Decreto Legislativo n. 113 del 13 aprile 1999
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113
"Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40,recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarieta' sociale, degli affari esteri e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma
6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita'
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie.".
Art. 2.
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
" 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.".
2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 8 e'
sostituito dai seguenti:
" 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal bpresente
articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita'
di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione
o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8,
ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.".
Art. 3.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
" 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,
e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e'
inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio).
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.".
Art. 5.
1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei
servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo
del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento
del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese
terzo.".
2. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorita'giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.".
Art. 6.
1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che
svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" e' sostituita con la seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
" f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati
dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;".
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286, dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.".
Art. 7.
1. All'articolo 46, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari sociali" sono inserite le seguenti: "e del Dipartimento per le pari opportunita'" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,".
Art. 8.
1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle
persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici
conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.".
Martedì, 13 Aprile 1999