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Decreto 27 ottobre 2011 Ministero dell'Interno (GU n. 304 del 31-12-2011 )

Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14-ter, d. lgs. 25-7-1998, n.286, introdotto dall'art.3, co.1, lett. e), del decreto-legge 23-6-2011, n.89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2011
Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario  e
assistito, di cui all'articolo 14-ter,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma  1,  lett.  e),
del   decreto-legge   23   giugno   2011,   n.89,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. (11A16541) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera  e),  del  decreto-legge  23
giugno 2011, n. 89, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 129; 
  Considerata la  necessita'  di  definire  le  linee  guida  per  la
realizzazione dei programmi di  rimpatrio  volontario  ed  assistito,
fissando i criteri di priorita' per l'ammissione  a  tali  programmi,
che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni  di  vulnerabilita'
dello straniero; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  definire  i  criteri   per
l'individuazione    delle     organizzazioni     internazionali     o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonche' degli  enti
e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
13 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le linee guida  per  l'attuazione  dei
programmi di  rimpatrio  volontario  e  assistito,  i  criteri  e  le
modalita'  di  ammissione   a   tali   programmi,   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni che collaborano all'attuazione dei  detti  programmi  ai
sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall'art.  3,  comma
1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.  89,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea  e  agli  apolidi,  di
seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di  partecipazione
ai programmi di rimpatrio volontario e assistito,  per  i  quali  non
ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-ter, comma 5, del
Testo unico. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Programmi di rimpatrio 
 
  1.  I  programmi  di  rimpatrio  volontario  e  assistito   possono
prevedere le seguenti attivita': 
  a) divulgazione delle informazioni sulla possibilita' di  usufruire
di sostegno al rimpatrio  e  sulle  modalita'  di  partecipazione  ai
relativi programmi; 
  b) assistenza al cittadino straniero nella  fase  di  presentazione
della richiesta e  negli  adempimenti  necessari  per  il  rimpatrio,
compreso il raccordo con le rappresentanze  consolari  dei  Paesi  di
origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio; 
  c) l'informazione sui diritti  e  doveri  del  cittadino  straniero
connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio; 
  d) l'organizzazione dei trasferimenti, l'assistenza  del  cittadino
straniero, con particolare riguardo ai soggetti  vulnerabili  di  cui
all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico, nelle fasi  precedenti  la
partenza; 
  e) la corresponsione  di  un  contributo  economico  per  le  prime
esigenze nonche' l'assistenza e l'eventuale  sostegno  del  cittadino
straniero, con particolare riguardo per i  soggetti  vulnerabili,  al
momento dell'arrivo nel Paese di destinazione; 
  f) la collaborazione con i  Paesi  di  destinazione  del  cittadino
straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono definite  nel  programma  di
rimpatrio in relazione alle risorse finanziarie  disponibili  e  alle
specifiche condizioni dei cittadini stranieri cui e'  indirizzato  il
rimpatrio. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
      Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. Il Dipartimento per le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui  all'art.  7
del presente decreto, pianifica le  attivita'  per  l'attuazione  dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo  le  priorita'
di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 
  2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della  provincia
nella quale si trova istanza di accesso  al  programma  di  rimpatrio
volontario  e  assistito,  corredata  della  documentazione  e  delle
informazioni di cui e' in possesso. La presentazione dell'istanza non
sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  di  respingimento  o   di
espulsione gia' adottato. 
  3.  La  Prefettura  informa  della  presentazione  dell'istanza  la
questura  competente  che  verifica  che  non  ricorrano  i  casi  di
esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art.  14-ter,  comma
5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso  di  un  valido
documento  di  riconoscimento  o,  in  mancanza,  che  ne  sia  stata
accertata l'identita'. In caso di esito favorevole degli accertamenti
di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato  al
programma di rimpatrio, fino a concorrenza della  disponibilita'  dei
posti in relazione al finanziamento del programma. 
  4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma
alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico,  procedendo
ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto  incaricato
dell'attuazione del programma.  In  caso  di  mancata  ammissione  al
programma,  la  Prefettura  ne  da'  tempestiva  comunicazione   alla
questura competente, anche in via telematica, all'interessato  ed  al
medesimo soggetto incaricato dell'attuazione. 
  5. Il soggetto incaricato  dell'attuazione  del  programma  di  cui
all'art. 6 del presente decreto comunica alla  Prefettura  l'avvenuto
rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter,  comma
3, del Testo unico nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza  di
revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                Priorita' di ammissione ai programmi 
                 di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti  ai
cittadini stranieri secondo le priorita' di seguito indicate: 
  a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo
unico; 
  b)  vittime  di  tratta,  soggetti  affetti  da  gravi   patologie,
richiedenti la protezione internazionale  e  titolari  di  protezione
internazionale o umanitaria; 
  c) cittadini stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il
rinnovo del permesso di soggiorno; 
  d) cittadini stranieri, gia' destinatari  di  un  provvedimento  di
espulsione o di respingimento ai sensi dell'art.  10,  comma  2,  del
Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione  ed  espulsione
ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico; 
  e) cittadini stranieri, gia' destinatari  di  un  provvedimento  di
espulsione a cui sia  stato  concesso  un  periodo  per  la  partenza
volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
         Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, 
                   degli enti e delle associazioni 
 
  1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui  all'art.
2  sono  promossi  ed  attuati  dal  Ministero   dell'Interno   anche
avvalendosi di: 
  a) organizzazioni internazionali  e  intergovernative  esperte  nel
settore dei rimpatri; 
  b) regioni; 
  c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ; 
  d) associazioni iscritte nel  Registro  delle  persone  giuridiche,
istituito   presso    le    Prefetture,    operanti    nel    settore
dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri; 
  e) associazioni di promozione sociale,  di  cui  all'art.  2  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui  all'art.
7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e  con
esperienza in materia di rimpatri; 
  f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del  Testo
unico con esperienza in materia di rimpatri; 
  2. I soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  d),  e)  ed  f)  devono
documentare una comprovata esperienza almeno triennale  in  programmi
di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  f),
di collaborazione con i Paesi di destinazione. 
  3. Le associazioni  di  cui  alle  lettere  d),  e)  ed  f)  devono
documentare, altresi', una adeguata capacita' finanziaria commisurata
ai programmi da attuare. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1,  del
presente  decreto  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione  individua,  con  le  procedure  di  selezione  e   di
aggiudicazione  previste  dalla  legislazione  vigente,  i   soggetti
incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio. 
  2. I Consigli territoriali per l'immigrazione,  previsti  dall'art.
3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i
soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del   presente   decreto,
finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Alla attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede nei  limiti  delle  risorse  assegnate  ai  sensi  dell'art.
14-ter, comma 7, lettera a), del Testo unico. 
  2. Le risorse derivanti dai Fondi europei, di cui all'art.  14-ter,
comma 7, lettera b), del Testo unico, concorrono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto  secondo  le  specifiche  modalita'
disciplinate dalla normativa europea. 
    Roma, 27 ottobre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 
Interno, registro n. 1, foglio n. 116 

        
      

 

Sabato, 31 Dicembre 2011