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Risoluzione del 10 febbraio 2010 Parlamento europeo

Prevenzione della tratta di esseri umani

(Edizione provvisoria)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6,

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5, che affermano che la tratta degli schiavi deve essere proibita in tutte le sue forme,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

–   visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare l'articolo 3,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6,

–   visto il Protocollo di Palermo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

–   viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 concernente il lavoro forzato o obbligatorio (1930) e n. 182, approvata dalla Conferenza generale dell'OIL nella sua 87a sessione (1999), concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile,

–   visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

–   visti la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e l'articolo 22 del Protocollo aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine umana,

–   visti gli orientamenti UNICEF sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta (2003) e la guida di riferimento sulla protezione dei diritti dei bambini vittime di tratta in Europa (2006),

–   vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del 2005,

–   vista la relazione 2005 del Consiglio d'Europa sulla situazione della criminalità organizzata,

–   vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa 1611/2003 sul traffico di organi in Europa,

–   vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, adottata il 20 settembre 2002, –   vista la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani,

–   vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(1) ,

–   vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla base dell'articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2006)0187),

–   vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata "Lotta contro la tratta degli esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (COM(2005)0514),

–   visto il documento di lavoro della Commissione intitolato "Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano UE sulle migliori pratiche, norme e procedure per contrastare ed evitare il traffico di esseri umani" (COM(2008)657 definitivo),

–   vista la proposta della Commissione relativa a una decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009)0136 definitivo),

–   vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092), in particolare l'azione prioritaria mirata a eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani,

–   visto il programma di Stoccolma su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini,

–   vista la dichiarazione di Bruxelles dell'ottobre 2009 sulla tratta di esseri umani,

–   viste le relazioni 2009 dell'Europol sulla tratta di esseri umani,

–   vista la relazione del luglio 2009 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla tratta di minori nell'Unione europea,

–   visto il rapporto mondiale sulla tratta delle persone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), del febbraio 2009,

–   viste la relazione del 6 febbraio 2009 del Relatore speciale ONU sugli aspetti attinenti ai diritti umani per quanto concerne le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, e le raccomandazioni ivi contenute,

–   vista la relazione del Dipartimento di Stato americano sulla tratta delle persone, del giugno 2009,

–   viste le sue risoluzioni in materia(2) ,

–   viste le interrogazioni orali alla Commissione concernenti la prevenzione del traffico di esseri umani e la protezione delle vittime (O-0148/2009 – B7 0341/2009, O-0149/2009 – B7 0342/2009),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavitù, un crimine grave e una grave violazione dei diritti umani fondamentali e riduce le persone in uno stato di dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni,

B.   considerando che la tratta di esseri umani è un'attività estremamente redditizia per la criminalità organizzata, con possibilità di elevati profitti e limitata assunzione di rischi,

C.   considerando che la tratta assume svariate forme, come ad esempio lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, il commercio illegale di organi umani, l'accattonaggio, le adozioni illegali e il lavoro domestico,

D.   considerando che, secondo la valutazione di Europol per il 2009, la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale non è diminuita e la tratta a fini di lavoro forzato è in crescita,

E.   considerando che l'UNODC, nel suo rapporto mondiale sulla tratta delle persone, indica nello sfruttamento sessuale la forma più comunemente individuabile di tratta di esseri umani, seguita dal lavoro forzato, e rileva altresì che le vittime della tratta identificate sono per il 79% donne e ragazze,

F.   considerando che le mogli per corrispondenza possono trovarsi intrappolate in una situazione di schiavitù, divenendo vittime di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, lavoro domestico e altre forme di tratta di esseri umani,

G.   considerando che i minori sono particolarmente vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di divenire vittime della tratta di esseri umani,

H.   considerando che la crisi finanziaria ed economica può condurre a un aumento della tratta di esseri umani, che sfrutta il bisogno delle potenziali vittime di trovare un lavoro dignitoso e fuggire alla povertà,

I.   considerando che la portata e la gravità di questo problema sono allarmanti:

dalla relazione 2009 dell'Europol sulla tratta di esseri umani nell'Unione europea risulta che il giro d'affari di tale attività ammonta a parecchi milioni di euro/dollari all'anno;

sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare che molte centinaia di migliaia di persone siano ogni anno vittime della tratta verso l'UE o al suo interno;

nel 2008 l'Eurojust ha aperto 83 casi di tratta di esseri umani, il che rappresenta un aumento di più del 10% rispetto al 2007 (71 casi),

