Legge Provinciale n. 12 del 28 ottobre 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 8-11-2011)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri
TRENTINO-ALTO ADIGE
AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.
ha approvato
promulga
la seguente legge:
CAPO I
FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, sulla base dei principi democratici della nostra società, dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignità e la libertà della persona senza distinzione di genere e la tutela dell’infanzia, e nella consapevolezza che l'integrazione è un processo di scambio e dialogo reciproco, promuove e disciplina l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale
2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione italiana.
3. La Provincia nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia, persegue i seguenti principi e obiettivi:
a) l’informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero;
b) la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia;
c) la conoscenza reciproca tra le diverse culture e identità presenti sul territorio, nonché la conoscenza della storia e della cultura locale per favorire il processo d’integrazione;
d) la promozione della partecipazione alla vita sociale locale delle cittadine e dei cittadini
stranieri;
e) l’individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identità etnica, linguistica, culturale e religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunità di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo;
f) l’inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione;
g) l’accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un loro graduale accesso alle prestazioni territoriali aggiuntive.
Per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata. Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni;
h) l’indirizzo dei flussi migratori coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo socio-economico nel rispetto delle attribuzioni statali.
Destinatari
1. Destinatari delle misure previste dalla presente legge sono:
a) le cittadine ed i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale, i rifugiati, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione sussidiaria nonché i titolari di protezione umanitaria;
b) le cittadine ed i cittadini italiani e quelli ad essi parificati, residenti nel territorio della provincia, nella misura in cui sono interessati dalle misure previste;
b) le cittadine ed i cittadini italiani e quelli ad essi parificati, residenti nel territorio della provincia, nella misura in cui sono interessati dalle misure previste;
FUNZIONI DELLA PROVINCIA E
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE
ALL’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE
E DEI CITTADINI STRANIERI
Art. 3
Coordinamento delle misure per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri
1. Allo scopo di garantire il coordinamento delle misure previste dalla presente legge, la Provincia si avvale del Servizio di coordinamento immigrazione, presso la Ripartizione provinciale Lavoro, la cui dotazione di personale sarà adeguata alle funzioni di cui al comma 2.
2. Le funzioni e le attività di coordinamento dell’immigrazione sono definite con regolamento di esecuzione.
3. Per un migliore coordinamento tra le azioni su scala provinciale e i fabbisogni e le iniziative nei singoli territori di competenza degli enti locali, ogni comunità comprensoriale e ogni comune individuano all’interno della rispettiva Giunta un componente incaricato delle questioni inerenti all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.
Programma pluriennale sull’immigrazione
1. Per dare attuazione ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge, la Provincia adotta, come strumento di programmazione, il Programma pluriennale sull’immigrazione, approvato dalla Giunta provinciale, predisposto dall'assessorato
competente dopo aver acquisito il parere della Consulta provinciale per l'immigrazione.
2. Il Programma pluriennale definisce le priorità d’intervento tra gli obiettivi previsti dalla presente legge, indicando le attività previste, le modalità attuative e di gestione, il quadro temporale e il relativo piano di finanziamento.
Centro di tutela contro le discriminazioni
1. Presso la Ripartizione provinciale Lavoro è istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato
“Centro di tutela”.
2. Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:
a) monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
b) garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori;
c) assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
d) collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con gli enti privati e l’associazionismo che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
e) formulare proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali.
3. Le modalità di funzionamento del Centro di tutela sono definite con regolamento di esecuzione.
Il Centro di tutela contro le discriminazioni redige annualmente una relazione analitica pubblica sulle proprie attività.
Consulta provinciale per l’immigrazione
1. Ai fini dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri è istituita la Consulta provinciale per l’immigrazione. La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla persona responsabile del Servizio di coordinamento immigrazione.
2. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) presentare proposte alla Giunta provinciale per adeguare le norme provinciali alle esigenze che emergono in relazione al fenomeno migratorio;
b) formulare proposte sul programma pluriennale;
c) esprimere pareri su ogni altro argomento inerente alla materia dell’immigrazione, su richiesta della Giunta provinciale.
