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Proposta di Direttiva n. 0065 del 29 marzo 2010 Parlamento Europeo e del Consiglio

Concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo

visto il parere del Comitato delle regioni11,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti dell'uomo esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2) L'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2005/C 311/01). Parallelamente l'UE realizza anche azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta, in particolare per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi interessati a sviluppare un'adeguata normativa anti-tratta. Inoltre, il coordinamento dell’azione penale nei casi di tratta degli esseri umani sarà agevolato dall'adozione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

(3) La presente direttiva adotta un approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, ed ha come principali obiettivi una più rigorosa prevenzione e repressione, e la protezione dei diritti delle vittime. Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile e corrono quindi maggiori rischi di essere vittime della tratta degli esseri umani, occorre che tutte le disposizioni della presente direttiva siano applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

(4) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani17 rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra nell'ambito della definizione di tratta degli esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un vantaggio finanziario. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che può essere collegata al traffico di organi e che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’incolumità fisica.

Leggi la proposta di direttiva

 

Lunedì, 29 Marzo 2010