Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (GU n- 302 del 29-12-1998 Suppl. Ord. n. 120)
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Aggiornato con la legge 6 agosto 2013, n. 97 pubblicata in G.U. n. 194 del 20.8/2013, in vigore dal 4 settembre
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210
Testo della legge: ...omissis...
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.
Mercoledì, 23 Dicembre 1998