Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo
,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13036/3/2011 – C7-0451/2011),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 (1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008 (2),
– vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0638),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le deliberazioni comuni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione competente, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, commissione associata, il 5 dicembre 2011,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0434/2011),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
(1) | GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114. |
(2) | GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20. |
(3) | Testi approvati del 24.3.2011, P7_TA(2011)0115. |
Martedì, 13 Dicembre 2011