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Decreto Presidete della Repubblica 29 dicembre 1969, n, 1225 (GU n.75 del 25-3-1970 )

Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al
Governo  ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati
della  Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea
dell'energia  atomica  (C.E.E.A.)  per  la  durata  della III tappa e
stanziamenti   di  fondi  necessari  a  coprire  le  spese  derivanti
dall'applicazione della legge stessa;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio C.E.E. n. 68/360 del 15 ottobre
1968,  pubblicata  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee
n.  L  257  del  19  ottobre  1968,  relativa alla soppressione delle
restrizioni  al  trasferimento  ed  al soggiorno dei lavoratori degli
Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita';
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  3  della
precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  concerto con i
Ministri  per  gli  affari esteri, per la grazia e giustizia e per il
lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente:

  Hanno  diritto  al  soggiorno  nel  territorio  della  Repubblica i
lavoratori  ai  quali  si  applicano  le disposizioni dei regolamenti
adottati  dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformita' agli
articoli  48  e  49 del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea.
  Tale diritto si estende a favore:
    a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;
    b)  degli  ascendenti  di  tale  lavoratore e del suo coniuge che
siano a suo carico.
  Analogo diritto puo' essere riconosciuto ad ogni altro membro della
famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo
che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.
  Ai  fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorita' di
pubblica  sicurezza  del  luogo in cui il lavoratore o i membri della
sua  famiglia  vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento
denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della
C.E.E.".
  Il  rilascio  della  carta  di  soggiorno  -  conforme  al  modello
stabilito  con  decreto del Ministro per l'interno - viene effettuato
su presentazione dei documenti seguenti:
    Per il lavoratore:
      1)  il  documento  in  forza  del  quale  egli  e'  entrato nel
territorio della Repubblica;
      2)  una  dichiarazione  di assunzione del datore di lavoro o un
attestato di lavoro.
    Per i membri della famiglia:
      1)  il documento in forza del quale sono entrati nel territorio
della Repubblica;
      2)  un  documento  rilasciato  dall'autorita'  competente dello
Stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo
di parentela;
      3)  un  documento  rilasciato  dall'autorita'  competente dello
Stato  di  origine  o  di provenienza, da cui risulti che i familiari
sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese.
  La  carta  di  soggiorno  di  cui  sopra  e'  valida  per  tutto il
territorio  della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del  rilascio  ed e' automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del
soggiorno  non  superiori  a  sei  mesi  consecutivi o le assenze dal
territorio  della  Repubblica  motivate dall'assolvimento di obblighi
militari non ne infirmano la validita'.
  Ai  membri  della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di
uno  Stato  membro  e'  rilasciato  un  documento di soggiorno la cui
validita'  deve  essere  uguale  a  quella  della  carta di soggiorno
rilasciata al lavoratore.
  Un  documento di soggiorno di validita' almeno uguale al periodo di
tempo  del loro impiego nel territorio della Repubblica e' rilasciato
ai  lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi
ed  inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un
prestatore  di  servizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  1965,  n.  1656  sempreche'  non sia
applicabile la disposizione di cui alla successiva lettera b).
  Hanno  diritto  al  soggiorno nel territorio della Repubblica senza
che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:
    a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata
non  superiore  a  tre  mesi.  Il  documento  in  forza del quale gli
interessati   sono   entrati   nel   territorio,   corredato  da  una
dichiarazione  del  datore  di  lavoro che indica il periodo previsto
dell'impiego,  costituisce  titolo valido per il soggiorno; tuttavia,
la  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  non  e'  richiesta  per i
lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio dei Ministri
della C.E.E. n. 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa alla attuazione
della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
per  le  attivita'  di  intermediari  del commercio, dell'industria e
dell'artigianato;
    b) i lavoratori stagionali, quando siano titolari di un contratto
di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una
missione  ufficiale  di reclutamento di manodopera dello Stato membro
sul  cui  territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria
attivita'.
  I  lavoratori  di  cui  ai  precedenti  commi a) e b) sono tenuti a
segnalare  la  loro  presenza nel territorio nazionale in conformita'
all'ultimo  capoverso  dell'art.  1  del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
  Ai  lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro
Stato  membro della C.E.E. nel cui territorio di norma ritornano ogni
giorno  o  almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta
speciale  valida  per  cinque  anni  e  rinnovabile  automaticamente,
conforme   al   modello   stabilito  con  decreto  del  Ministro  per
l'interno".

                               Art. 2.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - RESTIVO - MORO
                                                - GAVA - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 31. - CARUSO

 

 

Mercoledì, 25 Marzo 1970