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Regolamento (CEE) n. 1251 del 29 giugno 1970 della Commissione

Relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3 d), e l'articolo 2 del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (2), e la direttiva n. 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (3), a conclusione di precedenti misure d'attuazione progressiva, hanno permesso di assicurare la libera circolazione dei lavoratori ; che il diritto di soggiorno acquisito dai lavoratori in attività ha per corollario il diritto riconosciuto dal trattato a detti lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego ; che devono essere stabilite le condizioni di esercizio di detto diritto;

considerando che il regolamento e la direttiva predetti contengono le disposizioni idonee concernenti il diritto dei lavoratori di prendere dimora in uno Stato membro al fine di svolgervi un'attività di lavoro ; che il diritto di rimanere, contemplato all'articolo 48, paragrafo 3 d), del trattato, va interpretato di conseguenza come diritto del lavoratore di mantenere la sua residenza sul territorio di uno Stato membro quando cessa di occuparvi un impiego;

considerando che la mobilità della manodopera nella Comunità implica per i lavoratori il diritto di svolgere attività di lavoro successivamente in più Stati membri senza subirne pregiudizio;

considerando che interessa anzitutto garantire al lavoratore residente sul territorio di uno Stato membro il diritto di rimanere in detto territorio quando cessa d'occuparvi un impiego per aver raggiunto l'età pensionabile o per sopravvenuta inabilità permanente al lavoro ; che interessa del pari assicurare detto diritto al lavoratore il quale, dopo un certo periodo di occupazione e di residenza nel territorio di uno Stato membro, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, pur mantenendo la sua residenza nel territorio del primo Stato;

considerando che, nel determinare le condizioni per l'acquisizione del diritto di rimanere, si deve tener conto delle ragioni che hanno motivato la cessazione di attività nel territorio dello Stato membro di cui si tratta e in particolare della differenza tra il collocamento a riposo, termine normale e prevedibile della vita professionale, e l'inabilità al lavoro da cui deriva una cessazione di attività prematura e imprevedibile ; che devono essere stabilite condizioni particolari per i casi in cui la cessazione dell'attività dipenda da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nonchè quando il coniuge del lavoratore sia o sia stato cittadino dello Stato membro considerato;

considerando che il lavoratore giunto al termine della sua attività lavorativa deve disporre di un margine di tempo sufficiente per decidere ove intenda fissare la sua residenza definitiva;

considerando che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di rimanere implica che detto diritto sia esteso ai suoi familiari ; che in caso di morte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, il diritto di soggiorno dei suoi familiari dev'essere mantenuto e formare oggetto di condizioni particolari;

considerando che le persone alle quali si applica il presente regolamento devono fruire della parità di trattamento coi lavoratori che hanno cessato ogni attività lavorativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, nonchè ai familiari definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro: a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta (1)GU n. C 65 del 5.6.1970, pag. 16. (2)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2 (3)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13.

valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da piú di tre anni;

b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da piú di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

I periodi d'occupazione cosí compiuti nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle precedenti lettere a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato di residenza.

2. Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d'occupazione di cui al paragrafo 1 a) e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 b) se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro considerato, oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore.

Articolo 3

1. I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato, e ció anche dopo il suo decesso.

2. Tuttavia, se il lavoratore è deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione: - che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni;

- oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;

- oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito a matrimonio col detto lavoratore.

Articolo 4

1. La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, è dimostrabile mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza e non è infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno, nè da assenza di maggior durata motivate dall'assolvimento di obblighi militari.

2. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e dell'articolo 3. Durante questo periodo egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il detto diritto.

2. Nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere.

Articolo 6

1. I beneficiari del presente regolamento hanno diritto a una carta di soggiorno che: a) è rilasciata e rinnovata gratuitamente o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti ai cittadini per il rilascio o il rinnovo delle carte d'identità;

b) deve essere valida per l'intero territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata;

c) deve avere una validità di almeno 5 anni ed essere automaticamente rinnovabile.

2. Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi non infirmano la validità della carta di soggiorno.

Articolo 7

I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Articolo 8

1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro più favorevoli ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri favoriscono la riammissione nel loro territorio dei lavoratori che si siano da esso allontanati, dopo avervi risieduto ininterrottamente per un periodo di lunga durata ed avervi occupato un impiego, e desiderino ritornarvi dopo aver raggiunto l'età pensionabile o in caso di inabilità permanente al lavoro.

Articolo 9

1. Su richiesta del Granducato del Lussemburgo, e tenuto conto dell'andamento della situazione demografica di tale Stato, la Commissione può stabilire condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento per l'esercizio del diritto di rimanere nel territorio lussemburghese.

2. Nel termine di due mesi dalla presentazione della richiesta corredata di tutte le necessarie indicazioni, la Commissione adotta una decisione motivata.

La decisione è notificata al Granducato del Lussemburgo e portata a conoscenza degli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

 

Lunedì, 29 Giugno 1970