3. La Consulta è composta da:
a) l’assessora/assessore provinciale competente per l’immigrazione, che la presiede;
b) quattro persone rappresentanti la Provincia, individuate dalla Giunta provinciale e scelte nelle seguenti aree di competenza: lavoro, sanità, famiglia e politiche sociali, edilizia abitativa, scuola, formazione professionale, cultura, commercio e servizi;
c) una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;
d) una persona rappresentante le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) una persona rappresentante le organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale;
f) due persone rappresentanti i comuni, di cui una rappresentante i comuni con più di
20.000 abitanti, designate dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
g) una persona rappresentante le associazioni del volontariato;
h) otto persone rappresentanti le cittadine e i cittadini stranieri.
4. La Consulta elegge la propria o il proprio Vicepresidente fra i membri di cui alla lettera h).
5. La composizione della Consulta, limitatamente ai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso a persone appartenenti al gruppo linguistico ladino.
6. I membri di cui alle lettere a), b), c) ed f) possono essere sostituiti da una persona da essi delegata, mentre per tutti gli altri membri è prevista la nomina di un supplente.
7. La/Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute esperti in materia di immigrazione o nelle tematiche oggetto di trattazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto.
8. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione della/del Presidente oppure su richiesta motivata da parte di metà dei suoi componenti.
9. Le modalità di nomina delle rappresentanti e dei rappresentanti stranieri di cui al comma 3, lettera h), nel rispetto del principio di un’equa rappresentanza di genere, geografica e di nazionalità dei cittadini stranieri immigrati in provincia di Bolzano, nonché le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute della Consulta sono
definite con regolamento di esecuzione. Tali rappresentanti sono individuati sentite le comunità di stranieri.
10. La Provincia favorisce l'istituzione di consulte a livello comunale e comprensoriale.
MISURE SPECIFICHE
Art. 7
Lingua e integrazione culturale
1. La Provincia promuove e realizza interventi per favorire l’integrazione linguistica e culturale delle cittadine e dei cittadini stranieri e garantisce il coordinamento di tutte le iniziative sul territorio provinciale.
2. Oltre alla promozione delle competenze linguistiche nelle lingue provinciali italiano, tedesco e ladino, vengono sostenuti anche altri interventi di educazione permanente e aggiornamento, atti a promuovere una cultura dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare sul posto di lavoro, oltre ad offerte di attività extrascolastiche del Servizio giovani, in modo che le cittadine e i cittadini stranieri possano esercitare i propri diritti e assolvere ai propri doveri e compiti sul piano personale, civico e sociale.
3. Tra gli obiettivi del presente articolo rientrano tutti gli interventi per la formazione e l’aggiornamento delle cittadine e dei cittadini stranieri, salvo quelli previsti ai sensi degli articoli 13 e 14.
4. Per la promozione e la realizzazione degli interventi riportati nel presente articolo sono competenti le Ripartizioni Cultura dell’amministrazione provinciale.
5. Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza linguistica sono rilasciate dalle ripartizioni provinciali competenti o dagli enti accreditati, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
6. La Provincia riconosce inoltre l’importante ruolo ricoperto nell’ambito sociale, interculturale, della formazione e dell’assistenza, dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con continuità a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri e delle loro famiglie.
Informazione, orientamento e consulenza
1. La Provincia promuove attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza in materia di immigrazione rivolta alle cittadine e ai cittadini stranieri, alla comunità locale, agli enti e servizi, pubblici e privati.
2. Il Programma pluriennale sull’immigrazione stabilisce le modalità operative nonché le forme di comunicazione e di organizzazione del sistema dei servizi di informazione e consulenza.
Mediazione interculturale
1. Al fine di promuovere la mediazione interculturale per il miglioramento dei rapporti fra cittadine e cittadini stranieri, comunità locale e istituzioni, in particolare nei settori dell’istruzione, del lavoro, della formazione professionale, dell’assistenza sociale, della tutela della salute e dell’edilizia agevolata, é istituito l’elenco provinciale delle mediatrici e dei mediatori interculturali in possesso delle necessarie competenze professionali.
