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Direttiva n. 194 del 18 maggio 1972 del Consiglio

Riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri , giustificati da motivi d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanita pubblica , ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno stato membro dopo aver occupato un impiego

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Che estende il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri , giustificati da motivi d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanita pubblica , ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno stato membro dopo aver occupato un impiego


Il Consiglio delle comunita europee ,
Visto il trattato che istituisce la comunita economica europea , in particolare gli articoli 49 e 56 , paragrafo 2 ,
Vista la proposta della commissione ,
Visto il parere del parlamento europeo ,
Visto il parere del comitato economico e sociale ,

Considerando che la direttiva del consiglio del 25 febbraio 1964 ( 1 ) , ha coordinato i provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanita pubblica , e che il regolamento ( cee ) n . 1251/70 della commissione , del 29 giugno 1970 , relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno stato membro dopo aver occupato un impiego ( 2 ) , ha stabilito le condizioni di esercizio di tale diritto ;

Considerando che e necessario che le disposizioni della direttiva del 25 febbraio 1964 restino applicabili ai beneficiari del regolamento di cui sopra ,

Ha adottato la presente direttiva :

Articolo 1

La direttiva del consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri , giustificati da motivi d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanita pubblica , si applica ai cittadini degli stati membri e ai membri delle loro famiglie che godono del diritto di rimanere sul territorio di uno stato membro in virtu del regolamento ( cee ) n . 1251/70 .

Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la commissione .

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 18 maggio 1972 .

PER IL CONSIGLIO
IL PRESIDENTE
M . MART

 

Giovedì, 18 Maggio 1972