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Ordinanza n. 3948 del 20 giugno 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 146 del 25.6-2011 )

Disposizioni urgenti di protezione civile.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza,  fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico  e  della mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, le note n. 243 del 5 maggio 2011 e n. 279  del  20  maggio  2011  del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi  nel  settore  del traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia - tempio in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e la sentenza  19-23 novembre 2007, n. 401 della Corte costituzionale, con  cui  e'  stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimita' dell'art. 98, comma 2,  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree  marine  e  nelle  fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli e i successivi decreti  di  proroga  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e,  da  ultimo,  il  decreto dell'11 gennaio 2011, con  il  quale  viene  prorogato  lo  stato  di emergenza in atto  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al  31 dicembre 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 18 dicembre 2008 con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente agli  eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008,  il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21 gennaio 2011,  con  cui  lo  stato  d'emergenza,  limitatamente  alla regione Veneto, e' stato prorogato fino al 31  luglio  2011,  nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del  16 gennaio 2009 e la nota protocollo n. 231764/63.00.11  del  13  maggio 2011 del Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio  nazionale  nei  mesi  di novembre e dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.   17 dell'ordinanza   del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 5 novembre 2010, con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010  la  successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3912  del  22 dicembre 2010 e la richiesta regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 19 marzo 2010, con il quale lo stato  di  emergenza  in  ordine  alla situazione  socio-economico-ambientale   determinatasi   nel   bacin o idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino  al 31 dicembre 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n.  3315  del  2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,  n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n.  3388  del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio  2006,  n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n.  3559  del  27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738  del  5  febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n.  3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio  2010,  n. 3875 del 30 aprile 2010 e n. 3888 del 14 luglio 2010;

Vista la nota del 5 aprile 2011 con cui il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato ha rappresentato  l'assoluta  impossibilita'  di proseguire nel predetto incarico oltre la data del 31 maggio 2011;

Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la  prosecuzione   senza soluzioni  di  continuita',  di  tutte  le  iniziative  di  carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento  della situazione di emergenza in atto  nel  bacino  idrografico  del  fiume Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al  20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, le ordinanze del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio  2006,  n.  3918  del  18 gennaio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio  2011,  nonche'  la  nota  del Commissario delegato n. 211 del 23 maggio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7  ottobre  2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio delle province di  Genova  e  Savona  il  giorno  4  ottobre  2010  e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del  22 ottobre 2010 nonche' le note del 24 febbraio 2011 e n. 69553/2011 del Presidente della Regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato,  fino  al  31  dicembre 2009, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in provincia  di  Lucca  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri  n.  3800  del  6  agosto  2009  e  successive modificazioni e la nota del  18  maggio  2011  del  Presidente  della regione Toscana;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 14 dicembre 2005, con il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza in relazione alla crisi  di  natura  socio  -  economico  - ambientale determinatasi nell'asta  fluviale  del  bacino  del  fiume Aterno, l'art. 10 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, la nota del Commissario  delegato del 19 aprile 2011,  nonche'  gli  esiti  dell'incontro  tenutosi  il giorno 8 giugno 2011 presso il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:
 
Art. 1
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3869 del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 1 dell'art. 2 e' cosi sostituito:  «1.  Il  Commissario delegato  provvede,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  alla approvazione del progetto  dell'opera.  L'approvazione  del  progetto preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli  lotti funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e  comunali,  costituisce  ove  occorra,  variante   agli   strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, salva l'applicazione  dell'art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e  successive modifiche  ed  integrazioni,  anche  prima  dell'espletamento   delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i  termini  di  legge ridotti della meta'.»;

  b) all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro  venti  giorni successivi alla Conferenza dei servizi» e' sostituita dalla seguente:
«da rendersi entro venti  giorni  successivi  alla  trasmissione  del progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei servizi»;

  c) il comma 4 dell'art. 2 e' soppresso;

  d) all'art. 4, comma 1, dopo le  parole:  «o  delle  regioni»  sono aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di quiescenza» e dopo  le parole:  «Tale  personale»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   ove necessario,»;

  e) all'art. 4, comma 4, e' soppresso  il  seguente  periodo:  «Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.».

Art. 2

1. I commi 2 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011 sono soppressi, e al comma 5 del medesimo art. 1 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle parole: «comma 5».

Art. 3
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  delle   iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3734  del 16 gennaio 2009, il Presidente della  Regione  Veneto  -  Commissario delegato e' autorizzato  ad  utilizzare  le  economie  pari  ad  euro 77.179,05, rivenienti nella contabilita' speciale n. 5313 al medesimo intestata.

Art. 4
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile  2011  sono  aggiunti  i seguenti commi:

  «5. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il tramite del Soggetto attuatore individuato dal  Commissario  delegato con decreto n. 2436 del 18 maggio  2011,  provvede,  a  valere  sulle risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei  minori  non accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria  degli  oneri derivanti  dai  trasferimenti  dei  medesimi  minori  dal  luogo   di rinvenimento   al   comune   di    destinazione    che    provvedera' all'assistenza.

  6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro i limiti delle risorse di cui al  comma  4,  a  rimborsare  le  spese sostenute  dai  comuni  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2011   per l'accoglienza  dei  minori  non  accompagnati  provenienti  dal  Nord Africa.

  7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse  di  cui  al comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una  apposita  contabilita' speciale.».

Art. 5

   1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3912 del 22 dicembre  2010  le  parole:  «l'Assess oreregionale  alla  protezione  civile,  in  qualita'   di   Commissario delegato,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  protezione  civile regionale, che provvede con i poteri di cui all'art. 6,».

