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Decisione n. 147/2008 (CE) del 28 gennaio 2008 Consiglio dell’Unione Europea (G.U. n. L053 del 27.2.2008)

Relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell’autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

(2) A norma della decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.

(3) L’accordo dovrebbe ora essere approvato.

(4) L’accordo istituisce un comitato misto dotato di poteri decisionali in taluni settori ed è pertanto necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.

(5) È altresì necessario definire una procedura per l’assunzione di una posizione comunitaria.

(6) Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda prendono parte all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1


L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera e i documenti connessi, consistenti nell’atto finale e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome della Comunità europea.

I testi dell’accordo, dell’atto finale e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2


Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell’articolo 12 dell’accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 3


La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo.

Articolo 4


1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato misto di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo relativamente al suo regolamento interno.

2. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5


La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente
D. Rupel


 

Lunedì, 28 Gennaio 2008