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Regolamento (CEE) n. 1612 del 15 ottobre 1968 del Consiglio

Relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio ; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

considerando che, particolarmente a causa dell'accelerazione intervenuta nell'attuazione dell'unione doganale e affinché sia garantita la realizzazione simultanea dei fondamenti essenziali della Comunità, occorre adottare disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del trattato in materia di libera circolazione e di completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (3) e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (4);

considerando che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale ; che la mobilità della manodopera nella Comunità dev'essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri ; che occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità;

considerando che questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi;

considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante;

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità implica il riconoscimento per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa precedenza nel collocamento di cui beneficiano i lavoratori nazionali;

considerando che è necessario rafforzare i meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante lo sviluppo della collaborazione diretta tra i servizi centrali di manodopera e tra i servizi regionali, nonché mediante un'intensificata e coordinata azione di informazione, per assicurare in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro ; che i lavoratori che desiderano spostarsi devono anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro ; che inoltre occorre prevedere misure per il caso in cui uno Stato membro subisca o preveda perturbazioni sul mercato del lavoro che possano comportare gravi rischi per il livello di vita e di occupazione in una regione o industria ; che, all'uopo, l'azione di informazione tendente a scoraggiare i movimenti di manodopera verso tali regioni o industrie costituisce il mezzo da applicare in primo luogo, ma che, se necessario, i risultati di tale azione devono poter essere rafforzati da una sospensione temporanea di detti meccanismi con una decisione a livello comunitario; (1) GU n. 268 del 6.11.1967, pag. 9. (2) GU n. 298 del 7.12.1967, pag. 10. (3) GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61. (4) GU n. 62 del 17.4.1964, pag. 965/64.

considerando che esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre in grado i lavoratori di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità ; che tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d'interdipendenza, tenendo altresí conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che è pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione;

considerando che il Consiglio, con decisione del 15 ottobre 1968 (1) ha reso applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare gli articoli 48 e 49 del trattato nonché le disposizioni prese per la loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI

TITOLO I Accesso all'impiego

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.

Articolo 2

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

Articolo 3

1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: - che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.

2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro: a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;

b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;

c) subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Articolo 4

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri. (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Quando in uno Stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1963 (1).

Articolo 5

Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego.

Articolo 6

1. L'assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, discriminatori a motivo della cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell'altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

2. Tuttavia, il cittadino titolare di un'offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

TITOLO II Esercizio dell'impiego e parità di trattamento

Articolo 7

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

3. Egli fruisce altresí, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto ; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.

2. Il presente articolo sarà oggetto di un riesame da parte del Consiglio, in base ad una proposta della Commissione che sarà presentata entro un termine massimo di due anni.

Articolo 9

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

2. Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali. (1) GU n. 159 del 2.11.1963, pag. 2661/63.

Articolo 10

1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Articolo 11

Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

Articolo 12

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.

PARTE SECONDA AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D'IMPIEGO

TITOLO I Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione

Articolo 13

1. Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

I servizi centrali della manodopera degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un'azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori.

2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori suindicati e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l'occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all'evoluzione dell'occupazione per regioni e settori di attività.

2. La Commissione stabilisce, in collaborazione con il Comitato tecnico, il modo in cui sono presentate le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché la periodicità della loro comunicazione. Per la valutazione della situazione del loro mercato del lavoro, gli Stati membri utilizzano i criteri uniformi stabiliti dalla Commissione, conformemente ai risultati dei lavori eseguiti dal Comitato tecnico in applicazione dell'articolo 33, lettera d), e previo parere del Comitato consultivo.

3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione d'intesa con il Comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione sul mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.

I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi della manodopera e con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all'informazione dei lavoratori interessati.

TITOLO II Meccanismo di compensazione

Articolo 15

1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento, almeno una volta al mese, un elenco per professione e per regione: a) delle offerte d'impiego non soddisfatte o che si prevede non possano essere soddisfatte con la manodopera appartenente al mercato nazionale del lavoro;

b) dei richiedenti un impiego che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad accettare un'occupazione in un altro paese.

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica queste informazioni ai competenti servizi ed organismi della manodopera.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi, secondo un sistema uniforme stabilito dall'Ufficio europeo di coordinamento in collaborazione con il Comitato tecnico, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

1. Ogni offerta di lavoro trasmessa ai servizi della manodopera di uno Stato membro, che non possa essere soddisfatta dal mercato nazionale del lavoro e che possa costituire oggetto di una compensazione comunitaria sulla base degli elenchi di cui all'articolo 15, è comunicata ai competenti servizi della manodopera dello Stato membro che ha segnalato disponibilità di manodopera nella stessa professione.

2. Detti servizi comunicano le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro. Durante un periodo di 18 giorni dalla ricezione dell'offerta da parte dei servizi del secondo Stato membro, tali candidature sono presentate ai datori di lavoro con la stessa precedenza accordata ai lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di Stati non membri.

