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Accordo di adesione della Repubblica Italiana del 19 giugno 1990

Convenzione di applicazione Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, quì di seguito indicata «la Convenzione del 1990», da un lato.

e la REPUBBLICA ITALIANA, d'altro lato,

considerata la firma del Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana:
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana: la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno.

Articolo 3

1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di  sercizio dell'inseguimento sul proprio territorio.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la  Repubblica italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.
Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in
vigore della Convenzione del 1990.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 6

1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Per il governo della Repubblica francese

Per il governo della Repubblica italiana

Per il governo del Granducato di Lussemburgo

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi

 

Martedì, 19 Giugno 1990