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Ordinanza n. 3969 del 13 ottobre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 246 del 21-10-2011)

Disposizioni urgenti di protezione civile

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, e n. 3865 del 15 aprile 2010 e le note n. 548 e n. 3180 del 1° settembre 2011 del Presidente della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2011, con il quale e' stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e successive integrazioni e modificazioni, la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato prot. 22468 del 22 giugno 2011 e la nota del Commissario delegato prot. AOO-GRT/168523/9.150.40 del 1° luglio 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, la nota del 19 settembre 2011;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al superamento dei contesti emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010, e successive proroghe, il Presidente della Regione siciliana-Commissario delegato per fronteggiare le avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, nonche' la situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della medesima provincia nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 29 luglio 2011 ed integralmente ai successivi articoli 5, 9 e 19, nonche' agli articoli 24, 59, 153 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
 
Art. 2

1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca», e' aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di accelerare e semplificare le procedure di risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni dello Stato in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009, il Commissario delegato e' autorizzato a porre in essere ogni azione in rappresentanza delle stesse anche eventualmente sottoscrivendo, in nome e per conto loro, atti di transazione, previo consenso delle Amministrazioni interessate e parere dell'Avvocatura dello Stato. Il Commissario delegato provvede al successivo riparto e trasferimento delle relative risorse alle citate Amministrazioni.».
 
Art. 3

1. Al fine di contenere i costi relativi allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina, i Prefetti territorialmente competenti sono autorizzati, in deroga all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, a concedere le predette imbarcazioni, qualora dissequestrate dalla competente autorita' giudiziaria, ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressa richiesta per fini di utilita' sociale e che siano in possesso dei necessari requisiti.
2. I soggetti destinatari della concessione di cui al comma 1 provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto interessato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011

Il Presidente: Berlusconi

 

Venerdì, 21 Ottobre 2011