J.   considerando che il quadro giuridico dell'UE in materia di tratta di esseri umani attualmente si basa in prevalenza su:

– decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, che mira a garantire un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali;

– direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti,

K.   considerando che l'esperienza mostra che questo quadro giuridico non è né sufficientemente efficace né applicato adeguatamente, e che l'UE di conseguenza deve adottare misure più energiche,

L.   considerando che nel marzo 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 definitivo), al fine di rafforzare la decisione quadro vigente prevedendo sanzioni più severe, una migliore protezione delle vittime e misure attive di prevenzione,

M.   considerando che, malgrado gli sforzi della Presidenza svedese, il testo non è stato adottato e considerando che è probabile la presentazione in tempi brevi di un nuovo strumento giuridico nel quadro giuridico del trattato di Lisbona,

N.   considerando che il trattato di Lisbona rafforzerà l'azione dell'UE nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ivi compresa la lotta contro la tratta di esseri umani, e che il Parlamento, in quanto colegislatore, svolgerà un ruolo da protagonista in tale ambito,

O.   considerando che l'azione contro la tratta di esseri umani non può essere limitata a strumenti legislativi ma necessita altresì di includere sforzi non legislativi, in particolare la valutazione dell'attuazione delle misure adottate, la raccolta e lo scambio di informazioni, la cooperazione e la creazione di partenariati e lo scambio delle migliori prassi,

P.   considerando che è di importanza cruciale che le organizzazioni della società civile attive sul campo siano coinvolte sin dall'inizio e in ogni fase in tutte le attività, tra cui l'identificazione delle vittime, la prestazione di assistenza a queste ultime e il processo legislativo,

Q.   considerando che attualmente non vi sono dati precisi sul fenomeno e che le cifre disponibili sembrano sottovalutarne la portata reale, dato che è una forma di crimine che ha luogo nel sommerso e passa spesso inosservata o viene identificata erroneamente; considerando che occorre studiare in modo più approfondito i modi in cui si articola la tratta, chi la pratica, come la domanda determina l'offerta dei servizi da parte delle vittime e chi ne diviene vittima e perché, nonché le modalità di scoraggiamento della domanda; considerando che occorre intensificare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

R.   considerando che l'azione da intraprendere in futuro deve basarsi su un approccio integrato, che combini prevenzione e repressione nonché protezione, sostegno e assistenza per le vittime e preveda una cooperazione rafforzata tra tutte le parti interessate,

S.   considerando che se la domanda da parte di potenziali acquirenti dei servizi e dei prodotti offerti dalle vittime della tratta si riduce, riducendo di conseguenza i profitti derivanti dalla tratta di esseri umani, la fornitura di tali servizi e beni da parte delle vittime vedrà a sua volta una riduzione,

T.   considerando che l'integrazione sociale delle vittime potenziali ha un effetto preventivo indiretto, che contribuisce a evitare che esse ricadano nella situazione di vittime o addirittura che divengano potenziali trafficanti,

U.   considerando che la cooperazione e il partenariato tra l'UE, il Consiglio, il Consiglio d'Europa, l'ONU e i paesi terzi – e in particolare con i paesi d'origine delle persone vittime della tratta e con gli Stati Uniti, in quanto comunemente riconosciuto come paese di destinazione – sono cruciali al fine di proteggere i diritti fondamentali e di combattere efficacemente la tratta,

V.   considerando che nell'elaborazione e nella successiva attuazione di politiche e misure riguardanti la tratta di esseri umani occorre garantire che gli obiettivi siano conseguiti senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla nazionalità, il colore, il sesso, la religione, le convinzioni politiche o di altro tipo, le origini sociali o lo status,

Aspetti generali


1.   invita il Consiglio e la Commissione a:

– sviluppare un'azione contro la tratta di esseri umani sulla base di un approccio olistico, incentrato sui diritti umani, che verta sulla lotta contro il traffico, sulla prevenzione e sulla protezione delle vittime;

– adottare un approccio incentrato sulle vittime, vale a dire che ogni potenziale categoria di vittime deve essere identificata, mirata e protetta, con particolare attenzione ai bambini e altri gruppi a rischio;

– istituire, sotto la supervisione del Commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, un coordinatore antitratta dell'Unione europea che gestisca l'azione e le politiche dell'UE in questo settore, comprese le attività della rete di relatori nazionali, e riferisca sia al Parlamento europeo che al Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI);

– garantire che la lotta contro la tratta di esseri umani rimanga ai primi posti dell'ordine del giorno durante i periodi di crisi economica e finanziaria, ad esempio in fase di elaborazione dei programmi di ripresa;

