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Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 (GU n. 263 del 11-11-2011 )

Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato - permesso a punti

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo  di  integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo  4-bis,  comma  2, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221)
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di soggiorno;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta del 18 novembre 2010;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 28 luglio 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione territoriale;
 
E m a n a
il seguente regolamento:
 
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del testo unico, di durata non inferiore a un anno.
       
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione
 
  1. Lo straniero di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  presenta istanza  di  permesso  di  soggiorno allo sportello  unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della  medesima  istanza,  stipula con lo Stato un accordo di integrazione,  di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto,  secondo  il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante  del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e'  consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se  cio'  non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza  indicata  dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo  e'  stipulato  dal  prefetto  o  da  un  suo delegato.
  2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di  eta'  compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori  o dai  soggetti  esercenti   la   potesta'   genitoriale  regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
  3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati  allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1  di  conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in  Italia,  secondo  quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
  4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
    a) acquisire un  livello  adeguato  di  conoscenza  della  lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di  cui  al  quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  emanato  dal  Consiglio d'Europa;
    b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della  Costituzione  della   Repubblica   e   dell'organizzazione   e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 
    c) acquisire  una  sufficiente  conoscenza  della  vita  civile  in Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita',  della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
    d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte  dei figli minori.
  5. Lo straniero dichiara,  altresi',  di  aderire  alla  Carta  dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al  decreto  del Ministro dell'interno  in  data  23  aprile  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  137  del  15  giugno  2007,  e  si  impegna  a rispettarne i principi.
  6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere  il  processo  di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di  ogni  idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione  degli  adulti,  di  cui all'articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  30  marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto  2001, e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Nell'immediato,  lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad  una  sessione  di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia  secondo  le modalita' di cui all'articolo 3.
  7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
  8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini  del  rilascio del  permesso  di  soggiorno  e,  se  stipulato,  questo  si  intende adempiuto, qualora  lo  straniero  sia  affetto  da  patologie  o  da disabilita'  tali  da  limitare  gravemente  l'autosufficienza  o  da determinare  gravi  difficolta'  di   apprendimento   linguistico   e culturale, attestati mediante una certificazione  rilasciata  da  una struttura sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale.
  9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
  a) i minori non accompagnati  affidati  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti  a  tutela,  per  i  quali  l'accordo  e'  sostituito  dal completamento del progetto di integrazione sociale e  civile  di  cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
  b) le vittime della tratta di  persone,  di  violenza  o  di  grave sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal  completamento del  programma  di  assistenza  ed  integrazione   sociale   di   cui all'articolo 18 del testo unico.
  10. L'accordo decade di diritto qualora  il  questore  disponga  il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del  permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti  di legge. Gli estremi del  provvedimento  di  reiezione  o  revoca  sono inseriti, a cura  della  questura,  nell'anagrafe  nazionale  di  cui all'articolo 9.
  11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo  nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la  questura  sono  trasmessi  con modalita' informatiche allo sportello medesimo.
          
Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione
 
  1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre  mesi  successivi  a quello di stipula dell'accordo. La sessione  ha  una  durata  non  inferiore  a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e'  possibile,  inglese, francese, spagnola,  araba, cinese, albanese, russa o  filippina,  secondo  la  preferenza  indicata dall'interessato.
  2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le  conoscenze di cui  all'articolo 2, comma 4, lettere b)  e c),  definite  d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta'  e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri  reciproci dei  coniugi  e dei  doveri  dei  genitori verso  i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento  all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle  principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri  a cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza  e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza  sul lavoro.
  3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti   assegnati   all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
        
Art. 4
Articolazione dell'accordo per crediti
 
  1. L'accordo e' articolato per crediti di  ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati  anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di  istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del  conseguimento  di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili,  oltre  a  quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati  nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
  2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella  misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con:
  a) la pronuncia di  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna anche  non  definitivi,  compresi  quelli  adottati  a   seguito   di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del codice di procedura penale;
  b) l'applicazione anche non definitiva  di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
  c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo  non inferiore a 10 mila euro, in relazione a  illeciti amministrativi e tributari.
  3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto  della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel caso in  cui  sia  accertato rispettivamente  il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il  livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia;  in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al  riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.     
      