2. La Provincia favorisce il ricorso alla mediazione interculturale da parte dei propri uffici e degli enti da essa dipendenti tramite l'adozione di idonee misure organizzative che garantiscano la realizzazione di sinergie nell’utilizzo delle risorse disponibili.
3. Il regolamento di esecuzione disciplina la tenuta dell’elenco, definisce gli standard di riconoscimento delle competenze professionali richieste sia per le persone fisiche che giuridiche, nonché le linee guida per il ricorso all’utilizzo delle mediatrici e dei mediatori interculturali da parte delle istituzioni.
Assistenza sociale
1. Hanno accesso ai servizi sociali le cittadine e i cittadini stranieri con residenza e dimora stabile sul territorio provinciale. L’accesso è ulteriormente disciplinato dalla specifica normativa di settore, considerando il principio di interventi uguali a parità di bisogno e ispirandosi ai principi di prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione sociale.
2. Per l'accesso alle prestazioni di natura economica è richiesto alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti alla Unione europea un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano.
3. In funzione della specifica finalità e natura delle prestazioni erogate, per le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, possono essere previsti dalle disposizioni di settore periodi di residenza e dimora inferiori a quanto previsto dal
comma 2.
4. La Provincia garantisce i livelli essenziali delle prestazioni previsti su tutto il territorio nazionale dalla normativa statale, tra cui le prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.
Tutela della salute
1. Le cittadine e i cittadini stranieri accedono, in condizioni di parità con le cittadine e i cittadini italiani, alle prestazioni sanitarie previste dalla vigente normativa nazionale.
2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri comunque presenti sul territorio provinciale, non iscritti al Servizio sanitario provinciale, sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva; ad essi sono estese inoltre le attività finalizzate alla prevenzione e cura degli stati di disagio psicologico e psichico nonché quelle finalizzate alla prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza, ivi compresa la dipendenza da alcool.
3. Per le cittadine straniere che si trovano in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, l’iscrizione al Servizio sanitario provinciale viene effettuata a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza o di maternità.
4. La Provincia promuove campagne informative rivolte ai destinatari della presente legge per assicurare loro l’effettivo accesso ai servizi sanitari e realizza, per il personale di detti servizi, programmi di aggiornamento finalizzati ad un approccio con utenti di diversa provenienza.
5. La Provincia, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile, promuovendo nella progettazione e nell'attuazione di tali iniziative la partecipazione delle cittadine straniere, in particolar modo di quelle cittadine
provenienti dai Paesi dove sono esercitate tali pratiche.
Politiche abitative e di accoglienza
1. La Provincia può sostenere la realizzazione di soluzioni abitative temporanee di accoglienza, anche d’emergenza, nonché iniziative, interventi e progetti di ospitalità e orientamento generale sul territorio a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio provinciale e in situazioni di disagio.
2. Le agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e la corresponsione del contributo al canone di locazione costituiscono prestazioni provinciali aggiuntive, alle quali le cittadine e i cittadini stranieri possono accedere secondo la normativa provinciale di settore.
3. La Provincia promuove e sostiene altresì l’accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri ad una soluzione abitativa adeguata mediante convenzione con enti pubblici o privati, mediante assegnazione di posti letto nelle case albergo per lavoratori o mediante accesso alle abitazioni convenzionate, qualora sia presentato un regolare contratto per un posto di lavoro in provincia di Bolzano. Per le medesime finalità possono essere
attivate iniziative sperimentali con il concorso dei comuni, dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali.
4. I requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all’atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale.
5. I datori di l avoro che intendono assumere cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, devono presentare ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri. La Provincia esegue procedure di controllo del rispetto degli standard abitativi previsti dalla normativa provinciale di settore.
