Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975
Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti
Ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 158.
CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO - OIL (N. 143) SULLE MIGRAZIONI IN CONDIZIONI ABUSIVE E SULLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI MIGRANTI
Adottata dalla Conferenza generale dell'OIL il 24 giugno 1975. Entrata in vigore il 9 dicembre 1978.
Ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 10 aprile 1981, n. 158 (in Gazz. Uff., 29 aprile 1981, n. 116, s.o.). Entrata in vigore per l'Italia il 23 giugno 1982.
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau International du Travail - B.I.T.) e ivi riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;
Considerato che il Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro assegna all'Organizzazione stessa il compito di difendere gli "interessi, dei lavoratori occupati all'estero";
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che "il lavoro non è una merce" e che "la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti", e riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con "mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera...";
Considerati il Programma mondiale per l'occupazione dell'OIL nonché la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, e rilevando la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano;
Considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre più sulla opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione;
Considerato altresì il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici;
Ricordando le disposizioni contenute nella Convenzione e nella Raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949; nella Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955; nella Convenzione e nella Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, nella Convenzione e nella Raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948; nella Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva dell'occupazione, nonché della collaborazione internazionale in questi campi;
Considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione di lavoratori:
Considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili;
Ricordato che la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni Stato membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative;
Ricordato che la definizione del termine "discriminazione", nella Convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalità;
Considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorità amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori nazionali;
Rilevato che le attività relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate;
Rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, è stato tenuto conto dei lavori delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verrà proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che tali proposte abbiano a prendere la forma di una Convenzione che venga ad integrare la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la Convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958,
Adotta, addì ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la Convenzione di cui sotto, che verrà denominata Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.
Articolo 1
Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.
Articolo 2
1. Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine dell'occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e l'occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale.
2. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori debbono essere largamente consultate ed avere la possibilità di fornire le proprie informazione in proposito.
Articolo 3
Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Stati membri:
a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti;
b) contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.
Articolo 4
Gli Stati membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici d'informazione con gli altri Stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.
Articolo 5
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 debbono, tra l'altro, tendere a far si che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attività.
Articolo 6
1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni.
2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtù del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.
Articolo 7
Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilità di prendere iniziative all'uopo deve essere loro riconosciuta.
Articolo 8
1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro.
2. Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.
Articolo 9
1. Senza pregiudizio delle misure destinate al controllo dei movimenti migratori ai fini dell'occupazione, garantendo che i lavoratori migranti entrino nel territorio nazionale e vi siano occupati conformemente alla legislazione relativa, il lavoratore migrante deve, nei casi in cui detta legislazione non sia rispettata e in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficiare, per sé stesso e per i familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni.
2. In caso di contestazione dei diritti di cui al precedente paragrafo, il lavoratore deve avere la possibilità di far valere i propri diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti.
3. In caso di espulsione del lavoratore o della sua famiglia, essi non dovranno sostenerne le spese.
4. Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel Paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.
Articolo 10
Ogni Stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.
Articolo 11
1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o è emigrata da un paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.
2. La presente parte non si applica:
a) ai lavoratori frontalieri;
b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
c) ai marittimi;
d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;
e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.
Articolo 12
Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:
a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione;
b) emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
c) adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attività diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo più completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonché le attività destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
e) con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinché i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parità di opportunità e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla società del paese di occupazione;
f) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.
Articolo 13
1. Ogni Stato membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.
2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.
Articolo 14
Ogni Stato membro può:
a) subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;
b) dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero;
c) respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato.
Articolo 15
La presente convenzione non vieta agli Stati membri di concludere accordi multilaterali o bilaterali al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sua applicazione.
Articolo 16
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la parte I o la parte II della convenzione.
2. Ogni Stato membro che faccia una simile dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore.
3. Qualsiasi Membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia in vigore dovrà indicare, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui è stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonché i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.
Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dal Direttore generale stesso registrate.
Articolo 18
1. La presente convenzione impegnerà solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica del Membro stesso sarà stata registrata.
Articolo 19
1. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dallo stesso registrato. La denunzia avrà effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione.
2. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 20
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Presente convenzione.
Articolo 21
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la loro registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 22
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) presenterà alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 23
1. In caso che la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione revisionata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe, comunque, in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 24
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nel corso della sua sessantesima sessione, tenuta in Ginevra e dichiarata chiusa addì venticinque giugno 1975.
Lunedì, 24 Giugno 1974