– garantire che le politiche sulla tratta di esseri umani abbraccino aspetti legati alle questioni sociali e all'inclusione sociale e insistere su programmi adeguati e modalità efficaci per garantire il reinserimento sociale delle vittime, comprese misure relative al mercato del lavoro e al sistema di previdenza sociale;

– prestare la dovuta attenzione alla dimensione delle relazioni esterne della tratta di esseri umani e alle dimensioni relative all'immigrazione, all'asilo e alle politiche di reinserimento;

– organizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione attraverso il sistema educativo e scolastico nei paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta;

– privilegiare l'interesse del bambino in tutte le azioni relative alla tratta, in conformità della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo;

– affrontare tutte le politiche, le strategie e le misure relative alla tratta da una prospettiva di genere;

– rafforzare il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto dell'Unione europea per le pari opportunità;

– stabilire e intensificare una costante cooperazione con le ONG che operano in questo settore;

– costruire una piattaforma permanente a livello comunitario che raggruppi gli sforzi delle istituzioni, delle agenzie e degli istituti dell'UE, della polizia, dei servizi doganali, degli uffici per gli appalti e degli organismi preposti all'applicazione della legge a livello regionale e nazionale negli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e delle ONG;

2.   invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare e ad applicare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005;

Raccolta di informazioni


3.   invita il Consiglio e la Commissione, al fine di disporre del maggior numero possibile di informazioni, ad avviare iniziative finalizzate:

– alla pubblicazione annuale di una relazione congiunta di Eurojust, Europol e Frontex, da presentare al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nonché alla Commissione e al Consiglio. Questa relazione congiunta, la cui presentazione dovrebbe essere seguita da un'audizione pubblica con le ONG e la società civile che permetta loro di apportare la propria esperienza, dovrebbe promuovere una migliore comprensione:

   - delle cause,

   - dei fattori che, nei paesi d'origine e nei paesi di destinazione, possono facilitare la tratta di esseri umani,

   - delle tendenze attuali per quanto riguarda le vittime, i trafficanti, gli utenti e le reti criminali, nonché del loro modus operandi,

   - degli itinerari del viaggio, delle circostanze locali nei paesi di destinazione che possano favorire l'uso dei servizi prestati dagli esseri umani oggetto della tratta e delle diverse forme di sfruttamento (sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro, traffico di organi, tratta dei bambini, anche ai fini dello sfruttamento da parte di autori di reati a sfondo sessuale, produzione di immagini pedopornografiche ed altre forme di sfruttamento inerenti alla tratta ma che non rientrano esplicitamente nella sua definizione, come l'accattonaggio e la microcriminalità);

   – a sviluppare un modello comune dell'UE per la raccolta e il confronto dei dati relativi a tutti gli aspetti della tratta di esseri umani, tra cui l'età e il sesso, da utilizzare sia negli Stati membri dell'UE che nei paesi terzi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e i diritti della persona interessata;

   – ad istituire, in linea con l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un sistema annuale di valutazione obiettivo ed imparziale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche dell'UE sulla tratta di esseri umani, che preveda la piena informazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

   – alla valutazione delle informazioni e della campagna di sensibilizzazione che verrà effettuata e sviluppata sia negli Stati membri che nei paesi terzi;

Prevenzione


4.   accoglie con favore la disposizione sulla prevenzione contenuta nella proposta dalla Commissione e chiede di intraprendere ulteriori azioni;

5.   sottolinea che, al fine di ridurre la domanda di servizi effettuati da persone vittime di tratta, gli Stati membri dovrebbero adottare e potenziare ulteriori misure legislative e non legislative, tra cui provvedimenti educativi, sociali, culturali e amministrativi, nonché campagne di sensibilizzazione presso il grande pubblico;

6.   chiede che, sia negli Stati membri che nei paesi terzi che hanno dimostrato di essere punti di partenza o di sosta per il traffico, venga effettuata e sviluppata una massiccia campagna informativa e di sensibilizzazione destinata sia alle potenziali vittime della tratta che ai potenziali acquirenti di servizi prestati da persone vittime della stessa;

7.   invita gli Stati membri a sviluppare programmi educativi mirati di sensibilizzazione destinati a richiamare l'attenzione dei bambini sulle trappole che possono facilmente renderli vittime della tratta;

Perseguimento
8.   chiede un quadro giuridico esaustivo e completo, che comprenda politiche volte a combattere la criminalità informatica collegata alla tratta, da adottare quanto prima possibile;

