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Legge n. 703 del 14 dicembre 1994

Secondo Protocollo di Emendamento della Convenzione sulla Riduzione dei Casi di Nazionalità molteplici e sugli Obblighi Militari in Caso di Nazionalità Molteplici, ratificato con Legge 14 dicembre 1994, n.703

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,


Avendo ritenuto necessario di modificare il capitolo 1 della Convenzione sulla riduzione dei casi di molteplicità di nazionalità, e sugli obblighi militari in caso di molteplicità di nazionalità, firmata a Strasburgo. Il 6 maggio 1963, di seguito denominata “la Convenzione”;

Considerato il numero importante di migranti insediati in maniera permanente negli Stati membri del Consiglio d’Europa e la necessità di portare a termine la loro integrazione, in particolare quella dei migranti della seconda generazione, nello Stato di accoglienza mediante l’acquisizione della nazionalità di tale Stato;

In considerazione del numero importante di matrimoni misti negli Stati membri e della necessità di facilitare l’acquisizione da parte di uno dei coniugi; della nazionalità dell’altro coniuge, come pure l’acquisizione da parte dei figli, della nazionalità di entrambi i genitori, al fine di promuovere una univocità di nazionalità in seno alla stessa famiglia;

Considerando che la conservazione della nazionalità d’origine è un fattore importante per la realizzazione di tali obiettivi e tenendo conto delle Risoluzioni (77) 12 e 13 del Consiglio d’Europa relative alla nazionalità dei coniugi di nazionalità diverse ed alla nazionalità dei figli nati in costanza di matrimonio, nonché dell’evoluzione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1


All’articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue:

“5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un’altra Parte contraente sul di cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell’età di 18 anni, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d’origine.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità dell’altro coniuge, conservi la sua nazionalità d’origine.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte contraente i cui genitori sono cittadini di Parti contraenti diverse, acquisisce la nazionalità di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d’origine”.

Articolo 2


Le dichiarazioni dell’Articolo 4 della Convenzione non si applicheranno a questioni previste dal presente Protocollo.

Articolo 3


1. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla presente Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di tale Convenzione e che sono altresì Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a. come modificato dal presente Protocollo; oppure

b. qualora gli Stati interessati siano anche parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 di emendamento della Convenzione, come modificati da detto Protocollo e dal presente Protocollo:

2. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di detta Convenzione, le Parti al presente Protocollo, e gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di quest’ultima senza essere Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a) nel suo contenuto originale; oppure

b) qualora gli Stati interessati siano anche Parti al Protocollo del 24 novembre 1977 recante emendamento alla Convenzione, nel suo contenuto modificato da detto Protocollo.

Articolo 4


1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b. firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può firmare senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non è già o se non diviene contestualmente uno Stato contraente alla Convenzione, ed a patto che applichi le disposizioni del Capitolo I della Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 5


1. Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d’Europa, Stati contraenti alla presente Convenzione, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità con le disposizioni dell’Articolo 4.

2. Per quanto concerne ogni altro Stato membro che successivamente esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, tale Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6


1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che avrà aderito alla Convenzione, potrà aderire al presente Protocollo a condizione di avere accettato le disposizioni del Capitolo I della Convenzione.

2. Ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa invitato ad aderire alla Convenzione sarà considerato come invitato ad aderire al presente Protocollo, a condizione di avere accettato disposizioni del Capitolo 1 di quest’ultima.

3. Per ogni Stato aderente, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 7


1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale sarà stata ricevuta la notifica da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta di diritto quella del presente Protocollo.

Articolo 8


Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 9


Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed al Governo di ogni Stato avente aderito o essendo stato invitato ad aderire alla Convenzione:

c. ogni firma del presente Protocollo;

d. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

e. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con i suoi articoli 5 e 6;

f. ogni notifica ricevuta in attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 e la data alla quale la denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 2 febbraio 1993, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.

(seguono firme)
(traduzione non ufficiale)

 

Mercoledì, 14 Dicembre 1994