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Ordinanza n. 3934 del 21 aprile 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 100 del 2-5-2011

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011;

Vista la nota della Capitaneria di porto di Porto Empedocle del 25 marzo 2011 e la nota del 16 aprile 2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di imbarcazioni nell'isola di Lampedusa la capacita' ricettiva del porto risulta saturata e le modalita' di ormeggio dei natanti non ne assicurano la preservazione in caso di eventi meteo avversi come risulta dimostrato dalla situazione venutasi a creare il 15 aprile 2011;

Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attivita' volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1


1. Al fine di prevenire danni ambientali e la pregiudizievole modificazione dei fondali marini, tenuto conto dell'elevato rischio connesso a possibili urti tra le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Lampedusa attualmente ubicate nel porto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e' autorizzato a svolgere, in termini di somma urgenza e in raccordo con l'Autorita' giudiziaria e l'Agenzia delle Dogane, le necessarie attivita' per la rimozione delle predette imbarcazioni.

2. Il Commissario delegato, per procedere all'attivita' di cui al comma 1, puo' avvalersi di societa' in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

3. Il Commissario delegato puo' provvedere, avvalendosi delle deroghe e dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, alla realizzazione di un deposito temporaneo delle imbarcazioni rimosse in apposita area a tal fine individuata dal Sindaco di Lampedusa, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il Commissario delegato, nelle more della realizzazione del deposito di cui al comma 3, provvede al trasporto delle imbarcazioni rimosse presso l'area adiacente al campo sportivo.

5. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario.

6. Agli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo stimati nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente: Berlusconi


 

Lunedì, 2 Maggio 2011