Legge n. 876 4 Ottobre 1966 (G.U. 31.10.1966, n. 272)
Convenzione sulla Riduzione dei Casi di Cittadinanza Plurima e sugli Obblighi Militari in caso di Cittadinanza Plurima Firmata a Strasburgo il 6 Maggio 1963
Gli Stati membri del Governo d’Europa, firmatari della presente Convenzione:
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una più stretta unione fra i suoi Membri;
Considerando che il cumulo di cittadinanza è fonte di difficoltà, e che un’azione comune al fine di ridurre, per quanto è possibile, nelle relazioni fra Stati membri, i casi di cittadinanza plurima, risponde ai fini perseguiti dal Consiglio d’Europa;
Considerando che è auspicabile che un individuo che possegga la cittadinanza di due o più Parti Contraenti non abbia a compiere i propri obblighi militari che nei riguardi di una sola di dette Parti;
Hanno convenuto su quanto segue:
Della Riduzione dei Casi di Cittadinanza Plurima
Articolo 1
1. I cittadini maggiorenni della Parti Contraenti che acquistano, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, per naturalizzazione, opzione o reintegrazione, la cittadinanza di un’altra Parte, perdono la loro cittadinanza precedente: essi non possono essere autorizzati a conservarla.
2. I cittadini minorenni delle Parti Contraenti che acquistano, nelle stesse condizioni, la cittadinanza di un’altra Parte, perdono ugualmente la loro cittadinanza precedente se, qualora la loro legge nazionale preveda la possibilità per i minori di perdere in simile caso la loro nazionalità, sono stati dovutamente abilitati o rappresentati; non possono essere autorizzati a conservare la precedente cittadinanza.
3. Perdono ugualmente la loro nazionalità precedente i minori, con esclusione di quelli che sono o sono stati coniugati, che acquistano di pieno diritto la cittadinanza di un’altra Parte Contraente al momento e per il fatto di naturalizzazione, di opzione o reintegrazione del loro padre e della loro madre. Allorché solo il padre o la madre perde la loro precedente cittadinanza, la legge della Parte Contraente della quale il minore possedeva la cittadinanza determinerà quello dei suoi genitori di cui seguirà la condizione; in quest’ultimo caso, essa potrà subordinare la perdita della cittadinanza col preventivo consenso dell’altro genitore o di un rappresentante legale per l’acquisizione della nuova cittadinanza.
Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni della legislazione di ognuna delle Parti Contraenti relativamente al recupero della propria nazionalità, la Parte di cui i minori previsti al comma precedente possedevano la cittadinanza avrà facoltà di fissare delle particolari condizioni che permettano loro, raggiunta la maggiore età, di recuperare detta cittadinanza a seguito di una espressa manifestazione di volontà.
4. Per la perdita della cittadinanza prevista al presente articolo la maggiore età o la minore età, come pure le condizioni di abilitazione e di rappresentanza, sono determinate dalla legge della Parte Contraente di cui l’individuo possiede la cittadinanza.
1. Ogni individuo che possegga la cittadinanza di due o più Parte Contraenti potrà rinunciare all’una o alle altre cittadinanze, con l’autorizzazione della Parte Contraente alla cittadinanza della quale intende rinunciare.
3. Questa autorizzazione non sarà rifiutata dalla Parte Contraente di cui il cittadino maggiorenne possiede di pieno diritto la cittadinanza se questi ha, oltre o
4. almeno da dieci anni, la residenza abituale fuori di detta parte e a condizione che egli abbia la propria residenza abituale sul territorio della Parte di cui intende conservare la nazionalità.
L’autorizzazione non sarà rifiutata dalla Parte Contraente di cui il cittadino minorenne sia in regola con le condizioni previste al comma precedente, se la propria legge nazionale permette al minorenne di perdere la sua nazionalità con semplice dichiarazione e se è stato dovutamente abilitato o rappresentato.
1. La maggiore età, la minore età come pure le condizioni di abilitazione e di rappresentanza sono determinate dalla legge della Parte Contraente alla cittadinanza della quale l’individuo intende rinunciare.
