Domenica, 24 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191 (GU n. 272 del 22-11-2011 )

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011

 
 IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33,  commi  2  e  2-bis, concernente l'istituzione e i  compiti  del  Comitato  per   i  minori stranieri;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e  2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica  dell'articolo  9 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  dicembre 1999, n. 535, al fine di   revedere  l'estensione  della  durata  dei soggiorni solidaristici dei minori  accolti,  nonche'  l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;
  Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri  del  21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
  Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno  e   della giustizia;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della  somma  di piu' periodi, riferiti alle permanenze  effettive  nell'anno  solare, fruiti nel  rispetto  della  normativa  sui  visti  di  ingresso.  Il comitato  puo'  proporre  alle   autorita'   competenti    l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a  casi  di  forza maggiore. L'eventuale estensione della  durata  della  permanenza  e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo  o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e  per i minori.».

Art. 2
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 27 settembre 2011
 
                                                                                                                                                                                         Il Presidente      
                                                                                                                                                                              del Consiglio dei Ministri
                                                                                                                                                                                             Berlusconi       
 
                                                                      Il Ministro del lavoro
                                                                   e delle politiche sociali
                                                                                Sacconi
 
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011

--------------------------------------------------------------------------------

Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali  della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del  Comitato  per  i  minori  stranieri,  a  norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis,  del  D.Lgs.  25  luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25 gennaio 2000, n. 19.
          Note alle premesse:
              - Il testo del decreto legislativo 25  luglio,  n.  286 (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto 1998, n. 191, S.O.
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, si  veda  nella nota al titolo.
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il seguente:
              «Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, sentito il parere del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate dalla legge;
                e).
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo, determinano le norme generali regolatrici della  materia  e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei criteri che seguono:
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo e l'amministrazione;
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica dell'organizzazione e dei risultati;
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della consistenza delle piante organiche;
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'  dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali generali.
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1 del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
              - Il testo del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

 

Martedì, 22 Novembre 2011