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Ordinanza n.3956 del 26 luglio 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 176 del 30-07-2011)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a garantire il trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e le ordinanze n. 3933, n. 3934, n. 3935, n. 3947 e n. 3948 articoli 4 e 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 20 luglio 2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.
2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al medesimo comma, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni relative all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa.
5. In relazione all'emergenza in atto, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino al 31 dicembre 2011, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato articolo 13.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'articolo 146, comma 3, è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 12
febbraio 2011 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2011 è fissato in 120 giorni.
8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2011.
9. In considerazione degli eccezionali eventi in premessa richiamati, è sospesa, fino al 31 dicembre 2011, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.
10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia della popolazione immigrata con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011
Il Presidente: Berlusconi

 

Sabato, 30 Luglio 2011