La Parte Contraente, alla nazionalità del quale l’individuo desidera rinunciare, non percepirà, in questa occasione, alcun diritto o tassa speciale.
Le disposizioni della presente Convenzione non si oppongono all’applicazione delle disposizioni più favorevoli alla riduzione di casi di cittadinanza plurima, contenute o che saranno introdotte ulteriormente sia nella legislazione nazionale di ogni Parte Contraente, sia in ogni altro trattato, convenzione o accordo fra due o più Parti Contraenti.
Degli Obblighi Militari in Caso di Cittadinanza Plurima
Articolo 5
1. Ogni individuo che possiede la cittadinanza di due o più Parti Contraenti non è tenuto a soddisfare i propri obblighi militari che nei riguardi di una sola di dette Parti. 2. Accordi speciali fra le Parti Contraenti interessate potranno determinare le modalità di applicazione della disposizione prevista al paragrafo 1.
In mancanza di accordi speciali conclusi o da concludersi, le disposizioni seguenti sono applicabili all’individuo in possesso della cittadinanza di due o di più Parti Contraenti:
1. L’individuo sarà sottoposto agli obblighi militari della Parte sul territorio della quale egli risiede abitualmente. Ciononostante, detto individuo avrà facoltà, fino a 19 anni, di sottoporsi agli obblighi militari in una qualunque delle Parti di cui possiede ugualmente la cittadinanza sotto forma di arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva almeno uguale a quella del servizio militare attivo nell’altra Parte.
2. L’individuo che ha la propria abituale residenza sul territorio di una Parte Contraente di cui non è cittadino o di uno Stato non contraente, avrà la facoltà di scegliere fra le Parti Contraenti di cui possiede la nazionalità quella nella quale desidera compiere i propri obblighi militari.
3. L’individuo che, conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 o 2, avrà soddisfatto i propri obblighi militari nei riguardi di una Parte Contraente, nelle condizioni previste dalla legislazione di detta Parte, sarà considerato come avente soddisfatto agli obblighi militari nei riguardi della o delle Parti di cui egli è ugualmente cittadino.
4. L’individuo che, anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione fra le Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, ha soddisfatto in una qualunque di dette Parti gli obblighi militari previsti dalla legislazione di quest’ultima, sarà considerato come avente soddisfatto quegli stessi obblighi nella o nelle Parti di cui è ugualmente cittadino.
5. Quando l’individuo abbia soddisfatto i propri obblighi militari effettivi nell’una delle Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, in conformità del paragrafo 1, e trasferisca ulteriormente la propria residenza abituale sul territorio dell’altra Parte di cui possiede la cittadinanza, non potrà essere sottoposto, se necessario, agli obblighi militari di riserva che in quest’ultima Parte.
6. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudicano in nulla la nazionalità degli individui.
7. In caso di mobilitazione in una delle Parti Contraenti, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente articolo non sono applicabili per quanto concerne questa Parte.
Applicazione della Convenzione
Articolo 7
1. Ognuna delle Parti Contraenti applica le disposizioni dei capitoli 1° e 2°.
Tuttavia, ognuna delle Parti Contraenti può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che Essa non applicherà che le disposizioni del capitolo II. In tale caso, le disposizioni del capitolo I non sono applicabili nei riguardi di questa Parte.
Essa potrà ulteriormente, in ogni momento, notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che Essa applica anche le disposizioni del capitolo I. Detta notifica avrà effetto dalla data di ricezione e le disposizioni del capitolo I diverranno da quel momento applicabili nei riguardi di questa Parte.
2. Ognuna delle Parti Contraenti che applica le disposizioni del paragrafo 1°, comma primo, del presente articolo può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che Essa non applicherà le disposizioni del capitolo II che nei riguardi delle Parti Contraenti che applicano le disposizioni dei capitoli I e II. In questi casi, le disposizioni del capitolo II non sono applicabili fra la Parte che fa una tale dichiarazione e la Parte che applica le disposizioni del secondo comma del paragrafo 1.
