Decisione n. 147/2008 (CE) del 28 gennaio 2008 Consiglio dell’Unione Europea (G.U. n. L053 del 27.2.2008)
Relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
(2) A norma della decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.
(3) L’accordo dovrebbe ora essere approvato.
(4) L’accordo istituisce un comitato misto dotato di poteri decisionali in taluni settori ed è pertanto necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.
(5) È altresì necessario definire una procedura per l’assunzione di una posizione comunitaria.
(6) Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda prendono parte all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera e i documenti connessi, consistenti nell’atto finale e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome della Comunità europea.
I testi dell’accordo, dell’atto finale e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell’articolo 12 dell’accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.
La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo.
1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato misto di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo relativamente al suo regolamento interno.
2. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.
Per il Consiglio
D. Rupel
Lunedì, 28 Gennaio 2008