Formazione professionale per adulti e politiche del lavoro
1. La Provincia può organizzare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale specificamente rivolti alle cittadine e ai cittadini stranieri, con le seguenti finalità:
a) permettere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) promuovere la conoscenza e l’applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) sviluppare l’acquisizione di competenze interculturali e di mediazione richieste per l’esercizio di specifiche funzioni o professioni all’interno del mondo del lavoro;
d) rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che pregiudicano la parità di accesso delle cittadine e dei cittadini stranieri al mercato del lavoro provinciale.
2. Nel promuovere le azioni di formazione professionale per adulti previste dalla normativa vigente, la Provincia sostiene le cittadine e i cittadini stranieri con misure di formazione e accompagnamento linguistico orientate all’apprendimento professionale.
3. La Provincia favorisce il soggiorno e la permanenza sul territorio di cittadine e cittadini stranieri che, in possesso di un titolo di studio universitario, di istruzione superiore o di particolari specializzazioni professionali, svolgano periodi di addestramento professionale con carattere di lavoro subordinato presso datori di lavoro operanti in provincia oppure partecipino a programmi di ricerca scientifica presso istituti di ricerca pubblici o privati. In particolare la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, la piena attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento.
Diritto allo studio
1. E’ riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo oltre a quello dell’attività extrascolastica del Servizio giovani ai fini dell’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, ed è garantito alle alunne e agli alunni stranieri presenti sul territorio provinciale il diritto e dovere all’istruzione, alla formazione professionale e l’accesso alla scuola dell’infanzia. È in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo.
2. La Provincia garantisce a tutte le cittadine e a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e iscritti in una scuola in provincia di Bolzano l’accesso alle misure e alle agevolazioni dell’assistenza scolastica previste dalla normativa di settore.
3. Per l’accesso alle agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori provincia è richiesto agli alunni e alunne stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. Se la scuola frequentata si trova nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica austriaca, il requisito della residenza di cui al presente comma è richiesto all'alunno o all’alunna o a uno dei genitori.
4. Le studentesse e gli studenti stranieri residenti in provincia e iscritti all’università hanno accesso alle misure previste dalla normativa di settore.
5. Per l’accesso alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea è richiesto il requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano. Per le studentesse e gli studenti frequentanti un’università sul territorio della provincia possono essere previsti periodi di residenza inferiori.
6. La Provincia promuove l’integrazione scolastica e sociale delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri avvalendosi anche dell’attività extrascolastica del Servizio giovani, così come dei centri linguistici che operano a favore delle scuole italiane, tedesche e ladine di ogni ordine e grado. I suddetti centri linguistici organizzano interventi di promozione linguistica anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Per favorire la migliore integrazione nel tessuto scolastico e l'apprendimento spontaneo della lingua di insegnamento, gli interventi durante l'anno scolastico vengono organizzati in modo da favorire quanto più possibile la regolare frequenza dell'alunna/alunno della propria classe di appartenenza. Per le alunne e gli alunni con riconosciute carenze linguistiche nella lingua d’insegnamento, iscritti ai corsi di incentivazione linguistica, la frequenza è obbligatoria. I centri linguistici, tramite l’utilizzo dei mediatori interculturali, contribuiscono inoltre alla realizzazione dei progetti di educazione interculturale e offrono consulenza e sostegno alle scuole e alle reti di scuole, anche in collaborazione con organizzazioni di educazione permanente e con quelle che propongono l’attività extrascolastica del Servizio giovani.
7. Ai fini dell’integrazione scolastica delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri la Provincia promuove, attraverso i dipartimenti istruzione e formazione, interventi finalizzati a:
a) apposite misure di distribuzione funzionale nelle varie strutture scolastiche delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti stranieri, che necessitino di specifica integrazione linguistica;
b) la formazione e l’aggiornamento di docenti, dirigenti e personale non docente, al fine di disporre di competenze professionali adeguate ad operare e ad insegnare in classi con alunne, alunni, studentesse e studenti di diverse provenienze, sia per le metodologie d’insegnamento delle lingue tedesca e italiana come seconde lingue, che per l’educazione interculturale.