Art. 6
 
  1. A far data dal 1° luglio 2011 il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise subentra al  Generale Roberto  Jucci  nelle  funzioni  di  Commissario  delegato   per   il superamento dello  stato  d'emergenza  socio-economico-ambientale  in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo  2003  e  successive  modifiche  ed integrazioni.

  2. Il Commissario delegato  provvede  alla  definitiva  ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione,  nonche'  alla verifica dei rapporti pendenti di  natura  gestionale,  economica  ed amministrativa facenti capo alla struttura commissariale.

  3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di cui ai commi 1 e 2 si avvale del  Soggetto  attuatore  nonche'  delle unita' di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale,  anche  disponendone,  ove  ritenuto  necessario,   la sostituzione.

  4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  il  Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie, assegnate  o  acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora  disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 11, dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n. 3270/2003.

  5. Al Commissario delegato, in relazione ai  compiti  conferiti  ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto un compenso annuo pari a 50.000 euro lordi, a carico delle risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 4.

Art. 7
 
  1. Al fine di garantire uniformita' nelle  prestazioni  erogate  ai cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui  all'art.  1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi  nel territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1,  comma 4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a  stipulare  contratti  o convenzioni,   con   soggetti   pubblici   o    privati,    all'esito dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga  anche valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione  dei  Centri  di Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale  operativo  per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e  integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.).
Tali attivita'  sono  espletate  compatibilmente  con  la  situazione emergenziale in atto.

  2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi  resi in convenzione e per la liquidazione  dei  relativi  corrispettivi  i Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati.

  3. Ai  fini  della  determinazione  dei  corrispettivi  i  Soggetti attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo  giornaliero di  euro  46,00  pro-capite,   salvo   situazioni   eccezionali,   da autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato.

  4.  In  relazione  all'esigenza   di   favorire   la   piu'   ampia distribuzione  nel  territorio  dei  cittadini  richiedenti  asilo  i Soggetti  attuatori,  di  cui  al  comma  1,   sono   autorizzati   a corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con le strutture, l'importo  fisso  giornaliero  procapite,  per  ciascun richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41  a 70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121  posti euro  5,  indipendentemente   dall'effettivo   utilizzo   del   posto convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono  portati in detrazione.

5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti  privi di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo di contributo.

6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei  migranti o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati  presso  i Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino  al termine dello stato  di  emergenza,  atti  aggiuntivi  rispetto  alle convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e  garantire  la fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei poteri e delle  deroghe  previste  dall'art.  4,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n.  3924, ed in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Commissario  delegato.  I Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore  di  cui  al  comma  1  le fatture  relative  ai  suddetti  maggiori  oneri,   corredate   della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto  di liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento.

7. I Soggetti attuatori di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a stipulare apposite polizze assicurative per la  copertura  dei  danni eventualmente provocati alle strutture deputate  all'accoglienza  dei migranti e profughi.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.

Art. 8
 
  1. Al fine di  soddisfare  le  maggiori  esigenze  derivanti  dalla necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3918  del  18  gennaio 2011, il Commissario delegato e' autorizzato  ad  assumere  personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione  coordinata  e continuativa, nel limite complessivo di  quattro  unita',  nonche'  a stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri  posti  a  carico  dell'art.  7 della  medesima  ordinanza.  Il  Commissario  delegato  puo'  inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente,  di  personale  di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite  complessivo  di  cinque unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco  presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta.

2. Il  comma  6  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri n.  3531  del  7  luglio  2006,  e  successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso.

3. All'art. 6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente  alinea:
«- art. 7 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  successive modificazioni.».

4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, le  frasi:  «della  provincia  e  del  comune  di  Vibo Valentia» e: «per  ciascuna  delle  predette  amministrazioni»,  sono soppresse.

 Art. 9
 
  1. All'art. 5  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il  seguente  comma:
«6. Per consentire il ritorno alle normali  condizioni  di  vita  dei soggetti residenti in abitazioni oggetto di  ordinanza  sindacale  di sgombero che hanno subito  un  grave  pregiudizio  economico  per  la perdita dei beni ubicati nelle predette  abitazioni,  il  Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un  contributo  fino  al  75%  del danno subito dai beni mobili registrati e non  registrati,  entro  il limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione,  sulla  base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di  rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci  e  percentuali di contribuzione, criteri di  priorita'  e  modalita'  attuative  che saranno  fissate  dal  Commissario   delegato   stesso   con   propri provvedimenti.  Ai  relativi  oneri,  nel  limite  massimo  di   euro 220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art.  8, comma 1.».

Art. 10
 
1. Per consentire il  ripristino  dell'attraversamento  ferroviario demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del  6  agosto  2009  e successive modificazioni  provvede  a  realizzare  un  sottopassaggio ferroviario.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere  sulle risorse  disponibili  nella  contabilita'   speciale   intestata   al Commissario  delegato,  nel  limite  massimo   di   spesa   di   euro 4.300.000,00.

Art. 11

1. Il Presidente della provincia di Pescara e' nominato Commissario delegato in sostituzione dell'Architetto Adriano Goio per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi da eseguirsi nell'area del porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato. 3. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, le parole «avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualita' di Soggetto attuatore» e le parole «dei medesimi» sono soppresse. 4. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle attivita' di cui al comma 1 avvalendosi anche della Fondazione dell'Universita' degli Studi di L'Aquila e del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell'Universita' dell'Aquila, nonche' degli Uffici Tecnici della Provincia di Pescara nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 giugno 2011

                                                                                                                                                         Il Presidente: Berlusconi

 

Sabato, 25 Giugno 2011