Clausole Finali
Articolo 8
1. Ognuna delle Parti Contraenti può, al momento della firma della presente Convenzione o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di formulare una o più riserve contenute nell’annesso alla presente Convenzione. Nessuna altra riserva può essere ammessa.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti può ritirare in tutto o in parte una riserva da Essa formulata in virtù del paragrafo precedente a mezzo di una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà effetto alla data della ricezione. 3. Una parte Contraente che, in virtù del presente articolo, ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della Convenzione, non può pretendere l’applicazione di detta disposizione da parte di un’altra Parte. Essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa l’accetta.
1. Ogni Parte Contraente potrà, a mezzo di dichiarazione fatta al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa al momento della firma e del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento in seguito, per quanto concerne gli Stati e territori di cui essa assume la responsabilità internazionale o per i quali è abilitata a stipulare, definire il termine “cittadino” e determinare i “territori” ai quali la presente Convenzione sarà applicabile.
2. Ogni dichiarazione in virtù del presente articolo potrà essere ritirata, per quanto concerne i cittadini e territori designati in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall’art.12 della presente Convenzione.
1. La presente Convezione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Convezione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Nei riguardi di ogni firmatario che la ratificherà o la accetterà ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà decidere all’unanimità, di invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire ad essa. Ogni Stato che abbi ricevuto detto invito potrà aderire alla Convenzione depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del proprio strumento di adesione.
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazione di durata.
2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzandone notifica al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa. 3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretariato Generale.
Il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione:
a) ogni firma e deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
b) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 10 e 11;
c) ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 8;
d) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8;
e) ogni dichiarazione e ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 e del paragrafo 1 dell’articolo 9;
f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 e delle disposizioni dell’articolo 12, nonché la data nella quale la denuncia avrà effetto.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno sottoscritto la presente Convenzione.
FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1963, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretariato Generale ne comunicherà copia conforme autenticata a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.
Per il Governo della Repubblica d’Austria: Kreisky
Per il Governo del Regno Belga:
Per il Governo della Repubblica di Cipro:
Per il Governo del Regno di Danimarca:
Per il Governo della Repubblica francese:
Il Governo della Repubblica francese dichiara di valersi della riserva prevista al punto 2 dell’Annesso alla Convenzione: Michel Habib-Deloncle.
Per il Governo della Repubblica Federale Tedesca:
E’ considerato come cittadino della Repubblica Federale di Germania, in applicazione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, ogni persona che è tedesca nel senso dell’articolo 116 della Legge Fondamentale della Repubblica di Germania: Carstens
Per il Governo del Regno di Grecia:
Per il Governo della Repubblica d’Islanda:
Per il Governo d’Irlanda:
Per il Governo della Repubblica italiana: Edoardo Martino
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:
Per il Governo d’Olanda: H.R. van Houten
Per il Governo del Regno di Norvegia: Harvard Lange
Per il Governo del Regno di Svezia:
Per il Governo del Repubblica Turca:
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: Edward Heath.
Ognuna delle Parti Contraenti può dichiarare che Essa si riserva:
1. Di subordinare la perdita della sua cittadinanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 a condizione che la persona interessata risieda abitualmente o fissi la sua residenza abituale in qualunque momento al di fuori del suo territorio, a meno che, trattandosi di una acquisizione per espressa manifestazione di volontà, la stessa persona sia dispensata dalla autorità competente dalla condizione di risiedere abitualmente all’estero.
2. Di non considerare come un’opzione, ai sensi dell’articolo 1, la dichiarazione sottoscritta dalla moglie in vista di acquisire la nazionalità del marito al momento e per effetto del matrimonio.
3. Di permettere all’uno dei cittadini di conservare la propria nazionalità precedente se la Parte Contraente di cui chiede di acquisire la cittadinanza, a termini dell’articolo 1, vi consenta preventivamente.
4. Di non applicare le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione quando la moglie di uno dei suoi cittadini ha acquisito una nuova cittadinanza per tutto il tempo in cui il proprio marito conservi la cittadinanza di detta Parte.
(TRADUZIONE NON UFFICIALE)
Martedì, 4 Ottobre 1966