Sostegno a Comuni e Comunità comprensoriali
1. La Provincia riconosce e sostiene il ruolo fondamentale dei comuni e delle comunità comprensoriali nel processo di integrazione oggetto della presente legge.
MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 16
Definizioni, modifiche e abrogazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:
“2. Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età.
Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti ininterrottamente per un anno in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani;
e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano da almeno cinque anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.”
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.
e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti da cinque anni in provincia di Bolzano.”
5. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è abrogato.
6. Le cittadine e i cittadini stranieri di Stati appartenenti all’Unione europea, che abbiano i requisiti per soggiornare in Italia, nonché i loro familiari, godono del principio di parità di trattamento rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani.
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011 derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 50.000 euro si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 11100 del bilancio provinciale 2011.
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 28 ottobre 2011
DOTT. LUIS DURNWALDER
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 1 comma 2:
Articolo 8 (Costituzione italiana)
(1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
(2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
(3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 19
(1) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20
(1) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Note all’articolo 10 comma 3:
L’articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n.69, recante “Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano” e successive modifiche, è il seguente:
Articolo 8 (Prestazioni economiche di base)
(1) Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.
(2) Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione ed al riscaldamento.
(3) Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.
Note all’articolo 10 comma 4:
Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”, e successive modifiche, è il seguente:
Note all’articolo 11 comma 5:
La legge 9 gennaio 2006, n. 7, contiene i “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.
Note all’articolo 12 comma 5:
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contiene il “Testo unico sull'immigrazione”, l’articolo 22 il “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”.
Note all’articolo 13 comma 3:
Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Note all’articolo 16 comma 1:
L’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”, e successive modifiche, è il seguente:
Articolo 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)
(1) La Giunta provinciale promuove - tramite apposite sovvenzioni - soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in paesi dell'area linguistica tedesca.
(2) Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono
equiparati ai cittadini italiani.
(3) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.
(4) La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria.
Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.
(5) Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.
(6) Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.
Note all’articolo 16 comma 2:
L’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n.5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”, è il seguente:
Articolo 2 (Beneficiari delle sovvenzioni)
(1) Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti ininterrottamente per un anno in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini
italiani.
(2) Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note all’articolo 16 comma 3:
L’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”, e successive modifiche, è il seguente:
Articolo 3 (Aventi diritto)
(1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
b) cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
c) cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.
d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani;
e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano da almeno cinque anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.
Note all’articolo 16 comma 4:
L’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004,n. 9, “Diritto allo studio universitario”, è il seguente:
Articolo 2 (Aventi diritto)
(1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:
a) cittadine e cittadini dell'Unione Europea frequentanti università in provincia di Bolzano;
b) cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in provincia di Bolzano;
c) cittadine e cittadini di quegli stati dell'Unione Europea che ammettono cittadine e cittadini italiani alle provvidenze per il diritto allo studio, nonché cittadine e cittadini italiani, purché frequentanti università fuori provincia e residenti da almeno due anni in provincia di Bolzano.
d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.
e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti da cinque anni in provincia di Bolzano.
(2) Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), k) e m), i bandi di concorso o i criteri di assegnazione possono prevedere requisiti di ammissione più restrittivi.
(3) Non possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge coloro che:
a) hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono iscritti in un corso di laurea o in un corso ad esso equiparato della durata di tre anni;
b) hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti in un corso di diploma, di Magister o di laurea specialistica;
c) sono iscritti in un secondo corso di diploma, di Magister, di laurea o di laurea specialistica;
d) hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studi.
(4) A favore di coloro che, per gravi motivi personali o familiari, non sono in grado di concludere gli studi entro il limite di tempo di cui al comma 3, lettera d), nei bandi di concorso o nei criteri di assegnazione possono essere previste deroghe al prescritto limite temporale.
Note all’articolo 16 comma 5:
La legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, contiene gli “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”.
Articolo 13 (Iscrizione nella scuola primaria)
(1) Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell'anno di riferimento.
(2) Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.
(3) abrogato
Martedì, 8 Novembre 2011