9.   chiede che la Commissione e agli Stati membri di tener conto dei seguenti elementi in fase di elaborazione di qualsiasi futura proposta di strumento legislativo in materia:

a) il livello delle pene e delle sanzioni per coloro - comprese le persone giuridiche - che si arricchiscono grazie al traffico di esseri umani dovrebbe riflettere la gravità del reato ed avere un effetto dissuasivo e il traffico di bambini dovrebbe essere punito in modo particolarmente severo;

b) ulteriori azioni dovrebbero concentrarsi sulla protezione delle vittime - tenendo in debita considerazione la situazione dei bambini e delle donne - garantendo, tra l'altro, che l'assistenza alle vittime sia incondizionata, che il consenso di una vittima nei confronti dello sfruttamento sia sempre irrilevante e che le vittime abbiano diritto all'assistenza, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nei procedimenti penali;

c) una prevenzione e un'azione ulteriori potrebbero anche concentrarsi sugli utilizzatori dei servizi prestati dalle persone vittime della tratta;

d) dovrebbe essere prestata la dovuta attenzione alla necessità di fornire una giurisdizione extraterritoriale per i reati connessi alla tratta, nei confronti sia di cittadini che dei residenti comunitari;

e) qualsiasi disposizione in materia di giurisdizione dovrebbe essere coordinata nell'ambito del progetto di decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

0.   invita gli Stati membri e i parlamenti nazionali - visto che la normativa non ha effetto se non viene attuata correttamente - a dare piena attuazione alle politiche comunitarie in materia di tratta di esseri umani a livello nazionale e a ratificare e ad applicare, quanto prima possibile, altri strumenti giuridici riguardanti questo settore;

11.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad intervenire per migliorare il coordinamento a livello operativo tra gli organismi dell'UE, quali Eurojust e Europol;

12.   richiama l'attenzione sui risultati positivi raggiunti attraverso squadre investigative congiunte ed invita gli Stati membri ad un più ampio utilizzo di questo strumento;

13.   sottolinea l'importanza di fornire assistenza e sostegno alle vittime della tratta ed invita altresì Frontex e le agenzie nazionali di controllo delle frontiere, durante le loro attività, a definire prassi comuni al fine di sensibilizzare il loro personale sulla questione della tratta di esseri umani e di identificare le vittime della tratta e garantirne la protezione;

14.   chiede, poiché la repressione non può essere limitata entro i confini dell'Unione europea, che vengano sottoscritti accordi globali - contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti fondamentali - con i paesi terzi e che si instauri con loro una collaborazione rigorosamente regolamentata;

Protezione, sostegno e assistenza per le vittime


15.   chiede che la protezione e il sostegno per le vittime costituiscano una priorità nell'azione comunitaria in questo settore e che, sin dal momento in cui esse sono identificate come vittime, esse ricevano il massimo aiuto possibile attraverso:

– l'accesso ad almeno un permesso di soggiorno temporaneo, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare nell'ambito di un procedimento penale e un accesso agevolato al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione e altre forme di valorizzazione delle competenze, almeno ai sensi della direttiva CE/81/2004;

– l'accesso a un alloggio adeguato e sicuro e a servizi di supporto specializzato, inclusa un'indennità alimentare/di sussistenza, l'accesso a cure mediche di emergenza, l'accesso a servizi di assistenza, traduzione e interpretazione ove necessario, assistenza per contattare la famiglia e gli amici e l'accesso all'istruzione per i bambini;

– una politica semplificata del ricongiungimento familiare per le vittime, in particolare nei casi in cui ciò sia necessario per la loro protezione;

16.   richiama l'attenzione sulle vittime particolarmente vulnerabili, come i bambini e le donne, e chiede per loro specifici programmi di assistenza e protezione;

17.   sottolinea che le vittime della tratta dovrebbero ricevere protezione, sostegno e assistenza al massimo livello possibile, anche qualora esse siano state vittime della tratta al di fuori del territorio dell'UE piuttosto che al suo interno;

18.   chiede che alle vittime venga fornita assistenza professionale, tra cui una consulenza legale gratuita (essenziale per permettere loro di sfuggire alla situazione di coercizione in cui si trovano), tenendo presente che esse non dispongono di mezzi finanziari e non sarebbero di conseguenza in grado di pagare per la propria assistenza;

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19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.

G-1U L 261 del 6.8.2004, pagg. 19-23.

(2) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale; Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d'azione (2006/2078(INI)).

 

Mercoledì, 10 Febbraio 2010