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Decreto del 1 aprile 2010 (GU n. 91 del 20-4-2010) Presidente del Consiglio dei Ministri

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'art. 10-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';

Tenuto conto, altresi', del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali e artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;

Ravvisata, inoltre, la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';

Decreta:

Art. 1


1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Art. 2


1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, e' consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Art. 3


Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.

Roma, 1° aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 118


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Martedì, 20 Aprile 2010