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Legge n. 34 del 14 febbraio 2003

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2003

LEGGE 14 febbraio 2003, n.34

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 585, 98 e 114 del codice penale:
"Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576 ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 577, ovvero se il fatto e' commesso con anni o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.".
"Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.".
"Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112.".

Art. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 280 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale, vedi note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:

"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".
2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon ordine dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- Il testo del comma 3-quater dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - Da 1 a 3-ter (omissis). 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diniinuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
da 3-quinques a 9-sexies (omissis)".
- Per gli articoli 98 e 114 del codice penale vedi note all'art. 3.

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni). - 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo.".

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2074):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 7 dicembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I e IV. Esaminato dalle commissioni riunite il 9, 24 aprile; 8 maggio e 12 giugno 2002.
Esaminato in aula il 17 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1525 ):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a e 5a. Esaminato dalle commissioni riunite l'11 e il 18 luglio 2002.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 24 luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n 2074-B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002 con parere della commissione I. Esaminato dalle commissioni riunite il 25 settembre, 16 ottobre, 5 e 20 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1525-B):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 gennaio 2003 con parere della commissione 1a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 29 gennaio 2003. Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2003.

 

Venerdì, 14 Febbraio 2003