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Decreto 11 luglio 2011 (GU n. 200 del 29-8-2011 )

Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  «Testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
  Visto in particolare,  l'art.  27,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  «persone  che autorizzate a soggiornare  per  motivi  di  formazione  professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero» come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004,  n.  334,  «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
  Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera  a),  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede,  in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso  in  Italia  per  lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi  dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in  funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini   non appartenenti all'Unione Europea»;
  Visto l'art. 44-bis, comma 5, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n.  394/1999,  che  prevede  che  gli  ingressi  nel territorio nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei  requisiti previsti  per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che   intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati  da  enti di formazione accreditati ex art.  142,  comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento  di  una qualifica  o,  comunque,   alla   certificazione   delle   competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di  cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito  del  contingente annuale;
  Visto l'art. 44-bis, comma 6, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri,  sentita  la  Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  venga determinato  il  contingente  annuale  degli  stranieri   ammessi   a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);
  Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede  inoltre  che  in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno  del decreto di programmazione annuale del contingente,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali,  nel  secondo  semestre  dell'anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel  limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
  Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali del 6 luglio 2010, che ha autorizzato, in via transitoria,  ai  sensi dell'art.  44-bis,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente  della Repubblica 334/2004, e nel limite delle quote  stabilite  per  l'anno 2009, a determinare il contingente per l'anno  2010,  nel  numero  di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare  i  corsi  di  cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui  all'art.  40,  comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  394/1999 e successive modificazioni;
  Considerato che alla data del 30 giugno 2011 non  e'  stato  ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di cui all'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999;
  Considerate   le   richieste,   pervenute   da   alcune    Regioni, relativamente al contingente di ingressi per  tirocini  formativi  di cui all'art. 40, comma 9), lettera a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 394/1999 e successive modificazioni;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
  1. Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis,  comma  6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394, in:
  a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  24  mesi,  ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394/99, organizzati da enti di  formazione  accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma  1,  lettera  d),  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  b)  5.000  unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  25  marzo 1998, n. 142,  in  funzione  del  completamento  di  un  percorso  di formazione professionale.

Art. 2
 
  1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono  ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da  prospetto  allegato,  che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  al  competente  organo  di controllo secondo la normativa vigente.

    Roma, 11 luglio 2011
 
  Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 39

Allegato
 
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote  d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri
 
 
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REGIONE                             QUOTA
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ABRUZZO                               50
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BASILICATA                            30
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CALABRIA                              50
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CAMPANIA                              70
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EMILIA ROMAGNA                       800
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FRIULI VENEZIA-GIULIA                400
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LAZIO                                300
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LIGURIA                              300
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LOMBARDIA                            800
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MARCHE                               300
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MOLISE                                30
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PIEMONTE                             400
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PUGLIA                                50
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SARDEGNA                              50
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SICILIA                               50
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TOSCANA                              400
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UMBRIA                                30
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VALLE D'AOSTA                         30
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VENETO                               800
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Provincia Autonoma di BOLZANO         30
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Provincia Autonoma di TRENTO          30
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TOTALE                             5.000
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Lunedì, 29 Agosto 2011