Art. 5
Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti
 
  1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base  della documentazione prodotta dallo straniero nel  periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia  possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. La decurtazione dei crediti nei casi  previsti  dall'allegato C avviene:
  a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di  ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  casellario  giudiziale  di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  b)  quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 6
Verifica dell'accordo
 
  1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica  previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi  abbia  gia'  provveduto,  la  documentazione  necessaria  ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione  relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei  figli minori  o,  in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne  l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della  cultura  civica  e  della vita  civile in Italia  attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui  all'articolo  5, comma 2, lettera a).
  2.
Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e'  valutabile ai fini del  riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
  3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno,  un mese  prima  della  scadenza,  si   procede   alla   verifica   della partecipazione alla sessione di formazione civica e  di  informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la  mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione  di  quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito  della verifica di cui al comma 1.
  4. L'inadempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2,  comma  4, lettera d), salva  la  prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
  5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello  unico procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui  all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti  finali  e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
  a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o  superiore  alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello  A2  della  conoscenza  della  lingua  italiana parlata e il livello di sufficienza della  conoscenza  della  cultura civica e della vita  civile  in  Italia,  e'  decretata  l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; 
  b) qualora il numero dei crediti finali  sia  superiore  a  zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni.  Della  proroga e'  data comunicazione   allo straniero;
  c) qualora il numero dei crediti finali  sia  pari  o  inferiore a zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
  6. Le decisioni di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  5  sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.
  7.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la  risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma  5,  lettera  c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il  rifiuto  del  suo rinnovo e l'espulsione  dello  straniero  dal  territorio  nazionale, previa comunicazione, con  modalita'  informatiche,  dello  sportello unico alla questura.
  8. Qualora ricorra uno dei casi  di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del  comma  5,  lettera  c),  tiene  conto l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
  9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un  mese  prima della scadenza dell'anno  di  proroga,  lo  sportello  unico,  previa comunicazione allo straniero, attiva  la  verifica  finale,  riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui alla  lettera  a) ovvero alla lettera  c)  del  comma  5.  Qualora persistano le condizioni di cui alla  lettera  b)  del  comma 5, il prefetto, nel  risolvere  l'accordo,  ne decreta  l'inadempimento parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per  l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
             
Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione di attivita' culturali e formative
 
  1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni  per  la  fruizione di specifiche attivita' culturali e formative.  A  tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i  dati relativi  agli accordi di integrazione.
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti  erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.
  3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
             
Art. 8
Sospensione dell'accordo
 
  1. L'efficacia dell'accordo puo'  essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento  al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla  frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionaleovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la   presentazione  di una certificazione rilasciata da una struttura  sanitaria pubblica o  da  un  medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
             
Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il  Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione  del Ministero dell'interno e' istituita e gestita  l'anagrafe  nazionale degli  intestatari  degli accordi di integrazione.
  2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti  di  volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti  finali  riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi  delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed estintive dell'accordo.
  3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla  questura, ai  fini  degli  adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di  soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o  alla decurtazione di crediti o  comunque a modificare lo stato  di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso  diretto  all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.
  4. L'anagrafe  nazionale  e'  completamente informatizzata ed  e' interconnessa con il  casellario  giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai  fini degli  accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici  delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
  5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali  soggetti, aggiuntivi  a quelli di cui al comma 4, autorizzati  ad  accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati.
  6. Si applicano le disposizioni  normative  in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e,  in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004  e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
             
Art. 10
Collaborazione interistituzionale
 
  1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza  provinciale  permanente  di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di  collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente  competente  dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni  statali,  comprese le universita', relativamente all'organizzazione e  allo  svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di  cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui  all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con  specifico riferimento al riconoscimento delle  attivita'  di  formazione linguistica e orientamento civico.
          
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e  della  Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
 
  1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle  loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.
            
Art. 12
Disposizioni finali
 
  1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il  Ministero degli  affari  esteri,  riconosciute dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi  presenti  nel  territorio italiano e  all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma  632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai  fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende  effettuato alla frequenza  con profitto  di  corsi  finalizzati  all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il  rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'esteroda amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche,  formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
           
Art. 13
Disposizione finanziaria
 
  1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
             
Art. 14
Entrata in vigore
 
  1. Le disposizioni  del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
 
NAPOLITANO
 
 
                                                                                                                                                                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
                                                                                                                                                                     Maroni, Ministro dell'interno
 
                                                                                                                                                   Gelmini, Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 
                                                                                                                                                              Sacconi,  Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti                                                                                                                                                                       con le  regioni  e  per per la coesione  territoriale
 
Visto, il Guardasigilli: Palma
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315

 

Mercoledì, 14 Settembre 2011