Parere n. C 174 del 27 marzo 1997 del Comitato economico e sociale
Relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità -
Il Consiglio, in data 23 febbraio 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vinay, in data 14 marzo 1996.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 marzo 1996, nel corso della 334a sessione plenaria, con 96 voti favorevoli, 3 contrari ed 1 astensione il seguente parere.
1.1. Nelle Direttive 68/360/CEE (trasferimento e soggiorno dei lavoratori degli Stati membri) e 73/148/CEE (trasferimento e soggiorno per stabilimento e prestazione di servizi), l'attraversamento delle frontiere è subordinato alla presentazione di un documento di identità valido.
1.2. Al fine di adattare le suddette direttive agli obiettivi posti dagli articoli 7 A e 8 A del Trattato CE è necessario eliminare le disposizioni che prevedono questa subordinazione, relativamente all'attraversamento delle frontiere interne.
1.3. La proposta di direttiva oggetto del presente parere si propone il suddetto adattamento.
2.1. La proposta di direttiva è complementare alla proposta di direttiva relativa all'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne (COM(95) 347 def.) sulla quale il Comitato ha espresso parere favorevole.
2.1.1. Il Comitato si rende conto che per dare attuazione pratica all'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne è necessario che ambedue le proposte di direttiva vengano adottate.
2.2. Il Comitato osserva che l'eliminazione dell'obbligo di presentazione di un documento di identità valido è limitato all'attraversamento delle frontiere interne.
2.3. Esso pertanto concorda sull' inserimento della norma relativa alla presentazione della carta di identità o del passaporto validi, per ciò che concerne le frontiere esterne.
2.4. Il Comitato conviene sull'ultimo «considerando» che precisa che l'obiettivo dell'articolo 7 A non implica che i cittadini dell'Unione ed i loro familiari abbiano il diritto di circolare senza essere muniti di documenti di viaggio.
2.4.1. Esso pertanto concorda con la norma proposta che lascia agli Stati membri la facoltà di prescrivere che le persone interessate dalle due direttive siano in possesso di una carta di identità valida o di un passaporto valido munito, se del caso, di visto (quando trattasi di familiare cittadino di un paese terzo per il quale il visto è necessario).
2.4.1.1. Il Comitato ribadisce, a tale proposito, l'esigenza di pervenire ad un avvicinamento delle legislazioni nazionali in questa materia.
2.4.2. Il Comitato osserva inoltre che trattandosi della modifica di due direttive precedenti (), le basi giuridiche della direttiva oggetto del presente parere non possono che essere le stesse delle due suddette direttive.
2.5. Il Comitato pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di direttiva.
Bruxelles, 27 marzo 1996.
del Comitato economico e sociale
Carlos FERRER
Domenica, 27 Marzo 1977