, in casi debitamente giustificati, fino ad un massimo di quarantotto ore. Il transito per via aerea non è avviato in mancanza di autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto.

In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro richiesto entro il termine di cui al primo comma, le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.
Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bi- o multilaterali, che le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese di cui al terzo comma. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e intese.

3. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto sono trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito per via aerea, conformemente all’allegato.
Le misure necessarie ai fini dell’aggiornamento e dell’adeguamento della richiesta di transito quali stabilite nell’allegato, nonché le modalità di trasmissione della stessa sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

4. Per quanto concerne eventuali richieste di transito, lo Stato membro richiedente comunica allo Stato membro richiesto i dati di cui nell’allegato.

5. Gli Stati membri nominano ciascuno un’autorità centrale alla quale sono trasmesse le richieste di cui al paragrafo 1.
Le autorità centrali nominano, per tutti gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto accessibili per tutta la durata delle operazioni di transito.

Art. 5

1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile.
Le operazioni di transito si effettuano entro ventiquattro ore al massimo.

2. Fatte salve reciproche consultazioni con lo Stato membro richiedente, entro il limite dei mezzi disponibili e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali, lo Stato membro richiesto fornisce tutte le misure di sostegno necessarie, dall’atterraggio e dall’apertura delle porte dell’aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), non sono richieste consultazioni reciproche.
Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:

a) il cittadino di un paese terzo è atteso all’aeromobile e accompagnato nella zona aeroportuale di transito, in particolare fino al volo di connessione;

b) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

c) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

d) la presa in consegna, la conservazione e l’inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta;

e) nei casi di transito senza scorta la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e dell’ora di partenza del cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro interessato;

f) la comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi nel caso del transito del cittadino di un paese terzo.

3. Lo Stato membro richiesto ha facoltà, in conformità del suo diritto interno:

a) di collocare e di alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza;

b) di utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo del cittadino di un paese terzo di opporsi al transito.

4. Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l’assistenza fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro richiesto può, su richiesta di e in consultazione con lo Stato membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito.
In tali casi, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.

5. Il tipo e la portata dell’assistenza di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), sono a carico dello Stato membro richiedente.
Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello Stato membro richiedente.
Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle spese di cui al secondo comma.

Art. 6

1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo qualora:
a) il permesso di transito per via aerea a norma dell’articolo 3, paragrafi 3 o 5 sia stato rifiutato o ritirato;
b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro richiesto durante il transito;
c) l’espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro paese di transito o nel paese di destinazione o l’imbarco sul volo di connessione siano falliti, oppure

d) il transito per via aerea non sia possibile per un altro motivo.

2. Lo Stato membro richiesto presta assistenza per la riammissione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

Art. 7

1. Nell’attuazione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati all’autodifesa. Inoltre, in assenza di funzionari dello Stato membro di transito preposti all’applicazione della legge, o che forniscono assistenza agli stessi, i componenti della scorta possono prendere misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e grave, al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni.

I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta non portano armi e indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa l’autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato membro di transito o, ove d’applicazione, la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro richiesto.

Art. 8

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo e di libertà fondamentali, nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Art. 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 11

La decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10)] è abrogata.

Art. 12

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Per il Consiglio
Il Presidente

G. Tremonti

 

Martedì, 25 Novembre 2003