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Ordinanza n. 3925 del 23 febbraio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri

Disposizioni urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla leg~e 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile.";

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.";

CONSIDERATO l'esito della riunione svoltasi il 20 gennaio 2011 presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della quale, nelle more della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento di ripartizione delle risorse per il 2010, le regioni hanno evidenziato la necessità che le scadenze previste per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010 decorrano dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

CONSIDERATA, altresì la necessità di promuovere tempestivamente le iniziative per la riduzione del rischio sismico, anche chiarendo alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010, per la cui soluzione è indispensabile apportare alcune modifiche all'ordinanza citata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall' 11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1"al 4 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850,e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e del Direttore Generale della medesima Regione del 21 febbraio 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia"Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911.e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, e successive modificazioni, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3516 del 28 aprile 2006)e successive modificazioni,recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa" e la nota del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonché la nota dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia del 31 gennaio 2011 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonché le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonché le note del 24 gennaio e del fe 2 febbraio 2011 del Presidente della regione Calabria -Commissario delegato;

VISTA la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e la nota del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'interno,con cui si chiede di procedere a talune integrazioni anche in considerazione del rischio di un aggravamento del contesto emergenziale in questione, nonché della correlata. necessità di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti asilo tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno;

SU PROPOSTA del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DISPONE


omissis........................

Art. 17


1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011,recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" è cosi modificata: all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: "nonché al potenziamento di quelle esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

-all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la ridistribuzione tra i CARA, operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo." all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie" sono aggiunte le seguenti: "comprensive delle strutture ivi esistenti";

-all'articolo 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.";

-all'articolo 5, comma 5, le parole: "magistrati ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "magistrati contabili";

-all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. " Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni",

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri


 

Mercoledì, 23 Febbraio 2011