Durante il suddetto periodo le offerte di lavoro saranno trasmesse agli Stati non membri solo se le disponibilità di lavoratori cittadini degli Stati membri nella professione corrispondente alle offerte saranno giudicate insufficienti dallo Stato membro che ha avanzato le offerte.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle offerte d'impiego rivolte a lavoratori cittadini di Stati non membri, a) quando queste offerte sono nominative e presentano un carattere particolare basato su: i) ragioni di ordine professionale relative alla specializzazione, al carattere di fiducia inerente all'impiege offerto o ai precedenti legami professionali;

ii) l'esistenza di legami familiari tra il datore di lavoro e il lavoratore richiesto o tra questo ultimo e un lavoratore occupato regolarmente da almeno un anno nell'impresa.

L'applicazione dei punti i) e ii) è attuata secondo le disposizioni contenute nell'allegato;

b) quando queste offerte concernono il reclutamento di squadre omogenee di lavoratori stagionali di cui almeno un membro costituisca oggetto di un'offerta nominativa;

c) quando queste offerte sono avanzate da datori di lavoro e riguardano lavoratori che risiedono rispettivamente in regioni limitrofe situate dall'una e dall'altra parte della frontiera comune di uno Stato membro e di uno Stato non membro;

d) quando le offerte riguardanti espressamente lavoratori in provenienza da Stati non membri sono state mantenute dal datore di lavoro per ragioni inerenti al buon funzionamento dell'impresa dopo l'intervento dei servizi di manodopera volto ad assicurare l'occupazione di manodopera nazionale od originaria degli altri Stati membri della Comunità, e se tali servizi considerano che i motivi esposti dal datore di lavoro sono giustificati.

Articolo 17

1. Le operazioni di cui all'articolo 16 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui vi siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l'organizzazione dei servizi della manodopera di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino, a) i servizi regionali della manodopera degli Stati membri: i) in base agli elenchi di cui all'articolo 15, a cui faranno seguito le opportune operazioni, procedono direttamente alle operazioni necessarie per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro

ii) stabiliscono relazioni dirette di compensazione: - nel caso di offerte nominative

- nel caso di domande di lavoro individuali rivolte a un servizio della manodopera determinato o a un datore di lavoro che eserciti la sua attività nella circoscrizione di tale servizio

- quando le operazioni di compensazione riguardano manodopera stagionale il cui reclutamento debba essere effettuato con la massima sollecitudine;

b) i servizi territorialmente responsabili per le regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro non soddisfatte al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi della manodopera del proprio paese, alle operazioni per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro;

c) i servizi ufficiali di collocamento specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo ; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nonché qualsiasi eventuale modifica dell'elenco stesso.

Articolo 18

Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d'esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.

TITOLO III Provvedimenti regolatori in favore dell'equilibrio del mercato del lavoro

Articolo 19

1. Due volte all'anno, in base ad una relazione della Commissione elaborata sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano in comune: - i risultati delle attività volte a mettere in contatto e a compensare al livello comunitario le offerte e le domande d'impiego;

- il numero dei collocamenti di cittadini degli Stati non membri;

- l'evoluzione prevedibile della situazione del mercato del lavoro e, per quanto possibile, i movimenti di manodopera intracomunitari.

2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare con precedenza i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nella Comunità. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

Articolo 20

1. Quando uno Stato membro subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una regione o in una professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione.

2. Gli Stati membri e la Commissione adottano ogni provvedimento d'informazione appropriato affinché i lavoratori della Comunità non si orientino verso impieghi nella suddetta regione o professione.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del trattato e dei suoi protocolli, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può chiedere alla Commissione di costatare che, per ristabilire la situazione nella detta regione o professione, i meccanismi di compensazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 devono essere parzialmente o totalmente sospesi.

La Commissione decide in merito alla sospensione in quanto tale e sulla sua durata due settimane al massimo dopo aver ricevuto la domanda. Entro un termine di decadenza di due settimane, ciascuno Stato membro può chiedere l'abolizione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera su questa domanda nel termine di due settimane.

4. Nella misura in cui sia stata decisa questa sospensione, i servizi della manodopera degli altri Stati membri che hanno segnalato disponibilità non danno seguito alle offerte di lavoro che sono loro rivolte direttamente dai datori di lavoro dello Stato membro di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV Ufficio europeo di coordinamento

Articolo 21

L'Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, istituito in seno alla Commissione e denominato nel presente regolamento «Ufficio europeo di coordinamento», ha in generale il compito di favorire, sul piano della Comunità, l'azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali della manodopera.

L'Ufficio europeo di coordinamento sintetizza le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 e i dati risultanti dagli studi e dalle ricerche effettuati a norma dell'articolo 13, in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro nella Comunità. Tali elementi vengono portati a conoscenza dei servizi specializzati degli Stati membri e dei Comitati consultivo e tecnico.

Articolo 22

1. L'Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l'altro: a) di coordinare le operazioni pratiche necessarie sul piano della Comunità per mettere in contatto e per compensare le domande e le offerte di impiego, e di analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori;

b) di contribuire, in collaborazione col Comitato tecnico, a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;

c) di mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d'intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi.

2. Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di impiego indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.

Articolo 23

D'intesa con l'autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce previo parere del Comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonchè programmi per il perfezionamento del personale specializzato.

PARTE TERZA ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

TITOLO I Comitato consultivo

Articolo 24

Il Comitato consultivo è incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni sollevate dall'applicazione del trattato e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori.

Articolo 25

Il Comitato consultivo è incaricato in particolare: a) di esaminare i problemi della libera circolazione e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento comunitario della politica dell'occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio del mercato del lavoro nella Comunità;

b) di studiare, in generale, gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;

c) di presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;

d) di formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in particolare, sugli scambi d'informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti di lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l'orientamento professionale e la formazione professionale, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l'assistenza sociale e l'assistenza per l'alloggio dei lavoratori.

Articolo 26

1. Il Comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.

3. La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 27

I membri titolari e supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale, nella composizione del Comitato, si sforza di realizzare, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 28

Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il Presidente non ha diritto al voto. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 29

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimento dei lavoratori. Il Presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

Articolo 30

1. Le deliberazioni del Comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.

2. I pareri devono essere motivati ; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 31

Il Comitato consultivo fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio espressa su parere della Commissione. L'entrata in vigore delle eventuali modifiche che il Comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

TITOLO II Comitato tecnico

Articolo 32

Il Comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori ed i provvedimenti di carattere tecnico per l'esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

Articolo 33

Il Comitato tecnico è incaricato in particolare: a) di promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all'occupazione dei lavoratori;

b) di elaborare le procedure relative all'organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;

c) di facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l'esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure di favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;

d) di studiare sul piano tecnico l'armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

Articolo 34

1. Il Comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina quale membro titolare del Comitato tecnico uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al Comitato consultivo.

2. Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al Comitato consultivo.

Articolo 35

Il Comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il Presidente non ha diritto al voto. Il Presidente ed i membri del Comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 36

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del Comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai vari membri del Comitato tecnico, quando questi lo richiedano.

Articolo 37

Il Comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio espressa su parere della Commissione. L'entrata in vigore delle eventuali modifiche che il Comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I Disposizioni transitorie

Articolo 38

Fino all'adozione da parte della Commissione del sistema uniforme di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'Ufficio europeo di coordinamento suggerisce ogni misura utile per l'elaborazione e la diffusione degli elenchi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 39

I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicabili.

Articolo 40

Fino all'entrata in vigore delle misure che gli Stati membri dovranno adottare in applicazione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 (1) e nella misura in cui, a norma delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva del Consiglio del 25 marzo 1964 (2), il permesso di lavoro di cui all'articolo 22 del regolamento n. 38/64/CEE sia necessario per la determinazione del periodo di validità e la proroga del permesso di soggiorno, una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro che precisi la durata dell'impiego tiene luogo di detto permesso di lavoro. La (1) Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. 62 del 17.4.1964, pag. 981/64. dichiarazione del datore di lavoro o il certificato di lavoro attestante che l'assunzione del lavoratore si riferisce ad un periodo indeterminato, avrà gli stessi effetti attribuiti al permesso di lavoro permanente.

Articolo 41

Qualora, a motivo dell'abolizione del permesso di lavoro, uno Stato membro non sia più in grado di procedere alla compilazione di talune statistiche sull'occupazione dei lavoratori stranieri, tale Stato può mantenere in vigore, a scopo statistico, il permesso di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, fino all'introduzione di nuovi metodi statistici e non oltre il 31 dicembre 1969. Il permesso di lavoro deve essere rilasciato automaticamente ed essere valido fino all'abolizione effettiva dei permessi di lavoro in detto Stato membro.

TITOLO II Disposizioni finali

Articolo 42

1. Il presente regolamento non infirma le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti trattati.

Il presente regolamento si applica tuttavia alle categorie di lavoratori di cui al primo comma, nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai trattati o disposizioni summenzionati.

2. Il presente regolamento non infirma le disposizioni adottate conformemente all'articolo 51 del trattato.

3. Il presente regolamento non infirma gli obblighi degli Stati membri: - derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

- derivanti da accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla suddetta disposizione, esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 43

Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della manodopera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.

Articolo 44

La Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l'applicazione del presente regolamento. A tal fine essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri.

Articolo 45

La Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a sopprimere, alle condizioni previste dal trattato, le restrizioni all'accesso all'impiego dei lavoratori cittadini degli Stati membri, qualora il mancato riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati o altri titoli nazionali possa ostacolare la liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori.

Articolo 46

Le spese di funzionamento dei Comitati di cui alla parte terza sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, nella sezione relativa alla Commissione.

Articolo 47

Il presente regolamento si applica ai territori degli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salve le disposizioni degli articoli 2, 3, 10 e 11.

Articolo 48

Le disposizioni del regolamento n. 38/64/CEE cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

 

Martedì, 15 Ottobre 1968