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Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327.

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.

Art. 120
 
Abrogazioni
 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423
;


Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (abrogata)

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.(1) Art. 1

I provvedimenti previsti dalla presente leggi si applicano:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i provventi di attività delittuose;
4) coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (2);

Art. 2

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate (3).
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (4).
Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale comune (4).
[Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia] (5).

Art. 4

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (6).
Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica (6).
La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto (6).
L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo (6).
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (7).
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione (8) e di non partecipare a pubbliche riunioni.
Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.
Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa (9).
Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione (10).

Art. 7

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica (11).
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 7-bis.

Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.
Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio (12).

Art. 7-ter.

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (12).

Art. 8

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.
All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4.
Qualora entro detto termine, non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il Questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni (13).

Art. 10

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena (14).

Art. 12

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.
L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Art. 13

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento (15).
(1) Vedi, ora, l'art. 1, L. 3 agosto 1988, n. 327, che ha soppressoo l'istituto della diffida del questore della presente legge.
(2) Così sostituito dall'art. 2, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(4) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(5) Comma abrogato dall'art. 4, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(6) Gli attuali commi primo, secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'orginario comma primo per effetto dell'art. 5, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(7) Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (Gazz. Uff. 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha così disposto:

«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione».

(8) Conseguentemente all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, disposta con L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), tutte le case di prostituzione sono state chiuse.

(9) Comma così modificato dall'art. 6, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(10) Così sostituito dall'art. 7, L. 3 agosto 1988, n. 327.

(11) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 13 settembre 1982, n. 646.

(13) Articolo prima modificato dall'art. 8, L. 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 12, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così sostituito dall'art. 23, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 maggio 1975, n. 113 (Gazz. Uff. 28 maggio 1975, n. 140), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente.

(15) Fra gli effetti conseguenziali prodotti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, rientrano l'impossibilità di essere nominati agli uffici previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale (art. 5, n. 12, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la impossibilità di essere nominato appaltatore delle imposte di consumo (artt. 77, n. 17, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), quella di ottenere una autorizzazione di polizia (art. 11, n. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

Giovedì, 27 Dicembre 1956