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Decreto Ministeriale 4 agosto 1994, n. 569 Ministero di Grazie e Giustizia (G.U. n. 236 del 8.10.1994)

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio

Ministero di Grazia e Giustizia


Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio (1).

pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1994, n. 236.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa»;

Ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con decreto del Ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;

Visti i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5181-12/5-2 UL del 4 agosto 1994;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Attività non retribuita a favore della collettività.


1. L'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, può avere per oggetto: a) opere di restauro e manutenzione di beni immobili, anche se appartenenti a privati, danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ;

b) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicaps, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

d) l'impiego in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

e) la manutenzione e il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

Artt. 2-3
(omissis)


(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

Giovedì, 4 Agosto 1994