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Regolamento (UE) n. 1211 del 15 dicembre 2010 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell’Unione Europea n. L339/6 del 22.12.2010

Che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi e territori di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ( 2 ) dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. I paesi o territori terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

(2) L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini di Taiwan non è più giustificata, in quanto il territorio non rappresenta rischi in termini di immigrazione clandestina e di minaccia all’ordine pubblico per l’Unione, e considerate le relazioni esterne, in conformità dei criteri fissati all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001. Di conseguenza il riferimento a tale territorio dovrebbe essere spostato all’allegato II di tale regolamento. Inoltre, la liberalizzazione dell’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.

(3) La menzione delle Marianne settentrionali dovrebbe essere soppressa dall’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 poiché i cittadini di tale territorio, in quanto titolari di passaporto USA, sono cittadini degli Stati Uniti d’America, paese incluso nell’allegato II di tale regolamento

(4) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 3 ), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ( 4 ).

(5) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 5 ), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 6 ).

(6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio ( 7 ).

(7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 8 ); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 1 ); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(10) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1) l’allegato I è così modificato:

a) nella parte 1, è soppressa la menzione delle Marianne settentrionali;

b) nella parte 2, è soppressa la menzione di Taiwan.

2) all’allegato II è aggiunta la seguente parte:

«4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:


Taiwan (*)

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(*) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.


Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK

Per il Consiglio Il presidente O. CHASTEL


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( 1 ) Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 novembre 2010.

( 2 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

( 4 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 5 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

( 6 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

( 7 ) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

( 8 ) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

 

Mercoledì, 22 Dicembre 2010