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Direttiva n. 486 del 25 luglio 1977 del Consiglio

Relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) il Consiglio ha attribuito la priorità alle azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori , in particolari per quanto riguarda l ' accoglienza e l ' istruzione dei loro figli ;

considerando che , al fine di consentire l ' inserimento dei figli di questi lavoratori nell ' ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante occorre che essi possono disporre di un ' istruzione adeguata , che comprenda l ' insegnamento dello lingua di tale Stato ;

considerando inoltre l ' opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino , in cooperazione con gli Stati membri d ' origine , le misure appropriate , atte a promuovere l ' insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine dei figli di questi lavoratori , al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d ' origine ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle persone soggette all ' obbligo scolastico , quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante , a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro , che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un ' attività salariata .

Articolo 2

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici , gli Stati membri prendono le misure appropriate perchù sia offerta nel loro territorio , a favore delle persone di cui all ' articolo 1 , un ' istruzione d ' accoglienza gratuita comporti in particolare l ' insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante .

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono , conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d ' origine , le misure appropriate al fine di promuovere , coordinandolo con l ' insegnamento normale , un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine a favore delle persone di cui all ' articolo 1 .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione .

Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative , regolamentari , amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare , su richiesta della Commissione , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

 

Lunedì, 25 Luglio 1977