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Decisione del 30 novembre 1994 Consiglio dell'Unione europea

Relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo K.3, para- grafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando che ai sensi dell’articolo K.1, punto 3 del trattato sull’Unione europea la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri;

considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle condizioni di entrata e circolazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri conformemente all’articolo K.1, punto 3, lettera a);

considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell’Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi,

DECIDE:

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Mercoledì, 30 Novembre 1994