Direttiva n. 73/148/C EE del 21 maggio 1973 del Consiglio
Soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi
Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 73/148/CEE )
visti i programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi ( 1 ) , in particolare il titolo II ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal trattato e dal titolo II dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi implica la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno , all'interno della Comunità , dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi nel territorio di qualunque Stato membro o prestarvi servizi ;
considerando che la libertà di stabilimento puo essere pienamente realizzata soltanto se ai beneficiari è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente ; che la libera prestazione di servizi implica che al prestatore e al destinatario sia garantito un diritto di soggiorno corrispondente alla durata della prestazione ;
considerando che la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 4 ) ha fissato le norme applicabili in questo settore alle attività indipendenti ;
considerando che la direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ( 5 ) , che ha sostituito la direttiva del 25 marzo 1964 ( 6 ) avente lo stesso titolo , ha nel frattempo modificato le norme applicabili in materia ai lavoratori salariati ;
considerando che è opportuno migliorare altresi - le disposizioni concernenti il trasferimento e il soggiorno , all'interno della Comunità , dei lavoratori non salariati e delle loro famiglie ;
considerando che il coordinamento dei provvedimenti speciali applicabili agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno , giustificati da motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanità pubblica , costituisce già oggetto della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 ( 7 ) ,
a ) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente , o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi ;
b ) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ;
c ) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti , qualunque sia la loro cittadinanza ;
d ) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico , qualunque sia la loro cittadinanza .
2 . Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) o del loro coniuge , che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza .
2 . Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di cittadini , in conformità della propria legislazione , una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza .
3 . Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti Stati . Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese , la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni .
4 . Gli Stati membri non possono imporre alle persone di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita né obbligo equivalente .
2 . Non puo essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente , salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri . Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari .
1 . Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività indipendente , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato .
Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato " carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee " . Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio ; esso è automaticamente rinnovabile .
Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno .
La carta di soggiorno in corso di validità non puo essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito all'incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio .
Ai cittadini di uno Stato membro non contemplati al primo comma , ma ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione di tale Stato , è rilasciato un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella dell'autorizzazione concessa per l'esercizio dell'attività stessa .
Tuttavia i cittadini contemplati al primo comma ai quali , in seguito ad un cambiamento di attività , si applichino le disposizioni del comma precedente , conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza della sua validità .
2 . Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione .
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi , lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto .
Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi , la carta d'identità o il passaporto in virtù del quale l'interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno . Tuttavia lo Stato membro puo imporre all'interessato di notificare la sua presenza nel territorio .
3 . Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validita uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono .
a ) l'esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio ;
b ) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4 .
2 . I visti di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 , sono apposti gratuitamente .
3 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio dei documenti indicati al paragrafo 1 .
2 . Essi notificano alla Commissione le modifiche apportate alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative intese a semplificare , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , le formalità e le procedure di rilascio dei documenti ancora necessari per il trasferimento e il soggiorno della persona di cui all'articolo 1 .
2 . I documenti di soggiorno rilasciati in applicazione della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non ancora scaduti al momento dell'attuazione della presente direttiva conservano la loro validità fino alla loro più vicina scadenza .
Fatto a Bruxelles , addi 21 maggio 1973 .
Il Presidente
E . GLINNE
Lunedì, 21 Maggio 1973