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Regolamento (CEE) n. 2434 del 27 luglio 1992 del Consiglio

Che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità costituisce un diritto fondamentale stabilito dal trattato;

considerando che, per rendere effettiva la libertà di circolazione dei lavoratori cittadini di Stati membri, è necessario potenziare il meccanismo di compensazione delle offerte e delle richieste di lavoro, previsto nel regolamento (CEE) n. 1612/68 (4);

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità comporta il riconoscimento, di fatto e di diritto, del beneficio per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa priorità sul mercato di lavoro di cui fruiscono i cittadini di ogni Stato membro; che tale uguaglianza di priorità è applicabile nel quadro del meccanismo di compensazione delle offerte e delle richieste di lavoro;

considerando che è opportuno garantire la maggiore trasparenza possibile del mercato del lavoro comunitario, in particolare per determinare le offerte e le richieste di lavoro soggette alla compensazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini «della manodopera» sono sostituiti da «dell'occupazione».

2) All'articolo 14:

- al paragrafo 1, i termini «per regioni e settori di attività» sono soppressi;

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione fissa la maniera in cui vengono stabilite le informazioni previste al paragrafo 1, tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico.»;

- al paragrafo 3, prima frase, i termini «d'intesa con il comitato tecnico» sono sostituiti da: «tenendo nella massima considerazione il parere del comitato tecnico»;

- al paragrafo 3, secondo comma, i termini «della manodopera» sono sostituiti da «dell'occupazione».

3) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento:

a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;

b) le offerte di lavoro trasmesse agli Stati non membri;

c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;

d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto queste informazioni ai competenti servizi ed organismi dell'occupazione.

2. Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il comitato tecnico.

Se necessario, l'Ufficio europeo di coordinamento può adeguare tale sistema in collaborazione con il comitato tecnico.»

4) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

1. Ogni offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 15, inviata ai servizi dell'occupazione di uno Stato membro, viene comunicata e trattata dai servizi della manodopera competenti degli altri Stati membri interessati.

Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro.

2. Le richieste di lavoro previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole che non deve superare un mese.

3. I servizi dell'occupazione concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di Stati non membri.»

5) All'articolo 17, paragrafo 1:

- alla seconda frase, quarta riga e alla lettera a), prima riga, nonché al punto ii), secondo trattino, i termini «della manodopera», sono sostituiti da «dell'occupazione»;

- alla lettera a), punto i), il termine «elenchi» viene sostituito da «messaggi»;

- il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi dell'occupazione del proprio paese, alle operazioni per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro.

Se, necessrio, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:

- agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità e

- alle parti sociali e economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità e all'insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità;»

6) All'articolo 19,

- il testo del paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta all'anno e in comune i risultati delle disposizioni comunitarie in materia di offerta e di richieste di posti di lavoro.»;

- è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della seconda parte del presente regolamento la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l'evoluzione del mercato del lavoro della Comunità.»

7) L'articolo 20 è soppresso.

8) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. C 254 del 28. 9. 1991, pag. 9, e GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 10.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 202 e decisione dell'8 luglio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 1.(4) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 312/76 (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2).

 

Lunedì, 27 Luglio 1992