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Decreto del 10 settembre 2009 Presidente del Consiglio dei Ministri

Fondo di credito per i nuovi nati

Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze


VISTO l'articolo 4. comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

VISTO il comma 1-bis del medesimo articolo 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell'articolo 19, il quale stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

CONSIDERATO che il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

RITENUTA la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 4, commi 1 e 1-bis. non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

DECRETA

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia


1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: "Fondo") istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: "Dipartimento") e destinato alle finalità di cui all' articolo 2.
2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica, è soggetto patrimoniale autonomo e separato.
3. Il Dipartimento è l'amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell'articolo 19, comma 5. del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: "Gestore"), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'articolo 8;
d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7.
4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo


1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito.
2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Art. 3

Soggetti finanziatori


1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: "finanziatori"):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un protocollo di intesa tra il Sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sullo schema di convenzione tipo è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di adesione dei finanziatori, è determinata la tipologia del finanziamento nonché il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo, e sono stabilite le regole di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4

Natura e misura della garanzia


1. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata. irrevocabile ed a prima richiesta.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
3. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanta previsto dall'articolo 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20 per cento della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75 per cento, e concessa con le stesse modalità di cui al comma precedente, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.

Art. 5

Ammissione alla garanzia


1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;
b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a).
2. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.
3. L' efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 6

Intervento della garanzia


I. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L’intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore.
3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo e causa di decadenza dalla garanzia.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione del finanziatore che attesti:
1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;
b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze;
c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento:
d) copia di un documento di identità del beneficiario.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 3.

Art. 7

Surrogazione legale


1. A seguito del pagamento, il Fondo, legalmente rappresentato dal Gestore, e surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell' articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8

Contributi in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare


1. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento.
2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 va presentata al finanziatore, allegando, oltre alla documentazione prevista dall' articolo 5, comma 1, lettera a), il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.
3. L'ammissione delle operazioni di finanziamento al contributo di cui al comma 1 avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:
a) il finanziatore, raccolta la documentazione di cui al comma 2, comunica al Gestore la richiesta di attivazione del contributo per i finanziamenti previsti dall'articolo 2;
b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore I'avvenuta ammissione;
c) il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a) .
4.Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l’ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.
5. Il Fondo corrisponderà ai soggetti finanziatori l’importo del contributo in conto interessi di volta in volta maturato alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 3 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art . 9

Revoca delle agevolazioni


1. Il Dipartimento ha la facoltà di operare verifiche a campione sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.
2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, il Dipartimento provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, alla revoca delle agevolazioni medesime ed alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.
3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al finanziatore, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di contributi agli interessi, di cui all'articolo 8, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, si procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 10

Risorse finanziarie del Fondo


1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. intestato al Gestore e dallo stesso utilizzato per le finalità di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all' articolo l, comma 4. 2. Il titolare del conto corrente infruttifero è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, recante Regolamento per l"amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 11

Osservatorio


1. Presso il Dipartimento è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio con funzioni consultive. II Dipartimento acquisisce il parere dell'Osservatorio sui seguenti argomenti: a) risoluzione di eventuali questioni interpretative in relazione ai contenuti delle disposizioni legislative e delle convenzioni; b) proposta di eventuali modifiche alle predette convenzioni, sulla base delle risultanze della prima applicazione; c) verifica dell'andamento delle operazioni di cui al presente decreto.
2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante del Dipartimento, da uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da uno dell'ABI, da uno del Gestore, nonché da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da queste unitariamente designato.
3. Per l’incarico dei componenti di cui al comma precedente non è corrisposto alcun compenso. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Registrato alla Corte dei Conti
Ministeri Istituzionali
Registro n. 96 Foglio n. 76
Roma, 12 ottobre 2009


 

Giovedì, 10 Settembre 2009